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Sentenza

Sentenza n. 1068/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Milano sulla istanza di accesso agli atti e documenti trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 24 ottobre 2025 e sulle istanze di accesso agli atti e documenti trasmesse attraverso portale ‘InPratica’ in data 31 ottobre 2025 (ID n. 10295 -10296); di ogni altro atto applicativo e/o provvedimento, anche successivo, comunque denominato, nonché atto presupposto anche non cognito alla ricorrente; e per l’accertamento del diritto della società ricorrente a prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti richiesti con dette istanze di accesso agli atti nonché per la condanna dell’amministrazione resistente all’ostensione di detti documenti ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990.

Giustizia amministrativa202505010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rifiuto sulle istanze di accesso documentale presentate al Comune di Milano il 24 e il 31 ottobre 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (società richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di accesso agli atti e ai documenti trasmesse al Comune di Milano il 24 ottobre 2025 tramite PEC e il 31 ottobre 2025 tramite il portale 'InPratica', chiedendo l'accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione e la condanna dell'amministrazione all'ostensione ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. Il Comune si è costituito per resistere al ricorso. Nel corso del giudizio, la documentazione richiesta è stata consegnata alla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il Comune di Milano, in data 9 febbraio 2026, ha consegnato alla ricorrente la documentazione oggetto delle istanze di accesso. Le spese sono state poste a carico del Comune, poiché il suo precedente silenzio ha costretto la società a proporre il ricorso. Il Comune è stato condannato al rimborso delle spese, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    La società ha fondato la domanda di accertamento del diritto di accesso e di ostensione dei documenti su tali disposizioni; la decisione non esamina nel merito i presupposti sostanziali dell'accesso, poiché la documentazione è stata successivamente consegnata.

Massime di principio

  • La consegna integrale della documentazione richiesta nel corso del giudizio di accesso determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda di ostensione.
  • Quando l'amministrazione, con il proprio silenzio, abbia costretto il privato a promuovere il giudizio e provveda solo successivamente all'ostensione, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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