Cassazione Penale, Sentenza n. 25336/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa a periodo in carcere e successivi arresti domiciliari in relazione a tre delitti (artt. 81, 110 c.p. e art. 73 DPR 309/1990). Il ricorrente era stato assolto con sentenza ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. perché il fatto non sussiste. Il giudice della riparazione aveva però ritenuto che, sebbene manchi la riconducibilità dei fatti penalmente rilevanti, il comportamento del Rrahishta (conversazioni intercettate con linguaggio "criptico", incontri con noti tossicodipendenti, appostamenti della P.G., sequestri e arresti collegati agli eventi, giustificazioni generiche sui frequenti viaggi a Roma) fosse idoneo a configurare dolo o colpa grave nell'avere concorso a causare l'adozione e il mantenimento delle misure cautelari, ostando così al riconoscimento dell'indennizzo ex art. 314 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Rrahishta Vangjel, confermando la legittimità e la congruità della motivazione della Corte d'appello di Roma. I giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la qualificazione della condotta come colpa grave idonea a escludere il diritto alla riparazione, avendo la Corte d'appello esaminato puntualmente gli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione e del mantenimento della misura cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
"chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile ... ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"
Stabilisce il diritto all'equa riparazione salvo che il richiedente abbia dato causa, per dolo o colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; la Corte ha applicato la norma ritenendo provata la colpa grave sulla base di elementi extraprocessuali e investigativi.
art. 530, comma 2 cod. proc. pen.
Norma che ha giustificato l'assoluzione del ricorrente ("perché il fatto non sussiste"); la pronuncia di proscioglimento non impedisce in assoluto la negazione della riparazione se sussistono cause ostative (dolo o colpa grave).
art. 315 cod. proc. pen.
Richiamo procedurale applicato per il limite della cognizione della Cassazione nei procedimenti di riparazione; collegamento con l'art. 646 c.p.p. per la limitazione della valutazione di legittimità.
art. 646, comma 3 cod. proc. pen.
Predetto articolo è richiamato per sottolineare che la Cassazione, nel riesame delle decisioni di riparazione, è limitata alla verifica di legittimità e della congruità/logica della motivazione, senza riesame del merito sostanziale.
art. 43 cod. pen.
Definisce la nozione di colpa; la Corte l'ha applicata per motivare come condotte di negligenza/macroscopica imprudenza possano integrare la colpa grave ostativa all'indennizzo.
Massime di principio
- L'assoluzione con formula "perché il fatto non sussiste" non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo: il diritto è escluso se il richiedente ha concorso, per dolo o colpa grave, a causare la misura cautelare.
- La colpa grave può risultare non solo da condotte direttamente delittuose, ma anche da comportamento consapevole o da negligenze macroscopiche (frequentazioni ambigue, incontri con noti tossicodipendenti, linguaggio criptico, comportamenti compatibili con spaccio) che, secondo l'ex ante valutazione degli elementi noti all'autorità, giustificano l'intervento giudiziario.
- Nel giudizio di riparazione il giudice deve motivare in modo puntuale l'oggettiva idoneità degli elementi raccolti a costituire indizi di colpevolezza o di condotta colposa grave, indicando la relazione di concausalità con l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.
- La Corte di Cassazione nel controllo del provvedimento di riparazione è limitata a verificare la legittimità e la logicità della motivazione: non può riaprire il merito dei fatti già valutati nel processo principale.
- Per il difensore che impugna un rigetto di riparazione è strategico contestare la valutazione ex ante degli elementi in fatto e l'idoneità oggettiva di intercettazioni, frequentazioni e osservazioni a fondare una diagnosi di colpa grave; occorre inoltre dimostrare l'inesistenza di una relazione causale tra le condotte contestate e l'adozione della misura cautelare.
- Le valutazioni prognostiche si devono basare esclusivamente sugli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria fino al momento di cessazione della misura: fatti sopravvenuti o valutazioni ex post non possono fondare la negazione dell'indennizzo.
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