Ordinanza n. 178/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: -del provvedimento di rigetto (espresso o tacito, ove medio tempore adottato) dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente a seguito di visto di ingresso per "lavoro subordinato fuori quota", preannunciato dalla "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza relativa al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno e CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e succ. modifiche" emessa dalla Questura di Ascoli Piceno – Ufficio Immigrazione, recante la contestazione, tra l'altro, della mancata formalizzazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione; -ove occorra, della suddetta comunicazione di motivi ostativi ex art. 10- bis L. 7 agosto 1990, n. 241, proveniente dalla Questura di Ascoli Piceno – Ufficio Immigrazione, nella parte in cui preannuncia il rigetto della domanda di permesso di soggiorno e sospende il procedimento; – nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa l'eventuale revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Potenza, prot. n. P-PZ/L/N/2025/101735 del21.12.2025, e l'eventuale diniego al visto di ingresso da parte dell'Ambasciata d'Italia in Tunisi, se e in quanto adottati. nonché per – l'accertamento dell'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente per mancata corretta definizione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno in favore del ricorrente; – l'ordine all'Amministrazione di riesaminare l'istanza di permesso di soggiorno del ricorrente, nel rispetto dei principi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare dell'art. 10-bis, con puntuale motivazione e tenendo conto della documentazione prodotta; – ove occorra, il riconoscimento del diritto del ricorrente alla conclusione favorevole del procedimento, con rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato conseguente al nulla osta prot. n. PPZ/L/N/2025/101735 del 21.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: preannunciato rigetto della domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato e comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, con contestazione della mancata formalizzazione del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento espresso o tacito di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata a seguito di visto di ingresso per lavoro subordinato fuori quota. Ha censurato la comunicazione dei motivi ostativi emessa dalla Questura di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, nella parte in cui preannunciava il rigetto dell'istanza e sospendeva il procedimento, contestando in particolare la mancata formalizzazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'illegittimità del comportamento amministrativo, l'ordine di riesame dell'istanza con puntuale motivazione e considerazione della documentazione prodotta e, ove occorrente, il riconoscimento del diritto alla conclusione favorevole del procedimento e al rilascio del permesso di soggiorno conseguente al nulla osta al lavoro subordinato.
La decisione
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto che, a un sommario esame, i motivi dedotti non fossero assistiti da sufficiente fumus boni iuris, anche perché diretti contro atti di natura endoprocedimentale. Il Collegio ha inoltre rilevato la non cumulabilità del ricorso con il diverso rito avverso il silenzio. Ha respinto la richiesta di rinvio formulata dalla parte ricorrente e ha rigettato la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
La comunicazione dei motivi ostativi è stata qualificata, nel caso concreto, come atto endoprocedimentale, la cui impugnazione non ha fornito sufficiente fumus boni iuris per la tutela cautelare.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare e respinta per insufficienza del fumus boni iuris.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il Collegio ha affermato la non cumulabilità del ricorso di annullamento con il diverso rito avverso il silenzio.
Massime di principio
- La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, in quanto atto endoprocedimentale e normalmente privo di autonoma lesività, non offre di per sé un sufficiente fondamento per la tutela cautelare contro il preannunciato rigetto dell'istanza.
- Il ricorso di annullamento non è cumulabile con il diverso rito previsto per l'inerzia della pubblica amministrazione, sicché le domande fondate sull'impugnazione di un atto e quelle dirette a far accertare il silenzio devono essere proposte secondo i rispettivi e distinti strumenti processuali.
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