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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08808/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ha chiesto alla Corte di accertare l'inesistenza della sentenza n. 24293/2020, sostenendo che la decisione sarebbe priva della sottoscrizione valida del consigliere estensore. A fondamento dell'istanza ha dedotto che in calce alla sentenza era richiamato l'art. 1, comma 1, lett. a), d.p.c.m. 8 marzo 2020, non più vigente alla data di pubblicazione, da cui inferirebbe l'inesistenza del presupposto dell'impedimento alla firma dell'estensore. Con memorie successive la ricorrente ha chiesto la riunione ad altri giudizi e ha introdotto espressamente una actio nullitatis ex artt. 132 e 161 c.p.c., reiterando la tesi della nullità/inesistenza della sentenza per mancanza della sottoscrizione del relatore-estensore. L'istanza e le memorie non risultavano notificate al Comune resistente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'iniziativa processuale, rilevando anzitutto la mancata notifica dell'istanza e delle memorie al Comune costituito nel giudizio definito dalla sentenza impugnata. Ha poi escluso che, nel procedimento così introdotto, potesse essere proposta una nuova actio nullitatis, qualificandola come mutatio libelli e come introduzione di un thema decidendum nuovo, incompatibile con l'originaria richiesta di mera ricognizione dell'inesistenza della sentenza. Nel merito, la Corte ha ribadito che la mancanza di una delle sottoscrizioni in una sentenza collegiale non determina inesistenza ma, al più, nullità, e ha escluso in concreto la nullità perché il richiamo al d.p.c.m. inattuale doveva essere letto come riferimento all'emergenza Covid e quindi all'impedimento alla sottoscrizione ex art. 132 c.p.c.; ha inoltre affermato che non ricorrevano i presupposti per la correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. La decisione è quindi sfociata nel rigetto/declinazione dell'istanza con conferma della validità della sentenza oggetto di contestazione.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La sottoscrizione del solo presidente è sufficiente quando l'estensore non possa firmare per morte o altro impedimento, purché l'impedimento sia menzionato; il vizio sussiste solo se manca tale presupposto o la relativa indicazione.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse una nullità tale da consentire l'azione proposta nel modo introdotto.

  • artt. 365 e ss. c.p.c.

    L'istanza di ricognizione dell'inesistenza della sentenza, pur atipica, avrebbe dovuto seguire le regole proprie del ricorso per cassazione e essere notificata alla controparte costituita.

  • art. 287 c.p.c.

    La correzione degli errori materiali è ammessa solo per disarmonie tra decisione e sua rappresentazione grafica, non quando comporti modifica sostanziale della decisione.

  • art. 163 c.p.c.

    L'accertamento della nullità radicale della sentenza presuppone un ordinario giudizio di cognizione, disciplinato dalle regole dell'atto di citazione e incompatibile con il procedimento atipico introdotto.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.p.c.m. 8 marzo 2020

    Il richiamo al decreto, pur non più efficace alla data di pubblicazione della sentenza, è stato ritenuto idoneo a rendere intellegibile il riferimento all'emergenza Covid e quindi all'impedimento alla sottoscrizione.

  • d.l. 18/2020

    Richiamato come base normativa delle misure organizzative adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e incidere sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Massime di principio

  • La mancanza di una delle sottoscrizioni nella sentenza collegiale non integra, di regola, inesistenza dell'atto, ma al più nullità, quando l'atto sia comunque riconducibile al collegio e la mancanza riguardi la firma dell'estensore.
  • L'art. 132 c.p.c. consente la sottoscrizione del solo presidente se l'estensore è impedito a firmare per morte o altro impedimento, purché tale impedimento sia indicato, anche sinteticamente, nel provvedimento.
  • Un richiamo normativo improprio o non più vigente non determina automaticamente invalidità della sentenza se dal testo del provvedimento è comunque desumibile il contenuto sostanziale del presupposto giustificativo della firma sostitutiva.
  • L'azione diretta a far accertare la radicale nullità di una sentenza deve essere proposta con un ordinario giudizio di cognizione e non può essere introdotta, senza notifica alla controparte, all'interno di un procedimento atipico diverso dal suo oggetto originario.
  • Nel corso di un giudizio non è consentita la mutatio libelli mediante l'introduzione di un thema decidendum nuovo e incompatibile con quello iniziale, specie quando ciò richieda ulteriori accertamenti di fatto.
  • La correzione dell'errore materiale è ammessa solo per rettificare difformità meramente grafiche o espressive tra volontà del giudice e sua rappresentazione, non per incidere sul contenuto decisorio sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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