Sentenza n. 1068/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Milano sulla istanza di accesso agli atti e documenti trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 24 ottobre 2025 e sulle istanze di accesso agli atti e documenti trasmesse attraverso portale ‘InPratica’ in data 31 ottobre 2025 (ID n. 10295 -10296); di ogni altro atto applicativo e/o provvedimento, anche successivo, comunque denominato, nonché atto presupposto anche non cognito alla ricorrente; e per l’accertamento del diritto della società ricorrente a prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti richiesti con dette istanze di accesso agli atti nonché per la condanna dell’amministrazione resistente all’ostensione di detti documenti ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto sulle istanze di accesso documentale presentate al Comune di Milano il 24 e il 31 ottobre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (società richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di accesso agli atti e ai documenti trasmesse al Comune di Milano il 24 ottobre 2025 tramite PEC e il 31 ottobre 2025 tramite il portale 'InPratica', chiedendo l'accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione e la condanna dell'amministrazione all'ostensione ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. Il Comune si è costituito per resistere al ricorso. Nel corso del giudizio, la documentazione richiesta è stata consegnata alla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il Comune di Milano, in data 9 febbraio 2026, ha consegnato alla ricorrente la documentazione oggetto delle istanze di accesso. Le spese sono state poste a carico del Comune, poiché il suo precedente silenzio ha costretto la società a proporre il ricorso. Il Comune è stato condannato al rimborso delle spese, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
La società ha fondato la domanda di accertamento del diritto di accesso e di ostensione dei documenti su tali disposizioni; la decisione non esamina nel merito i presupposti sostanziali dell'accesso, poiché la documentazione è stata successivamente consegnata.
Massime di principio
- La consegna integrale della documentazione richiesta nel corso del giudizio di accesso determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda di ostensione.
- Quando l'amministrazione, con il proprio silenzio, abbia costretto il privato a promuovere il giudizio e provveda solo successivamente all'ostensione, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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