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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-473/24

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 2 July 2025. — Villafrut Srl v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark JOLi – Earlier national word mark JOLIFE – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-473/24

Giurisprudenza europea62024TJ0473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Villafrut contro la decisione dell’EUIPO che aveva annullato l’accoglimento parziale dell’opposizione fondata sul marchio anteriore italiano "JOLIFE". Pur essendo identici i prodotti di classe 31, la Corte ha ritenuto corretta l’assenza di rischio di confusione tra i segni "JOLi" e "JOLIFE". Decisive sono state la debole somiglianza visiva, la somiglianza fonetica al più media e la percezione complessiva diversa dei segni. Le spese sono state poste a carico di ciascuna parte.

Azione di annullamento contro la decisione dell’EUIPO che aveva escluso il rischio di confusione tra il marchio figurativo UE "JOLi" e il marchio nazionale anteriore "JOLIFE" per prodotti di classe 31.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso abbia violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere che, pur in presenza di prodotti identici, i segni "JOLi" e "JOLIFE" non producessero un rischio di confusione per il pubblico italiano, alla luce della valutazione del livello di attenzione del pubblico, del confronto visivo e fonetico dei segni e della valutazione globale dell’interdipendenza tra i fattori rilevanti.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, la sola identità dei prodotti non basta a fondare il rischio di confusione quando, in una valutazione globale, i segni presentano una somiglianza visiva solo debole, una somiglianza fonetica al più media e una comparazione concettuale neutra o differenziata per una parte del pubblico; in tale contesto, le differenze derivanti dagli elementi figurativi del marchio contestato e dalla desinenza aggiuntiva del marchio anteriore sono sufficienti a escludere che il pubblico ritenga i segni provenire dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE figurativo "JOLi" e marchio anteriore "JOLIFE": assenza di rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Villafrut Srl avverso la decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione a registrazione di marchio dell’Unione europea. Il contenzioso verte sull’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel settore dei prodotti ortofrutticoli di classe 31.

Fatti e procedimento amministrativo

Il richiedente Venture Fruit Global Ltd aveva domandato la registrazione di un segno figurativo UE costituito dall’elemento denominativo "joli" con stilizzazione grafica e una curva decorativa sottostante, per prodotti di classe 31, in particolare "agricultural and horticultural products; fresh fruits and vegetables including pip-fruit". Villafrut aveva proposto opposizione fondandosi sul marchio italiano anteriore "JOLIFE", registrato per prodotti di classe 31, tra cui "fresh fruit and vegetables".

L’EUIPO aveva richiesto la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore; la divisione di opposizione aveva riconosciuto l’uso effettivo solo per "fresh fruit and vegetables" e aveva accolto parzialmente l’opposizione, rifiutando la registrazione per tali prodotti. Su appello del richiedente, la commissione di ricorso ha invece accolto il gravame, escludendo il rischio di confusione.

Motivo di ricorso

Villafrut ha dedotto un unico motivo, denunciando la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. In particolare, ha contestato:

  • la valutazione del livello di attenzione del pubblico, che la commissione avrebbe erroneamente collocato tra basso e medio;
  • il confronto visivo e fonetico, ritenuto troppo favorevole alla differenziazione dei segni;
  • la valutazione globale, che non avrebbe correttamente applicato il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e identità dei prodotti.

Normativa e criteri applicabili

Il Tribunale richiama i principi consolidati in tema di rischio di confusione:

  • il pubblico rilevante è quello del territorio in cui il marchio anteriore è protetto, nel caso di specie l’Italia;
  • il rischio di confusione comprende anche il rischio di associazione;
  • la valutazione deve essere globale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti;
  • identità o somiglianza dei prodotti e identità o somiglianza dei segni sono condizioni cumulative.

Sono richiamate, tra le altre, le sentenze Canon, Lloyd Schuhfabrik Meyer, OHIM v Shaker, EUIPO v Equivalenza Manufactory e altre decisioni sulla comparazione dei segni brevi e sulla rilevanza degli elementi iniziali e finali.

Pubblico rilevante e livello di attenzione

La commissione di ricorso aveva considerato che i prodotti fossero destinati sia al grande pubblico sia a professionisti, assumendo rilevante il grado di attenzione dei consumatori medi. Per i beni in questione il livello di attenzione varia da basso a medio, a seconda che si tratti di prodotti a basso prezzo e di largo consumo oppure di alimenti più costosi.

