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Sentenza

Sentenza del 20/02/2015 n. 3397 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito del diniego di definizione della lite. La Corte non ha disposto la condanna alle spese, poiché mancava la prova della notificazione del controricorso e non risultava ulteriore attività difensiva dell'Agenzia delle Entrate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che aveva negato la definizione della lite fiscale pendente dinanzi alla Corte di cassazione. Successivamente ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., dichiarando di voler ottenere una decisione nel merito nel diverso ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate. La rinuncia non è stata notificata all'Agenzia, ritenuta non costituita, mentre il controricorso dell'Amministrazione risultava soltanto spedito per la notifica, senza prova del suo perfezionamento.

Norme richiamate

  • Art. 390 cod. proc. civ.

    Il ricorrente può rinunciare al ricorso per cassazione prima della relazione o della discussione orale.

    La rinuncia al ricorso determina l'abbandono dell'impugnazione e conduce all'estinzione del processo, purché sia validamente formulata secondo le modalità previste dalla legge.

  • Art. 391 cod. proc. civ.

    Disciplina gli effetti processuali della rinuncia al ricorso per cassazione e consente alla Corte di dichiarare l'estinzione del processo; in assenza di attività difensiva effettivamente perfezionata della controparte, non necessariamente vengono liquidate le spese.

  • Art. 379 cod. proc. civ.

    Regola la discussione orale davanti alla Corte di cassazione. Nel caso concreto nessuna delle parti ha partecipato alla discussione.

Massime di principio

  • La rinuncia a un ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dalla parte e dal difensore, comporta normalmente l'estinzione del processo senza esame del merito.
  • Quando la controparte non ha perfezionato la notificazione del controricorso o non ha svolto ulteriore attività difensiva, il giudice può dichiarare nulla sulle spese.
  • L'estinzione per rinuncia non equivale a una decisione favorevole nel merito: il provvedimento impugnato non viene annullato per effetto della sola rinuncia.
  • La rinuncia a un'impugnazione può essere utilizzata per concentrare la difesa su un diverso giudizio, ma deve essere valutata considerando gli effetti definitivi dell'abbandono del processo.
  • La prova del perfezionamento delle notificazioni degli atti processuali è essenziale per stabilire se la controparte abbia effettivamente partecipato al giudizio e se possano essere poste a suo carico o a carico della parte rinunciante le spese processuali.

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