Sentenza del 20/11/2015 n. 6092 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Imposte sul reddito - Irpef - Diniego rimborso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il diniego di rimborso relativo alla tassazione delle somme derivanti da contribuzione previdenziale o assicurativa, sostenendo che la quota corrispondente ai capitali effettivamente investiti sul mercato finanziario e ai rendimenti da essi prodotti dovesse essere assoggettata all'aliquota agevolata del 12,5%, anziché alla tassazione ordinaria applicata dall'Amministrazione.
La decisione
La decisione stabilisce che la Commissione tributaria regionale deve verificare in concreto se, e in quale momento, i capitali derivanti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario e quale rendimento sia stato realizzato dal contribuente. Solo sulla quota riferibile a tali rendimenti può essere applicata l'aliquota del 12,5%. La controversia non risulta quindi definita con il riconoscimento automatico dell'intero rimborso: è necessario un accertamento puntuale della composizione delle somme e dei rendimenti conseguiti.
Norme richiamate
Art. 16, comma 1, lett. a), TUIR
Richiamato per la disciplina fiscale delle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro e previdenziali, nella parte rilevante per la determinazione del trattamento tributario delle prestazioni.
Art. 17 TUIR
Richiamato in materia di tassazione separata delle somme percepite, con riguardo alla determinazione del regime fiscale applicabile alle prestazioni oggetto della controversia.
Art. 6 della legge n. 482/1975
La norma è interpretata nel senso che la componente delle somme riconducibile ai rendimenti finanziari effettivamente prodotti da capitali investiti può beneficiare dell'aliquota del 12,5%.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13642/2011
Il principio richiamato distingue tra capitale versato e rendimento finanziario: l'aliquota agevolata riguarda il rendimento effettivamente derivante dall'investimento, non automaticamente l'intera prestazione ricevuta.
Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 25106/2014
Conferma la necessità di accertare concretamente l'esistenza dell'investimento finanziario, il periodo in cui è stato effettuato e l'ammontare del rendimento prodotto, prima di applicare l'aliquota del 12,5%.
Massime di principio
- Quando una prestazione previdenziale o assicurativa comprende sia capitale versato sia rendimento finanziario, le due componenti devono essere individuate e tassate separatamente.
- L'aliquota agevolata del 12,5% non si applica automaticamente all'intera somma ricevuta, ma soltanto alla quota qualificabile come rendimento derivante da effettivi investimenti sul mercato finanziario.
- Il contribuente deve fornire, per quanto possibile, documentazione idonea a dimostrare l'investimento dei capitali, la relativa decorrenza e il rendimento conseguito.
- In caso di diniego di rimborso, il giudice tributario deve svolgere un accertamento concreto sulla composizione della prestazione e non può limitarsi alla qualificazione formale effettuata dall'ente o dall'Amministrazione finanziaria.
- Se non è dimostrata l'esistenza di un investimento finanziario o non è quantificabile il relativo rendimento, l'aliquota agevolata non può essere estesa indiscriminatamente all'intera prestazione.
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