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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08704/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura semplificata e senza formalità, ritenendo il motivo proposto non consentito avverso una sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non sussisteva alcuna illegalità della pena applicata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., gli ha applicato la pena concordata di anni 2 e mesi 3 di reclusione ed euro 460 di multa per furto in abitazione aggravato. Il ricorso denunciava la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, cioè sulla misura concretamente determinata della pena. La Corte ha rilevato che, in materia di patteggiamento, il sindacato di legittimità sulla quantificazione della pena è ammesso solo per dedurre l'illegalità della pena, non per contestare la mera adeguatezza o la motivazione della determinazione quantitativa; nel caso concreto, inoltre, la pena non presentava profili di illegalità, poiché la riduzione ex art. 444 c.p.p. non deve essere necessariamente pari a un terzo, ma può essere disposta "fino a" un terzo secondo la discrezionalità del giudice.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    pena in misura non "secca" e pari ad un terzo, ma "fino a" un terzo

    Nel patteggiamento la riduzione della pena non è rigidamente predeterminata in misura fissa pari a un terzo, ma può essere applicata fino a un terzo, secondo la discrezionalità del giudice, purché la pena non sia illegale.

  • art. 448 c.p.p.

    Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è consentito, quanto alla pena concordata, solo per denunciarne l'illegalità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La causa di inammissibilità del ricorso è stata dichiarata senza formalità di procedura, con le conseguenze economiche previste.

  • legge n. 103 del 2017

    La novella ha recepito l'orientamento giurisprudenziale limitando il ricorso per cassazione in materia di patteggiamento alla sola denuncia dell'illegalità della pena.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non è ammissibile il ricorso per cassazione che contesti la sola motivazione o l'entità della pena concordata, salvo che si deduca l'illegalità della sanzione.
  • Nel patteggiamento il controllo di legittimità sulla quantificazione della pena è circoscritto alla verifica della sua conformità alla legge; restano estranee al sindacato di cassazione le censure sulla mera opportunità o proporzione della misura concordata.
  • La riduzione della pena ex art. 444 c.p.p. non opera in misura automatica e fissa pari a un terzo, ma entro il limite massimo di un terzo, lasciando al giudice un margine di discrezionalità.
  • Quando il ricorso contro una sentenza di patteggiamento deduce motivi non consentiti e non evidenzia alcuna illegalità della pena, la Corte può dichiararlo inammissibile e applicare le conseguenze accessorie previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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