Cassazione Penale, Sentenza n. 12357/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la condanna per violazione dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25/07/1998, n. 286, deducendo primariamente la nullità della decisione per essere stato giudicato "assente" senza che fosse provata la sua effettiva conoscenza del procedimento. Contestava la valutazione del Giudice di pace che si era basata sulla mera elezione/indicazione di domicilio (inizialmente presso il difensore di ufficio e poi presso un indirizzo in Azzano Mella), nonostante l'esistenza di elementi che dimostravano l'irreperibilità e la cancellazione dall'anagrafe. In subordine deduceva vizio di motivazione e carenza probatoria circa la responsabilità, la mancata valutazione della particolare tenuità del fatto (breve periodo di inosservanza del provvedimento di espulsione) e la carenza di motivazione sulla concessione delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso e ha accolto il primo motivo come fondante l'annullamento. Ha affermato che la sola elezione o dichiarazione di domicilio non costituisce di per sé prova della conoscenza del procedimento: il giudice deve verificare, specialmente se contestato, che l'imputato abbia avuto conoscenza della "vocatio in iudicium" o si sia volontariamente sottratto. In particolare la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 23948/2019) e la giurisprudenza costituzionale secondo cui deve emergere un effettivo collegamento tra la persona e il domicilio eletto (e, nel caso di domiciliazione presso il difensore d'ufficio, l'assenso del difensore). Avendo il Giudice di pace ritenuto l'assenza sulla base della sola dichiarazione di domicilio senza acquisire ulteriori indici di conoscenza, la sentenza di condanna è stata annullata con rinvio al Giudice di pace di Brescia per nuovo giudizio. Il giudice di rinvio dovrà verificare i presupposti della dichiarazione di assenza e, se non risulta la conoscenza del procedimento, adottare gli adempimenti previsti dall'art. 420-quater c.p.p.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma sostanziale contestata (illecito amministrativo/penale collegato alla normativa sull'immigrazione) sulla base della quale era stata pronunciata la condanna.
art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce le ipotesi in cui il giudice può procedere in assenza dell'imputato (es. elezione di domicilio, nomina di difensore, notifica personale etc.), ma la Corte precisa che tali ipotesi sono "indici" e non presunzioni assolute: è necessario verificare l'effettiva conoscenza del procedimento.
art. 420-quater, cod. proc. pen.
Se non è certa la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, il giudice deve sospendere e adottare specifici adempimenti per assicurare la partecipazione dell'imputato.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato come limite: anche con notifica formalmente regolare, la mancanza di un effettivo collegamento tra persona e domicilio può rendere inidonea la domiciliazione ai fini della prova della conoscenza.
art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n.103/2017)
Prevede che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non abbia effetto se non è accompagnata dall'assenso del difensore domiciliatario; interpretata come codificazione della necessità di un rapporto professionale effettivo.
legge 28 aprile 2014, n. 67
Introdusse il processo in absentia "volontaria", amplificando le garanzie di effettività della partecipazione al processo: distingue tra processo in contumacia e processo in absentia che richiede conoscenza personale della vocatio in iudicium.
Sezioni Unite, sentenza n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)
Affermato che la semplice elezione di domicilio non basta a dichiarare l'assenza se non emerge la conoscenza effettiva del procedimento; il giudice deve verificare indizi ulteriori quando la conoscenza è contestata.
art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Regola la decorrenza del termine per impugnare le sentenze di competenza del Giudice di pace; la Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso con riferimento a questa disciplina.
Massime di principio
- La mera elezione o dichiarazione di domicilio non è sufficiente, di per sé, per ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo: il giudice deve accertare un collegamento effettivo tra la persona e il luogo eletto o altri indici che provino la conoscenza o la volontaria sottrazione.
- La domiciliazione presso il difensore d'ufficio richiede l'assenso del difensore per essere efficace come mezzo per dedurre la conoscenza; in assenza di tale assenso occorre valutare altri elementi che attestino un rapporto professionale reale.
- Se non è certa la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, il processo non può svolgersi in absentia: il giudice deve sospendere e adottare gli adempimenti previsti dall'art. 420-quater c.p.p. per assicurare la partecipazione.
- La notifica per "compiuta giacenza" presso il domicilio eletto può non essere sufficiente quando l'indirizzo risulti inidoneo (es. persona cancellata dall'anagrafe, irreperibilità prolungata); in tali casi la notifica non prova la conoscenza.
- In caso di contestazione della conoscenza del procedimento, la Corte richiede la motivazione del giudice in ordine agli elementi valutati per ritenere l'imputato informato: l'omessa valutazione di indici contrari può portare all'annullamento.
- Quando vi siano profili di tenuità del fatto o dubbi sulla responsabilità, il giudice deve motivare specificamente la non applicazione della particolare tenuità e la scelta del trattamento sanzionatorio; la mancanza di motivazione su attenuanti genera vizio.
- In situazioni analoghe è opportuno che la difesa documenti l'irreperibilità o la mancanza di collegamento con il domicilio eletto (residenza cancellata, assenza prolungata, mancanza di rapporto con il difensore) e chieda gli adempimenti che assicurino la partecipazione.
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