Sentenza n. 3242/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 4595/2024 emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4595/2024, nella parte in cui aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, per cinque anni scolastici, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno, per un importo complessivo di 2.500 euro. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero e ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta. Ha prodotto copia asseverata della sentenza, l'attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione della sentenza. Le spese del giudizio civile, distratte in favore del difensore antistatario, non sono state comprese nell'oggetto dell'ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati sia il giudicato sia il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. Poiché l’inadempimento del Ministero era rimasto incontestato e l’an e il quantum del credito erano certi, ha ordinato al Ministero di ottemperare alla sentenza civile entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza amministrativa, rilasciando alla ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi complessivamente 2.500 euro. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale, in quanto connesso ai doveri d’istituto, non comporta compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Fondamento dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Norma processuale richiamata per il giudizio di ottemperanza e per l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta nel caso concreto nella misura di 500 euro per ciascun anno scolastico.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente dimostrare l'esistenza del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato, la notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge; il ricorso è procedibile quando tali presupposti risultano documentalmente comprovati.
- Quando l'amministrazione non contesta l'inadempimento né fornisce elementi sull'esecuzione del giudicato, il giudice può ordinare l'adempimento sulla base della dichiarazione della parte ricorrente, se l'obbligazione risultante dal titolo è certa nell'an e nel quantum.
- L'ottemperanza a una sentenza che riconosce a un docente la carta elettronica per la formazione può essere disposta mediante l'ordine di rilascio della carta e di accreditamento dell'importo complessivamente dovuto per gli anni riconosciuti dal giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inadempimento oltre il termine assegnato all'amministrazione, individuando un ufficio pubblico competente e consentendo la delega interna secondo quanto stabilito in sentenza.
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