Cassazione Penale, Sentenza n. 30410/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Paladino era stato condannato dal Tribunale di Matera (sent. n.87/30.01.2018) per il reato di distruzione di scritture e documenti contabili ai fini dell'evasione fiscale (art.10 d.lgs. 19 marzo 2000, n.74) relativamente agli anni 2011-2014. La Corte d'appello di Potenza (sent. n.328/15.04.2021) aveva dichiarato inammissibile l'appello del Paladino, ritenendolo generico e aspecifico richiamando i principi delle Sezioni Unite n.8825/22.02.2017 e la riformulazione dell'art.581 c.p.p. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la declaratoria di inammissibilità, sostenendo che l'atto d'appello conteneva censure dettagliate: (1) omissione di motivazione sull'applicabilità dell'art.2214 c.c. (esenzione dall'obbligo di tenuta delle scritture per i piccoli imprenditori) e prova della propria qualità di piccolo imprenditore; (2) omissione di considerazione circa l'inclusione di IVA e IRAP nel calcolo del profitto del reato, con richiami a norme e giurisprudenza a supporto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che l'atto d'appello non era generico ma conteneva censure puntuali e documentate. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità non può estendersi a valutare la manifesta infondatezza dei motivi. Per questi motivi la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Potenza per il giudizio nel merito.
Norme richiamate
art. 10, d.lgs. 19 marzo 2000, n. 74
Norma che sanziona la distruzione delle scritture e dei documenti contabili ai fini dell'evasione fiscale; nel caso oggetto del procedimento il reato contestato si fondava su questa disposizione.
art. 2214 cod. civ.
Previsione sull'obbligo di tenuta delle scritture contabili per l'imprenditore commerciale e le deroghe per il piccolo imprenditore. Il ricorrente ha dedotto che la norma non si applica ai piccoli imprenditori e ha sostenuto di aver fornito prova della propria qualificazione, rilevante ai fini dell'esistenza dell'obbligo di conservazione dei documenti contestati.
art. 581 cod. proc. pen.
Riformulazione normativa citata dalla Corte d'appello a supporto della dichiarazione di inammissibilità; la Cassazione rileva che, pur avendo la normativa influenzato la valutazione di ammissibilità, non giustifica una declaratoria basata sulla mera manifesta infondatezza dei motivi.
Decisione Sezioni Unite n. 8825 del 22/02/2017 (Galtelli, Rv. 268823)
Principio richiamato dalla Corte d'appello secondo cui l'appello può essere dichiarato inammissibile se generico. La Cassazione precisa però che, in base alla stessa pronuncia, il controllo di ammissibilità operato dal giudice di appello non può estendersi alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi; pertanto la Corte d'appello non poteva dichiarare l'appello inammissibile per la sola (presunta) manifesta infondatezza delle doglianze.
Massime di principio
- Un atto d'appello non è inammissibile se contiene deduzioni concrete e circostanziate sia di fatto sia di diritto: la mera affermazione di genericità da parte del giudice d'appello non è legittima se l'impugnazione espone elementi specifici.
- Il giudice di appello, nell'esame dell'ammissibilità, non può sostituirsi al giudice del merito valutando la manifesta infondatezza dei motivi; tale valutazione rimane propria del giudizio di merito.
- Se l'appellante contesta l'applicabilità di norme rilevanti (es. esenzione per il piccolo imprenditore) o il calcolo del profitto del reato (inclusione di IVA/IRAP), tali questioni devono essere esaminate nel merito e non possono costituire motivo automatico di inammissibilità dell'appello.
- Se la Corte d'appello dichiara erroneamente inammissibile l'appello, la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per la decisione del merito; la parte che propone censure specifiche ha quindi possibilità di ottenere l'esame sostanziale delle proprie doglianze.
- Per evitare declaratorie di inammissibilità, il difensore in appello deve articolare in modo dettagliato e documentato le censure di fatto e di diritto, indicando norme e riferimenti giurisprudenziali rilevanti.
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