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Sentenza

Sentenza del 22/01/2018 n. 26 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha contestato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2009, sostenendo: l'invalidità della costituzione in giudizio del Comune per asserita carenza di delega del funzionario; la prescrizione o decadenza della pretesa, poiché l'atto era stato ricevuto l'8 gennaio 2015; l'esenzione degli immobili per il loro carattere rurale; e il difetto di motivazione dell'avviso, che richiamava altri atti senza allegarli.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello e confermato la legittimità dell'avviso ICI. Ha ritenuto tardiva e comunque infondata la contestazione sulla rappresentanza del Comune, anche perché l'ente aveva ratificato retroattivamente l'operato del funzionario. Ha stabilito che il termine applicabile era quello quinquennale di decadenza e che, per la notifica postale, rilevava la data di spedizione dell'avviso, avvenuta il 29 dicembre 2014, entro il termine del 31 dicembre 2014. Gli immobili, accatastati nelle categorie C/2 e D/1 e non nelle categorie rurali A/6 o D/10, erano imponibili. Il rinvio dell'avviso ad atti generali o regolamentari pubblicati all'albo pretorio non ne comprometteva la motivazione. La contribuente è stata condannata al pagamento di 350 euro di spese processuali, oltre accessori, e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296

    Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

    Per l'ICI il Comune dispone di un termine quinquennale di decadenza per notificare l'avviso di accertamento. Nel caso di notifica a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine rileva la data di spedizione da parte dell'ente, non quella di ricezione da parte del contribuente.

  • Art. 1, comma 171, legge 27 dicembre 2006, n. 296

    La disciplina del termine quinquennale si applica anche ai rapporti d'imposta relativi a periodi precedenti all'entrata in vigore della legge, nei limiti indicati dalla norma.

  • Art. 71, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993

    La precedente disciplina prevedeva un termine triennale, sostituito dal termine quinquennale della legge n. 296 del 2006 a decorrere dal 1° luglio 2007.

  • Art. 12, d.lgs. n. 546 del 1992

    Consente, nel processo tributario, la difesa dell'ente locale tramite propri funzionari, senza necessità di ricorrere sistematicamente a un avvocato esterno.

  • Art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti.

    La norma conferma la possibilità per l'ente locale di essere assistito in giudizio da propri dipendenti e disciplina la liquidazione delle relative spese.

  • Art. 9, d.l. n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994

    Individua i requisiti necessari per il riconoscimento della ruralità degli immobili.

  • Art. 23, comma 1-bis, d.l. n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14 del 2009

    Collega il trattamento agevolato o esonerativo degli immobili rurali alla loro effettiva classificazione catastale.

  • Art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 504 del 1992

    Rileva nella determinazione degli immobili soggetti all'ICI e nel trattamento degli immobili rurali.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di integrale rigetto dell'impugnazione, la parte privata è tenuta a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Quando la legge prevede un termine di decadenza per la notifica di un atto tributario e l'atto è notificato tramite posta, normalmente si considera la data di spedizione effettuata dall'amministrazione, purché tempestivamente documentata, e non la data di ricezione del contribuente.
  • La contestazione della carenza di delega o di rappresentanza del funzionario dell'ente deve essere sollevata tempestivamente nel primo grado di giudizio e deve essere accompagnata dalla dimostrazione concreta dell'assenza o invalidità del potere; una successiva ratifica dell'ente può sanare retroattivamente il difetto.
  • Per ottenere l'esenzione ICI in ragione della ruralità non è sufficiente dimostrare che l'immobile sia utilizzato di fatto per attività agricola: assume rilievo la classificazione catastale. Se l'immobile non è censito in una categoria riconducibile alla ruralità, il contribuente deve contestare il classamento.
  • Il rinvio contenuto in un avviso di accertamento ad atti generali, regolamenti, tariffe o deliberazioni comunali non determina automaticamente un difetto di motivazione quando tali atti siano legalmente pubblicati e conoscibili dal contribuente.
  • La mancata allegazione di atti presupposti può essere irrilevante se si tratta di atti normativi o regolamentari soggetti a pubblicità legale e non di documenti individuali indispensabili per comprendere la pretesa tributaria.
  • In caso di rigetto integrale del ricorso tributario, il contribuente può essere condannato sia alle spese processuali sia al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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