Cassazione Penale, Sentenza n. 35452/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'appello cautelare avverso il diniego di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari. Il ricorrente sosteneva la sopravvenuta insussistenza o attenuazione delle esigenze cautelari invocate all'origine, richiamando, tra l'altro, i sequestri intervenuti e il conseguente discredito subìto come elementi idonei ad escludere il pericolo di recidiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte rileva che i motivi proposti sono per ragioni non consentite e mancanti della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. I rilievi del Tribunale — che avevano fondato il mantenimento della misura sulle plurime e gravi imputazioni (sei bancarotte fraudolente, tre estorsioni aggravate e un reato tributario), sull'elevata "professionalità" del comportamento delittuoso, sui gravi precedenti specifici e sulla mancanza di attività lecita — non sono stati concretamente confutati dal ricorrente. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e, per la colpa nella proposizione del ricorso, a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma in base alla quale è stato adito il Tribunale (competenza a decidere sull'appello cautelare ex art. 310). Viene richiamata come fondamento procedurale dell'istanza originaria.
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Richiama il requisito di ammissibilità e la necessità di specificità dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ritiene che il ricorso non rispetti tali requisiti, risultando generico o non consentito.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Indica i motivi ammessi per il ricorso per cassazione; la sentenza osserva che i motivi proposti non rientrano tra quelli consentiti o non hanno la specificità richiesta.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali. La Corte applica tale norma per iscrivere le spese a carico del ricorrente.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione al criterio della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte di legittimità ritiene che il ricorrente abbia determinato con colpa l'inammissibilità e perciò va penalmente sanzionato con la somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari deve essere formulato nei motivi nei limiti e con la specificità prevista dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; motivi generici o reiterativi di critiche già esaminate dal giudice precedente sono inammissibili.
- Per ottenere revoca o attenuazione di misure cautelari è necessario fornire fatti nuovi e concreti che dimostrino l'eliminazione o l'attenuazione delle esigenze cautelari originarie; mere argomentazioni generiche o riferimenti vaghi a eventi sopravvenuti non sono sufficienti.
- La gravità e la pluralità dei reati contestati, l'elevata 'professionalità' nella commissione dei delitti, i precedenti penali specifici e l'assenza di un'occupazione lecita sono elementi che rafforzano la persistenza del pericolo di recidiva e giustificano il mantenimento di misure coercitive.
- Se il giudice di merito ha motivato in modo coerente e concreto il mantenimento della misura cautelare, il ricorrente deve in sede di impugnazione affrontare e confutare specificamente quelle argomentazioni, altrimenti il giudizio di inammissibilità è probabile.
- Il semplice fatto di sequestri amministrativi o del 'discredito' derivante da procedimenti non è automaticamente idoneo a far decadere esigenze cautelari; occorre dimostrare il nesso causale e l'effettiva incidenza sulle esigenze di tutela.
- L'inammissibilità del ricorso comporta quasi sempre la condanna alle spese processuali e può esporre il ricorrente a sanzioni pecuniarie se la proposizione del ricorso è ritenuta colposa.
- Prima di proporre un ricorso è consigliabile valutare la novità e la specificità delle ragioni, raccogliere prove documentali nuove e predisporre una contestazione diretta e circostanziata della motivazione del giudice di merito.
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