Sentenza n. 3103/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Pavia - sez. Lavoro - n. 118 pubblicata il 14.04.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 118 del 14 aprile 2023, relativa al pagamento della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero il 3 novembre 2025. Il titolo aveva condannato l'Amministrazione a corrispondere alla prima docente € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e alla seconda docente € 500 per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Le ricorrenti hanno quindi dedotto l'inottemperanza al giudicato e chiesto l'esecuzione integrale del titolo. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza, l'entità o l'attualità del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero rispetto al giudicato del Tribunale di Pavia. Ha rilevato che la sentenza era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e che l'Amministrazione non aveva adempiuto, mentre il credito non era stato contestato né nell'an né nel quantum. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, attribuendogli un termine di 60 giorni dall'investitura da parte del creditore, senza compenso perché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 800 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per accertare l'inottemperanza al giudicato e ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo, anche mediante nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute in base a provvedimenti giudiziari da parte delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il termine era decorso senza pagamento.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il rimborso del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata, una volta decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento delle somme dovute dalla pubblica amministrazione, integra inottemperanza accertabile ai sensi dell'art. 114 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'assenza di contestazioni dell'amministrazione sull'esistenza e sull'ammontare del credito, accompagnata dalla mancata produzione di elementi sull'avvenuto pagamento, consente di ordinare l'esecuzione integrale del titolo giudiziale.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine.
- Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del funzionario nominato, non è dovuto uno specifico compenso per l'esecuzione del mandato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1275/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1276/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1277/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1278/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1279/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1280/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →