Cassazione Penale, Sentenza n. 17519/2024 del 02/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto di conferma della misura di prevenzione e della confisca contestando: 1) la valutazione della pericolosità sociale (in particolare la presunta affidabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Vito Galatolo e la mancata considerazione di elementi che ne avrebbero inficiato l'attendibilità); 2) la mancanza di correlazione temporale tra il periodo di pericolosità individuato dai giudici e il momento di acquisto dei beni oggetto di confisca; 3) l'illegittimità della confisca integrale del compendio aziendale e di altri beni, denunciando assenza di prova che l'attività fosse sin dall'origine condotta con risorse illecite; 4) per i terzi intestatari (Alessandro, Santina, Maria, Giuseppe 1975, Pennino) la mancata prova dell'effettiva titolarità dei beni e vizi nel calcolo della sproporzione e nella valutazione dei redditi leciti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i ricorsi. Per Angelo Ingrassia il motivo è stato ritenuto inammissibile o manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva adeguatamente valutato l'attendibilità del collaboratore e i profili temporali sono risultati aspecifici rispetto al ricorso; la confisca del compendio aziendale è stata ritenuta legittima alla luce di indici convergenti che ricondurrebbero acquisizioni successive a risorse antecedenti di rilevanza criminale. Per Giuseppe Ingrassia (1957) i motivi sono stati ritenuti non deducibili in cassazione o inammissibili (il secondo motivo è stato proposto per la prima volta in cassazione e non è rilevabile d'ufficio). I ricorsi dei terzi (Alessandro Ingrassia, Santina Ingrassia, Maria Chiappara, Giuseppe Ingrassia classe 1975 e Giovanna Pennino) sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse a ricorrere, atteso che i terzi non hanno dimostrato l'effettiva titolarità dei beni e hanno contestato i presupposti della misura che solo il proposto può validamente impugnare. Sono state condannate le spese processuali e ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (art. 10, comma 3)
art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011
Limita il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione alla sola violazione di legge; restringe il sindacato di legittimità sulla motivazione rispetto al processo penale ordinario
d.lgs. 159/2011 (art. 10, comma 4 e art. 27, comma 2)
art. 10, comma 4; art. 27, comma 2
Richiama i limiti procedurali e le modalità di impugnazione per i provvedimenti di prevenzione e confisca
codice di procedura penale (art. 606, lett. e)
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare l'impossibilità, in cassazione nei procedimenti di prevenzione, di dedurre la mera illogicità manifesta della motivazione come autonomo vizio se non integrato da una violazione di legge riconoscibile
codice di procedura penale (art. 597, comma 3)
art. 597, comma 3 cod. proc. pen.
Divieto di reformatio in peius nel giudizio di appello; principio applicato anche nel procedimento di prevenzione salvo casi particolari
d.lgs. 159/2011 (art. 1, lett. b)
art. 1, lett. b, d.lgs. n. 159/2011
Definizione delle categorie di pericolosità rilevanti (pericolosità ordinaria/qualificata) utilizzate per inquadrare il proposto ai fini delle misure di prevenzione
codice civile (art. 1414)
Principio sulla simulazione contrattuale richiamato per spiegare che, nei rapporti interni, il contratto dissimulato prevale su quello apparente; da tale principio deriva che il terzo formalmente intestatario non può ottenere in prevenzione il risultato che compete al titolare reale se non prova la titolarità effettiva
Giurisprudenza - Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci)
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci
Chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e la valutazione degli argomenti difensivi nel procedimento di prevenzione
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 36421 del 06/09/2021 (Palnneri) e Sez. 6, n. 5778 del 16/05/2019 (Cammarata)
Sez. 6, n. 36421/2021; Sez. 6, n. 5778/2019
Affermano che la confisca di prevenzione può riguardare beni acquisiti dopo il periodo di pericolosità qualora sussista una pluralità di indici convergenti che dimostrino la diretta derivazione delle acquisizioni da provvista formatasi durante la manifestazione della pericolosità
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: le censure meramente di fatto o di valutazione della prova (es. diversa valutazione dell'attendibilità di un collaboratore) sono in genere inammissibili
- Il terzo formalmente intestatario di beni sottoposti a confisca ha interesse ad agire solo se dimostra l'effettiva titolarità; non può limitarsi a contestare i presupposti della misura che riguardano il proposto
- La confisca di prevenzione può colpire beni acquistati dopo il presunto periodo di pericolosità qualora emergano indici forti e convergenti che riconducano tali acquisizioni a risorse accumulate nel periodo di manifestazione della pericolosità
- Il divieto di reformatio in peius trova applicazione anche nel procedimento di prevenzione: l'appello non può peggiorare la posizione del proposto salvo che la valutazione più sfavorevole riguardi elementi non incidenti sul contenuto finale della decisione
- Per contrastare una confisca o la qualificazione di pericolosità è necessario allegare e documentare elementi specifici e pertinenti (date di acquisizione dei beni, prova di titolarità reale, elementi di sproporzione calcolati correttamente); deduzioni generiche o la semplice richiesta di riesame della credibilità delle fonti sono normalmente insufficienti in cassazione
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