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Sentenza

Sentenza n. 521/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto, prot. n. -OMISSIS- - recante data 6.3.2025 ma notificato il successivo 16.3.2025 - con il quale il Questore di Salerno ha respinto l’istanza prodotta dal ricorrente intesa ad ottenere il porto di fucile per uso tiro al volo, ai sensi dell’art. 16 L. 18 aprile 1975, n. 110; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della licenza di porto di fucile per uso tiro al volo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Questore di Salerno, motivato dalla frequentazione, tra il 2018 e il 2023, di numerosi soggetti gravati da precedenti e pregiudizi di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, porto abusivo o ingiustificato di armi, reati associativi e stupefacenti, nonché dalla segnalazione del ricorrente ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/1990 per il possesso di hashish. Ha dedotto difetto di istruttoria, difetto e illogicità della motivazione, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe valutato individualmente la sua condotta attuale, il percorso di studio e professionale, la partecipazione ad attività lecite, il casellario giudiziale e le certificazioni mediche. Ha inoltre contestato la rilevanza di circostanze prive di rilievo penale, risalenti e generiche, nonché l'asserita automatica valorizzazione della mera conoscenza di soggetti controindicati, senza accertare la natura dei rapporti e la consapevolezza dei loro precedenti. Ha precisato, infine, di essere stato segnalato come possessore e non come assuntore di stupefacenti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Richiamando gli artt. 11, 39 e 43 TULPS e la giurisprudenza amministrativa, ha affermato che il rilascio e la conservazione del porto d'armi non costituiscono oggetto di un diritto soggettivo assoluto e che l'Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del richiedente e il rischio di abuso delle armi. La valutazione ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e può fondarsi anche su fatti privi di rilievo penale, purché concretamente accertati e considerati secondo un ragionamento non irrazionale o arbitrario. Nel caso concreto, gli atti documentavano diciassette controlli, effettuati tra l'inizio del 2018 e l'inizio del 2023, in compagnia di più soggetti gravati da precedenti per reati gravi. Le frequentazioni erano ritenute frequenti, ravvicinate, continuative e ripetute, non occasionali né giustificate da necessità o casualità; pertanto non era verosimile l'ignoranza dei precedenti. Il TAR ha inoltre valorizzato il possesso di una sigaretta contenente hashish, detenuta per uso personale secondo quanto dichiarato dal ricorrente, quale ulteriore elemento di inserimento in un contesto di illegalità. Tali circostanze, risalenti a soli due anni prima del diniego e non controbilanciate da elementi concreti di dissociazione completa e fattiva da quel contesto, erano ritenute sufficienti a compromettere l'affidabilità nell'uso delle armi. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 11, 39 e 43 TULPS

    Consentono all'Autorità di pubblica sicurezza di negare o revocare il porto d'armi sulla base di una valutazione discrezionale dell'affidabilità del richiedente e della prevedibilità di un abuso dell'arma.

  • art. 699 c.p.

    È richiamato quale espressione del generale divieto di detenzione e porto di armi, rispetto al quale il porto d'armi costituisce una deroga e non una posizione di diritto soggettivo assoluto.

  • art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110

    È richiamato, insieme all'art. 699 c.p., quale fondamento del generale divieto di porto di armi derogabile mediante autorizzazione.

  • art. 16 l. 18 aprile 1975, n. 110

    È indicato nell'epigrafe quale disposizione ai sensi della quale era stata richiesta la licenza di porto di fucile per uso tiro al volo.

  • art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La segnalazione del richiedente per possesso di hashish è stata valorizzata quale elemento sintomatico di una condotta non riconducibile alla buona condotta e idonea a incidere sull'affidabilità nell'uso delle armi.

Massime di principio

  • Il rilascio e la conservazione del porto d'armi non costituiscono oggetto di un diritto soggettivo assoluto, ma dipendono da una valutazione discrezionale dell'Autorità di pubblica sicurezza circa l'affidabilità del richiedente e il rischio di abuso dell'arma.
  • Il diniego del porto d'armi può fondarsi anche su fatti privi di rilievo penale o non sfociati in condanne, purché gli elementi siano concretamente accertati e la prognosi di possibile abuso sia ragionevole, proporzionata e adeguatamente motivata.
  • La valutazione di affidabilità può riguardare non solo la condotta direttamente riferibile al richiedente, ma anche il suo contesto socio-relazionale, quando frequentazioni frequenti, ravvicinate e continuative con soggetti gravati da precedenti per reati gravi rendano plausibile il rischio di accessibilità o abuso delle armi.
  • In materia di porto d'armi, la prognosi amministrativa ha natura preventiva e probabilistica: non richiede la certezza propria dell'accertamento penale, ma deve poggiare su elementi concreti idonei a rendere attendibile, secondo il criterio del più probabile che non, il pericolo di abuso.
  • Il giudice amministrativo deve verificare non soltanto l'esistenza dei fatti posti a fondamento del diniego, ma anche la ragionevolezza della prognosi inferenziale svolta dall'Autorità; non può tuttavia sostituire la propria valutazione discrezionale a quella amministrativa quando questa risulti non irrazionale o arbitraria.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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