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Sentenza

Sentenza del 06/11/2019 n. 28551 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva accertato nei confronti di R.E. un maggior reddito personale, presumendo che le fossero stati distribuiti gli utili extracontabili accertati in capo alla N. s.r.l., società a ristretta base partecipativa composta da due soli soci legati da rapporto di affinità. Dopo che i giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che l'Ufficio non avesse contestato adeguatamente le prove della mancata percezione degli utili, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, la nullità della sentenza per motivazione apparente e, dall'altro, la violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che spettasse alla contribuente dimostrare che gli utili erano stati accantonati o reinvestiti e non distribuiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza regionale contenesse una motivazione, seppur sintetica, sufficiente a rendere comprensibile la decisione. Ha invece accolto il secondo motivo: la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società a ristretta base partecipativa è una presunzione semplice qualificata, che il socio può superare provando che gli utili non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, oppure dimostrando di essere rimasto completamente estraneo alla gestione societaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4

    motivazione della sentenza tributaria

    La sentenza non è nulla per motivazione apparente quando, anche con argomentazione sintetica, espone una ratio decidendi comprensibile e consente di individuare le ragioni della decisione.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    contenuto-forma della sentenza e motivazione

    La motivazione deve essere effettiva e comprensibile; la nullità ricorre solo quando essa sia graficamente mancante, meramente tautologica o sostanzialmente indecifrabile.

  • Costituzione, art. 111, comma 6

    Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

    Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari, ma non richiede una motivazione ampia quando la ragione della decisione sia comunque chiaramente individuabile.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi pretende l'accertamento di un diritto deve provare i fatti costitutivi; nel caso della presunzione di distribuzione degli utili occulti, l'Amministrazione deve dimostrare i presupposti della presunzione, mentre il socio può fornire la prova contraria.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    accertamento del reddito d'impresa mediante presunzioni

    Consente l'accertamento induttivo o analitico-induttivo quando gli elementi disponibili permettono di ricostruire maggiori ricavi o redditi, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • Codice civile, artt. 2475 e 2476

    gestione e controllo nella società a responsabilità limitata

    Per superare la presunzione di distribuzione, il socio può dimostrare di essere stato un mero intestatario formale delle quote, senza aver esercitato concretamente poteri di gestione o controllo propri del socio di una s.r.l.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali con base partecipativa ristretta, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società può fondare la presunzione che tali utili siano stati distribuiti ai soci, anche se non è provato un concreto accredito sui loro conti correnti.
  • La presunzione è semplice, ma qualificata: il socio può contrastarla dimostrando che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti dalla società, oppure provando la propria totale estraneità alla gestione e al controllo societario.
  • La mera dichiarazione di non aver percepito gli utili o la semplice assenza di versamenti sui conti personali, di regola, non è necessariamente sufficiente; occorre fornire elementi probatori concreti e coerenti.
  • Il fatto che il socio abbia una partecipazione soltanto formale può essere rilevante, ma deve essere dimostrato attraverso circostanze oggettive che evidenzino l'assenza di poteri, attività gestorie e controllo sulla società.
  • Il giudice di merito deve applicare correttamente la ripartizione dell'onere della prova: una volta operante la presunzione qualificata, il socio deve offrire una prova contraria effettiva, anche di natura presuntiva.
  • Una decisione relativa a un diverso anno d'imposta non vincola automaticamente il giudice per gli altri anni, salvo che riguardi elementi costitutivi permanenti della fattispecie; gli accertamenti fondati su fatti specifici di annualità diverse restano autonomi.

Testo integrale

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