Cassazione Penale, Ordinanza n. 29310/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato. Nel ricorso ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo: 1) la mancata rilevazione di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; 2) l'eccessività della pena; 3) l'errata qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto però che le doglianze fossero generiche e aspecifiche, perché non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano generici e non specifici, in quanto non si misuravano con la motivazione della sentenza di appello, ritenuta satisfattiva e corretta. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui l'inammissibilità per colpa del ricorrente comporta tali conseguenze economiche.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
richiamato come parametro per la dedotta mancata rilevazione di cause di non punibilità; la Corte non ravvisa, però, un vizio utile perché il motivo è generico e non confrontato con la motivazione di merito.
art. 616 c.p.p.
norma implicitamente applicata per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
richiamata per affermare che l'inammissibilità del ricorso è riconducibile a colpa del ricorrente e giustifica le conseguenze sanzionatorie economiche.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non individua una reale correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le censure mosse, limitandosi ad affermazioni assertive o astratte.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo apodittico: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare specificamente i passaggi ritenuti erronei.
- La denuncia della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., della pena ritenuta eccessiva o della qualificazione giuridica del fatto non è sufficiente, di per sé, a fondare l'ammissibilità del ricorso se non è sorretta da argomentazioni specifiche e pertinenti.
- L'inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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