Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37295/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla confisca: ha annullato la sentenza impugnata quanto alla confisca del cellulare per carenza di motivazione circa il nesso di pertinenzialità/strumentalità tra il bene e il reato, e ha rinviato al Tribunale di Venezia per un nuovo esame su tale punto.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Venezia che aveva confermato il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione circa la confisca del telefono cellulare, sostenendo l'assenza di un nesso strumentale o di derivazione tra il cellulare e la condotta di detenzione illecita di stupefacenti e l'insufficienza motivazionale ai sensi dell'art. 240 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti); la sentenza di patteggiamento è in discussione limitatamente alle misure non oggetto di pattuizione

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    Dispone la fattispecie penale relativa alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti; rappresenta il reato per cui è stato patteggiato il ricorrente

  • art. 240 cod. proc. pen.

    Stabilisce i presupposti della confisca: possono essere confiscate le cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscano il prodotto o il profitto; richiede la prova del nesso di pertinenzialità in termini di strumentalità o derivazione

  • Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (Savin, Rv. 279348)

    La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.

    Le Sezioni Unite hanno chiarito i limiti di ricorribilità per le sentenze di patteggiamento: le misure concordate seguono il regime speciale (art. 448, comma 2-bis), ma se una misura non è oggetto di pattuizione è sindacabile in Cassazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui invocata per il vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento quando la confisca non è adeguatamente motivata

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Regola i limiti del sindacato di Cassazione sulle sentenze di patteggiamento per le parti concordate; la Corte richiama questa norma per distinguere le misure oggetto di accordo da quelle non concordate

Massime di principio

  • La confisca richiede la prova di un nesso di pertinenzialità tra bene e reato: o strumentalità (il bene ha servito alla commissione) o derivazione (prodotto, profitto, prezzo). Una semplice affermazione generica del giudice non è sufficiente.
  • Anche le sentenze di patteggiamento sono sindacabili in Cassazione quanto alle misure ablative se queste non sono state adeguatamente motivate o non fanno parte dell'accordo tra le parti.
  • Se la confisca non è stata oggetto dell'accordo, il ricorso per cassazione può essere fondato per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; se invece la misura è stata pattuita, i limiti del sindacato sono diversi (art. 448, comma 2-bis).
  • In presenza di confisca di strumenti comunemente utilizzati (es. telefono cellulare) il giudice deve indicare elementi fattuali concreti — ad es. conversazioni, contatti, dati che dimostrino l'uso strumentale al traffico o la derivazione — per giustificare l'ablazione.
  • Dal punto di vista difensivo, è efficace contestare la genericità della motivazione e richiedere il rinvio per un più preciso accertamento del nesso di pertinenzialità; dall'altra parte, l'accusa deve documentare il collegamento con elementi tecnici o probatori.
  • In caso di annullamento limitato alla confisca il giudice di rinvio deve riesaminare motivi e prove specificamente attinenti al nesso tra bene e illecito, pronunciando motivazione concreta e circostanziata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.