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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32461/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per l’allestimento della cucina di un albergo. La società appaltatrice otteneva decreto ingiuntivo per il saldo di tre fatture; la committente proponeva opposizione sostenendo che il corrispettivo fosse stato conteggiato erroneamente per merce non consegnata, importi maggiori del dovuto e lavorazioni non eseguite, oltre a dedurre vizi e difformità dell’opera con danni e costi di eliminazione. Il Tribunale rigettava l’opposizione e riteneva maturata la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. In appello la decisione veniva riformata solo in parte: revoca del decreto ingiuntivo, ma condanna degli appellanti al pagamento di un residuo inferiore, riconoscendo un credito contabile alla società appaltatrice e un credito per eliminazione di alcuni vizi, con esclusione di altri profili per difetto di prova. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1657 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per l’errata qualificazione del contratto come appalto a corpo anziché a misura e per l’uso di un fatto non discusso; 2) omesso esame e nullità per violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., per aver escluso il vizio relativo alla difformità cromatica delle lastre di granito; 3) omesso esame e nullità per aver negato il risarcimento dei danni derivanti dal malfunzionamento della brasiera nonostante il vizio fosse stato riconosciuto; 4) violazione delle norme sulle spese di lite e del d.m. n. 55/2014, per aver liquidato le spese in base al valore della domanda originaria anziché al valore effettivamente deciso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo corretta l’interpretazione del contratto operata dal giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata; ha inoltre escluso che vi fosse omesso esame decisivo o violazione delle regole di valutazione della prova, osservando che la mancata prova del vizio cromatico e del danno da brasiera discendeva da apprezzamenti di merito non censurabili. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che, per la liquidazione delle spese, il giudice avrebbe dovuto considerare il valore effettivo della controversia definita con l’appello parzialmente accolto, e non il valore originario della domanda; la sentenza è stata quindi cassata limitatamente alla regolazione delle spese e la causa rinviata alla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del contratto è operazione di accertamento della volontà dei contraenti riservata al giudice di merito, purché motivata in modo coerente con testo e comune intenzione delle parti.

  • art. 1363 c.c.

    La lettura complessiva delle clausole va effettuata in modo sistematico, valorizzando il significato delle pattuizioni nel loro insieme.

  • art. 1657 c.c.

    La qualificazione del contratto di appalto e la distinzione tra corrispettivo a corpo o a misura dipendono dal contenuto dell’accordo interpretato dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge può essere denunciata, ma non consente di sovrapporre una diversa interpretazione dei fatti a quella motivatamente adottata dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Le censure di nullità per violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. non possono tradursi in un riesame del merito della valutazione probatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L’omesso esame è rilevante solo se riguarda un fatto decisivo effettivamente trascurato, non quando la circostanza sia stata considerata come elemento non decisivo o solo rafforzativo.

  • art. 115 c.p.c.

    La critica alla sentenza non può limitarsi a contestare il convincimento del giudice nella valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo violazione dei criteri legali di prova.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se consente di comprendere l’iter logico seguito dal giudice nella decisione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, ma la loro liquidazione deve essere parametrata al valore effettivo della controversia decisa.

  • art. 92 c.p.c.

    La regolazione delle spese e delle eventuali compensazioni deve rispettare il contenuto effettivo della decisione.

  • artt. 4 e 5 d.m. n. 55 del 2014

    Per la liquidazione dei compensi professionali va individuato lo scaglione corrispondente al decisum, non al solo disputatum, quando la domanda sia stata accolta solo in parte.

Massime di principio

  • L’interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione mancante/manifestamente illogica, non per una diversa lettura del testo contrattuale.
  • La qualificazione di un appalto come contratto a corpo o a misura va desunta dalle clausole nel loro complesso; se il prezzo è pattuito come fisso per singoli componenti, le mere variazioni dimensionali non comportano automaticamente una riduzione del corrispettivo.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo: non basta contestare la valutazione delle prove o l’uso, da parte del giudice, di elementi solo rafforzativi della motivazione.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è ammissibile quando mira soltanto a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, riservato al giudice di merito.
  • Il fatto notorio è utilizzabile solo in senso rigoroso, come dato acquisito con certezza alla conoscenza collettiva; non può essere invocato per circostanze controverse o specifiche del singolo caso.
  • Nel risarcimento del danno da vizi dell’opera, la prova del danno e del nesso con il vizio resta a carico di chi lo allega; il semplice accertamento del difetto non implica automaticamente il riconoscimento del pregiudizio economico.
  • Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il criterio di riferimento deve essere il valore effettivo della controversia definita dalla decisione, e non il solo valore della domanda originaria quando questa sia stata accolta solo parzialmente.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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