Il Tribunale ha respinto la censura della ricorrente: il riferimento ai prodotti alimentari era ritenuto pertinente perché frutta e ortaggi vi rientrano come sottocategoria, mentre il richiamo alle bevande era solo esemplificativo. Inoltre, nella valutazione globale, la commissione aveva tenuto conto solo di "fresh fruit and vegetables". È stata quindi confermata la conclusione secondo cui il livello di attenzione del pubblico variava da basso a medio.

Confronto dei prodotti

Non era controverso che i prodotti designati dal marchio richiesto, in classe 31, fossero identici a quelli coperti dal marchio anteriore per i quali era stata provata l’effettiva utilizzazione, cioè "fresh fruit and vegetables". Su questo punto il Tribunale non ha ravvisato alcun errore.

Confronto dei segni

Elementi denominativi e figurativi

Il marchio richiesto è stato descritto come composto dall’elemento verbale "joli", in carattere nero stilizzato e in grassetto, con una curva puramente decorativa sotto la parola. Il marchio anteriore consiste invece in un unico elemento verbale di sei lettere, "jolife", non scomponibile in due termini percepibili dal pubblico italiano.

Somiglianza visiva

Il Tribunale ha rilevato che i segni condividono la sequenza di lettere "j", "o", "l", "i"; tuttavia il marchio richiesto presenta elementi grafici non trascurabili, mentre il marchio anteriore si differenzia per la desinenza "fe". Poiché si tratta di segni relativamente brevi, la parte finale assume un peso percettivo importante quanto l’inizio. Ne deriva che la somiglianza visiva resta solo limitata.

Somiglianza fonetica

Sul piano fonetico, il marchio anteriore si pronuncia in tre sillabe ("jo-li-fe"), mentre il segno richiesto in due ("jo-li"). Esiste una parziale identità dovuta alle prime due sillabe, ma la sillaba finale aggiuntiva del marchio anteriore produce una differenza percepibile. La commissione di ricorso ha quindi correttamente qualificato la somiglianza fonetica come al più media.

Somiglianza concettuale

Per la maggior parte del pubblico rilevante, i segni sono privi di significato e la comparazione concettuale è neutra. Solo per la parte di pubblico che riconosce il termine francese "joli" emerge una differenza concettuale. Anche su questo punto il Tribunale non ha riscontrato errori.

Valutazione globale del rischio di confusione

Il Tribunale ha ribadito che la valutazione è globale e si fonda sull’interdipendenza tra i fattori. Nel caso concreto:

  • i prodotti sono identici;
  • il marchio anteriore ha carattere distintivo normale;
  • i segni sono simili solo in misura contenuta dal punto di vista visivo e al più media sotto il profilo fonetico;
  • la comparazione concettuale è neutra o differenziante.

Secondo il Tribunale, le differenze grafiche del marchio richiesto e la desinenza finale del marchio anteriore bastano a generare un’impressione complessiva diversa, tale da consentire al pubblico rilevante di distinguere i segni anche tenendo conto della memoria imperfetta del consumatore medio. L’identità dei prodotti non è quindi sufficiente a compensare il livello non elevato di somiglianza tra i segni.

Esclusione del rischio di confusione e rigetto del ricorso

Il Tribunale ha confermato che la commissione di ricorso aveva correttamente escluso il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Ha inoltre respinto l’argomento secondo cui la valutazione impugnata avrebbe negato in astratto ogni rischio di confusione quando il marchio anteriore sia più lungo o non riproduca esattamente le stesse lettere: la commissione aveva semplicemente applicato la valutazione concreta del caso, considerando il marchio anteriore come un tutto indivisibile.

Spese

Poiché il ricorso è stato respinto, ma l’EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell’ipotesi di udienza e non vi è stata udienza, il Tribunale ha disposto che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Principio ricavabile

La pronuncia conferma che, anche in presenza di prodotti identici, il rischio di confusione può essere escluso se i segni presentano una somiglianza complessiva soltanto debole o media e differiscono in modo percepibile per elementi grafici e per la parte finale del segno anteriore; la mera coincidenza dell’inizio del segno non impone, da sola, l’accoglimento dell’opposizione.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusioneprodotti ortofrutticoliproprietà intellettuale

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