Cassazione Penale, Sentenza n. 8100/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso di cassazione declinava tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello nella parte in cui ha annullato integralmente la sentenza di primo grado nonostante l'appello avesse riguardato solo i capi A, B, C, D e S, con conseguente formazione del giudicato sulle rimanenti posizioni; 2) illegittima trasmissione degli atti dal giudice d'appello al giudice di primo grado anziché al pubblico ministero, violando i principi di devoluzione e pregiudicando i diritti difensivi dell'imputato; 3) violazione dell'art. 604, comma 8, c.p.p., per avere disposto la trasmissione degli atti al giudice di primo grado e non al Tribunale territorialmente più vicino con Sezione penale. La difesa ha chiesto l'accoglimento dei motivi e la Cassazione ha esaminato la congruità della declaratoria di nullità rispetto ai limiti dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo (il terzo assorbito). Ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Trieste e ha dichiarato l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pordenone limitatamente ai reati indicati nei capi A, B, C, D e S. Ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone. In sostanza: la Corte d'appello non poteva estendere la nullità a capi non impugnati (su cui si era formato il giudicato) e, avendo riconosciuto difformità tra fatto contestato e fatto accertato, doveva trasmettere gli atti al pubblico ministero.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti dell'impugnazione in cassazione e i vincoli procedurali rispetto ai motivi consentiti; utilizzato per definire l'ambito dei motivi esaminabili.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Indica il vizio per cui si propone ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto o motivazione); è stato il riferimento formale per i motivi di nullità dedotti.
art. 597 cod. proc. pen.
Principio di devoluzione: il giudice d'appello può decidere solo sui punti investiti dall'appello; la Corte ha richiamato questo principio per censurare l'annullamento 'in toto' non consentito.
art. 649 cod. proc. pen.
Regole sulla pronuncia di non luogo a procedere e sulla formazione del giudicato; richiamato in relazione alla valutazione dei capi non impugnati e già definiti.
art. 521 e art. 522 cod. proc. pen.
Norme sul giudizio di primo grado e nullità della sentenza per violazione delle regole del giudizio; la Corte ricorda che l'osservanza di tali norme è richiamata dall'art.598 e può comportare trasmissione degli atti al PM quando emerge diversità del fatto.
art. 598 cod. proc. pen.
Imposizione dell'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado anche in appello; richiamato per spiegare i limiti dell'intervento di annullamento da parte della Corte d'appello.
art. 604 cod. proc. pen. (e comma 8)
Prevede la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 e disciplina la trasmissione degli atti; il comma 8 riguarda la competenza per la ripresa del procedimento dopo annullamento. La Corte ha ritenuto che, riconosciuta la diversità del fatto, gli atti debbano essere trasmessi al pubblico ministero e non rinviati al solo giudice di primo grado.
Massime di principio
- La Corte d'appello non può estendere una declaratoria di nullità oltre i limiti fissati dall'appello: i capi non impugnati rimangono definiti e, se già definiti a favore dell'imputato, si è formato il giudicato.
- Quando in sede d'appello si riconosce una diversità tra il fatto contestato e il fatto accertato in sentenza, il provvedimento corretto è la trasmissione degli atti al pubblico ministero per valutare l'eventuale esercizio o riqualificazione dell'azione penale, non il mero rinvio al giudice di primo grado.
- Se l'appello investe solo alcune questioni di merito, il giudice d'appello deve limitare le proprie valutazioni ai punti devoluti e non pronunciarsi su capi estranei all'impugnazione, per non infrangere il principio di devoluzione previsto dall'art. 597 c.p.p.
- L'annullamento senza rinvio della sentenza di appello è possibile quando la Cassazione accerta vizi che impongono la correzione dell'atto impugnato nei limiti indicati; tuttavia l'annullamento del primo grado deve essere circoscritto ai soli capi effettivamente censurati e ritenuti viziati.
- In caso di dubbi sulla competenza territoriale a seguito di annullamento, va osservata la previsione dell'art. 604 comma 8 per individuare il Tribunale competente, ma detta valutazione non esclude l'obbligo di trasmettere gli atti al PM quando sussista discrepanza tra imputazione e fatto accertato.
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