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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32449/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugnava la sentenza della CTR Lombardia che, in riforma della decisione di primo grado favorevole alla contribuente, aveva accolto l’appello dell’Ufficio e confermato quattro avvisi di accertamento relativi agli anni 2013-2016, con recupero a tassazione di IRES, IRAP e IVA sulla base di una ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi, effettuata tramite il mark up medio di società operanti nel medesimo settore. La censura proposta in cassazione era unica ed era formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: omesso esame di un fatto storico decisivo, ossia la circostanza che una delle società usate come comparabile dall’Amministrazione non operasse nel medesimo settore merceologico della contribuente, come emergente dai cataloghi depositati, con conseguente diversità dei beni prodotti e delle percentuali di ricarico. Secondo la ricorrente, l’esclusione di quella comparabile avrebbe eliminato la maggiore base imponibile, poiché i risultati economici delle altre società assunte a confronto erano coerenti con quelli della contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio secondo cui il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. sussiste quando sia omesso l’esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, e ha precisato che l’omesso esame di elementi istruttori rileva solo se si traduce nell’omissione del fatto storico. Nel caso concreto ha rilevato che la CTR non aveva esaminato la circostanza decisiva della non omogeneità di una delle imprese campione utilizzate per il calcolo del mark up, avendo invece erroneamente qualificato la contestazione della contribuente come generica. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, affinché riesamini i fatti attenendosi al principio per cui, nell’accertamento induttivo fondato sul mark up, i campioni devono essere imprese omogenee e comparabili per settore merceologico, salva la prova contraria del contribuente, che deve essere valutata dal giudice.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    "Omesso esame circa un fatto storico decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"

    Il vizio denunciabile in cassazione riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo; non basta la mancata considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque preso in esame.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulti, nonché il modo e il tempo della sua deduzione in giudizio.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La censura per omesso esame del fatto decisivo deve rispettare gli oneri di deposito e di specifica indicazione degli atti rilevanti.

  • art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973

    L’accertamento del reddito d’impresa può essere effettuato in via induttiva sulla base di dati e notizie conosciuti dall’Amministrazione quando vi sia omessa o irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, non potendosi ricostruire analiticamente i ricavi.

  • art. 14, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    "omessa istituzione delle scritture di magazzino"

    L’omessa istituzione o la irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino giustifica il ricorso alla ricostruzione induttiva del reddito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. sussiste solo se il giudice di merito abbia omesso l’esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare la mancata valorizzazione di singoli documenti o di elementi istruttori.
  • In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa, la ricostruzione dei ricavi tramite percentuali di ricarico desunte da imprese campione è legittima solo se i comparabili sono effettivamente omogenei e riferibili al medesimo settore merceologico della contribuente.
  • Quando il contribuente contesta la comparabilità dei soggetti campione e allega un fatto decisivo a sostegno della prova contraria, il giudice tributario deve esaminare specificamente tale circostanza e non può liquidarla come generica contestazione.
  • L’omessa o irregolare tenuta delle scritture di magazzino può legittimare l’accertamento induttivo, ma non esonera l’Amministrazione e il giudice dal verificare la correttezza e la comparabilità dei dati utilizzati per il calcolo del mark up.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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