Cassazione Civile, Ordinanza n. 20894/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
Il debitore aveva promosso tre distinti giudizi: due opposizioni a precetto, una nei confronti di un primo creditore e una nei confronti di un secondo creditore, in cui aveva anche eccepito la compensazione di propri crediti, e una opposizione all'esecuzione proposta contro entrambi i creditori. Il giudice dell'ultima causa aveva dichiarato la litispendenza rispetto alle altre due. Con il regolamento di competenza il ricorrente sosteneva, da un lato, che mancasse l'identità soggettiva e oggettiva necessaria per la litispendenza, poiché nei primi due giudizi ciascun creditore era convenuto separatamente mentre nell'ultimo erano convenuti entrambi, e, dall'altro lato, che le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate perché era stata rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c., con conseguente asserita reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la litispendenza sussiste quando vi è identità di soggetti, petitum e causa petendi, identità che non viene meno per la sola presenza di parti ulteriori in una delle cause; ha inoltre osservato che, dalla ordinanza impugnata, emergeva l'identità del petitum, poiché in entrambe le controversie si contestava il diritto di procedere ad esecuzione e si opponevano crediti in compensazione. Ha parimenti respinto il secondo motivo, richiamando il principio secondo cui il rigetto della sola domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. non integra reciproca soccombenza idonea a giustificare la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 39 c.p.c.
La litispendenza ricorre quando tra più cause vi è identità di soggetti, petitum e causa petendi; tale identità non viene meno se in una delle cause compaiono anche altre parti.
art. 91 c.p.c.
Richiamato ai fini della regolazione delle spese di lite.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese non è giustificata dal solo rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. quando la domanda di merito sia stata integralmente accolta.
art. 96 c.p.c.
La domanda risarcitoria per responsabilità aggravata è qualificata come accessoria rispetto alla domanda di merito.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato დამატivo, se dovuto.
Massime di principio
- La litispendenza presuppone l'identità di soggetti, petitum e causa petendi; l'eventuale presenza di ulteriori parti in uno solo dei giudizi non esclude di per sé tale identità, se il nucleo soggettivo e oggettivo della controversia resta coincidente.
- Ai fini del petitum, occorre avere riguardo alla sostanza della pretesa azionata: la contestazione del diritto di procedere a esecuzione e la deduzione di crediti in compensazione possono rendere identiche, sotto questo profilo, domande proposte in giudizi formalmente distinti.
- Il rigetto della sola domanda accessoria di responsabilità aggravata non integra reciproca soccombenza quando la domanda principale sia stata accolta integralmente; non è quindi sufficiente, da solo, a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20830/2022 del 30/06/2022
- ordinanza_civile · 30 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20835/2022 del 30/06/2022
- ordinanza_civile · 30 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20836/2022 del 30/06/2022
- ordinanza_civile · 30 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20837/2022 del 30/06/2022
- ordinanza_civile · 30 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20855/2022 del 30/06/2022
- ordinanza_civile · 30 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20869/2022 del 30/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →