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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8100/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso di cassazione declinava tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello nella parte in cui ha annullato integralmente la sentenza di primo grado nonostante l'appello avesse riguardato solo i capi A, B, C, D e S, con conseguente formazione del giudicato sulle rimanenti posizioni; 2) illegittima trasmissione degli atti dal giudice d'appello al giudice di primo grado anziché al pubblico ministero, violando i principi di devoluzione e pregiudicando i diritti difensivi dell'imputato; 3) violazione dell'art. 604, comma 8, c.p.p., per avere disposto la trasmissione degli atti al giudice di primo grado e non al Tribunale territorialmente più vicino con Sezione penale. La difesa ha chiesto l'accoglimento dei motivi e la Cassazione ha esaminato la congruità della declaratoria di nullità rispetto ai limiti dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo (il terzo assorbito). Ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Trieste e ha dichiarato l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pordenone limitatamente ai reati indicati nei capi A, B, C, D e S. Ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone. In sostanza: la Corte d'appello non poteva estendere la nullità a capi non impugnati (su cui si era formato il giudicato) e, avendo riconosciuto difformità tra fatto contestato e fatto accertato, doveva trasmettere gli atti al pubblico ministero.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti dell'impugnazione in cassazione e i vincoli procedurali rispetto ai motivi consentiti; utilizzato per definire l'ambito dei motivi esaminabili.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Indica il vizio per cui si propone ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto o motivazione); è stato il riferimento formale per i motivi di nullità dedotti.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Principio di devoluzione: il giudice d'appello può decidere solo sui punti investiti dall'appello; la Corte ha richiamato questo principio per censurare l'annullamento 'in toto' non consentito.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Regole sulla pronuncia di non luogo a procedere e sulla formazione del giudicato; richiamato in relazione alla valutazione dei capi non impugnati e già definiti.

  • art. 521 e art. 522 cod. proc. pen.

    Norme sul giudizio di primo grado e nullità della sentenza per violazione delle regole del giudizio; la Corte ricorda che l'osservanza di tali norme è richiamata dall'art.598 e può comportare trasmissione degli atti al PM quando emerge diversità del fatto.

  • art. 598 cod. proc. pen.

    Imposizione dell'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado anche in appello; richiamato per spiegare i limiti dell'intervento di annullamento da parte della Corte d'appello.

  • art. 604 cod. proc. pen. (e comma 8)

    Prevede la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 e disciplina la trasmissione degli atti; il comma 8 riguarda la competenza per la ripresa del procedimento dopo annullamento. La Corte ha ritenuto che, riconosciuta la diversità del fatto, gli atti debbano essere trasmessi al pubblico ministero e non rinviati al solo giudice di primo grado.

Massime di principio

  • La Corte d'appello non può estendere una declaratoria di nullità oltre i limiti fissati dall'appello: i capi non impugnati rimangono definiti e, se già definiti a favore dell'imputato, si è formato il giudicato.
  • Quando in sede d'appello si riconosce una diversità tra il fatto contestato e il fatto accertato in sentenza, il provvedimento corretto è la trasmissione degli atti al pubblico ministero per valutare l'eventuale esercizio o riqualificazione dell'azione penale, non il mero rinvio al giudice di primo grado.
  • Se l'appello investe solo alcune questioni di merito, il giudice d'appello deve limitare le proprie valutazioni ai punti devoluti e non pronunciarsi su capi estranei all'impugnazione, per non infrangere il principio di devoluzione previsto dall'art. 597 c.p.p.
  • L'annullamento senza rinvio della sentenza di appello è possibile quando la Cassazione accerta vizi che impongono la correzione dell'atto impugnato nei limiti indicati; tuttavia l'annullamento del primo grado deve essere circoscritto ai soli capi effettivamente censurati e ritenuti viziati.
  • In caso di dubbi sulla competenza territoriale a seguito di annullamento, va osservata la previsione dell'art. 604 comma 8 per individuare il Tribunale competente, ma detta valutazione non esclude l'obbligo di trasmettere gli atti al PM quando sussista discrepanza tra imputazione e fatto accertato.

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