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Sentenza

Sentenza n. 245/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento della deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici Veterinari di Asti, con cui è stata applicata al ricorrente la sanzione disciplinare della radiazione nonché di tutti gli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi a quello impugnato; e per il risarcimento del danno, nella misura che verrà quantificata in corso di causa;

Giustizia amministrativa202101224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Asti recante la sanzione disciplinare della radiazione, con gli atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ordine professionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione dell’Ordine professionale con cui gli era stata applicata la sanzione disciplinare della radiazione, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni da quantificare in corso di causa. Dal testo non emergono i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con memoria del 12 dicembre 2025, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a una decisione di merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35 c.p.a. Il giudice ha ritenuto che il ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, disponga dell’azione e possa dichiarare di non avere più interesse alla decisione. La dichiarazione resa ha quindi fatto venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio, impedendo una pronuncia di merito sull’illegittimità della radiazione e sulla domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.

Norme richiamate

  • art. 35 c.p.a.

    Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito comporta l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento senza una specifica applicazione argomentata nella motivazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti coinvolti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia di merito.
  • Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente manifesta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35 c.p.a., senza esame dei motivi di illegittimità e delle eventuali domande conseguenti.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non determina automaticamente una condanna alle spese: il giudice può compensarle qualora sussistano giustificati motivi.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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