Ordinanza n. 662/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, “a) dell’Ordinanza dirigenziale n. 381/2025 del 4/12/2025 (prot. n. 0074228/2025), emessa dal Settore V - Ambiente, Urbanistica e Edilizia del Comune di Ercolano, a firma del Dirigente del suddetto Servizio, ed avente ad oggetto l’ingiunzione alla ricorrente dell’ordine di provvedere alla demolizione/rimozione delle opere abusivamente realizzate in ampliamento /difformità rispetto alla concessione edilizia in sanatoria n. 12/89 dell’11.07.1989 (1° condono edilizio, di cui alla Legge n. 47/85), ed al ripristino del preesistente stato dei luoghi (Ordinanza notificata alla ricorrente in data 5.12.2025); b) di ogni altro atto amministrativo preparatorio, presupposto, connesso, conseguente e derivato, ivi compresi: c) la Relazione prot. n. 47671/2025 redatta, a seguito di sopralluogo, il 4/08/2025, dal personale tecnico del predetto Settore V - Ambiente, Urbanistica e Edilizia sarebbe stata accertata in Ercolano (NA) alla Via della Barcaiola n. 22/a, presso il "Corpo 5" del complesso residenziale denominato "Coop. Vesuvio", la realizzazione – sull’immobile censito in N.C.E.U. al foglio 1, p.lla 68, sub. 145 - di asserite opere edilizie prive dei necessari titoli abilitativi, rappresentate (secondo l’Ordinanza): 1. Ai piani secondo e terzo, la distribuzione interna delle tramezzature risulta difforme rispetto agli elaborati grafici della concessione; 2. L'assenza della botola circolare prevista nel solaio di copertura, nonché della relativa scala a chiocciola che avrebbe dovuto garantire il collegamento tra il balcone e la copertura stessa, comportando di fatto la completa chiusura del vano botola e la realizzazione di un solaio pieno; 3. Ampliamento dell'apertura a botola-lucernario nel solaio, con dimensioni circa doppie rispetto a quelle assentite, a servizio del bagno sottostante; 4. la presenza di una scala interna a "L" con botola nel solaio, che consente l'accesso alla copertura, dove si trovano due ambienti principali attrezzati a cucina: un torrino scala in muratura (5,00 x 2,05 m, altezza interna 2,00 m) con solaio in laterocemento e un vano verandato anteriore realizzato con struttura in alluminio anodizzato (circa 2,05 x 5,00 m). L'intera area di copertura è protetta da una struttura metallica leggera in ferro scatolare, sulla quale poggia una copertura in lamiere coibentate (8,30 x 5,70 m, altezza variabile da 2,20 a 2,60 m), che si estende oltre il perimetro dei vani formando pensiline sui fronti anteriore e posteriore"; d) l'atto di diffida prot. n. 50800 del 26/08/2025, notificato alla ricorrente in data 2/10/2025, NONCHÉ PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI patiti e patendi da parte della ricorrente a causa degli illegittimi atti posti in essere dalla pubblica amministrazione, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, come per legge, fino all’effettivo soddisfo, a seguito dell’esito del presente giudizio.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimozione di opere edilizie ritenute abusive, realizzate in ampliamento o difformità rispetto a una concessione edilizia in sanatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza dirigenziale comunale che le ingiungeva di demolire e rimuovere opere realizzate presso un immobile sito in Ercolano e di ripristinare lo stato dei luoghi. L’ordinanza traeva origine da un sopralluogo e da una relazione tecnica nella quale erano state rilevate difformità nella distribuzione interna ai piani secondo e terzo, la chiusura di una botola prevista nel solaio di copertura con eliminazione della relativa scala a chiocciola, l’ampliamento di un’apertura a botola-lucernario, nonché una scala interna di accesso alla copertura e ulteriori manufatti e strutture, tra cui un torrino scala in muratura, un vano verandato in alluminio e una copertura metallica con lamiere coibentate e pensiline. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, inclusi la relazione tecnica di sopralluogo e la diffida comunale. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per i danni derivanti dagli atti amministrativi contestati. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare la necessità di approfondimenti propri della fase di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza di demolizione, rinviando ogni approfondimento alla fase di merito. La decisione cautelare è motivata dalla necessità di ulteriori approfondimenti e dal bilanciamento dei contrapposti interessi. Il Collegio ha considerato, in particolare, l’attuale situazione di fatto e l’intervenuta demolizione del vano verandato, ritenendo opportuno preservare la situazione fino alla definizione del giudizio di merito re adhuc integra. È stata fissata l’udienza pubblica per la discussione nel merito. Le spese della fase cautelare sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo; il provvedimento accoglie la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato in ragione della necessità di approfondimenti e del bilanciamento degli interessi.
d.P.R. 380/2001
Richiamato implicitamente quale quadro normativo sostanziale dell’ordinanza di demolizione edilizia; il testo non indica specifici articoli applicati dal TAR.
legge n. 47/1985
Richiamata in relazione alla concessione edilizia in sanatoria rilasciata nell’ambito del primo condono edilizio; il testo non espone una specifica interpretazione della legge da parte del TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la controversia richiede approfondimenti propri della fase di merito e l’esecuzione dell’atto può incidere sulla situazione di fatto oggetto del giudizio, il giudice amministrativo può sospenderne l’efficacia, previa ponderazione degli interessi contrapposti.
- La demolizione o rimozione già intervenuta di una parte delle opere contestate può essere valorizzata nel bilanciamento cautelare per preservare la situazione residua e consentire la decisione di merito re adhuc integra.
- La sospensione cautelare dell’ordinanza di demolizione non definisce la legittimità delle opere né anticipa la decisione sui motivi di ricorso, quando il giudice rinvia gli approfondimenti alla fase di merito.
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