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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25126/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un condannato per usura ed estorsione aggravate, in relazione ai quali il giudice dell'esecuzione aveva disposto de plano il sequestro preventivo e la confisca di un immobile di proprietà dell'interessato, ritenuto sproporzionato rispetto ai redditi leciti e dunque riconducibile al reimpiego di proventi illeciti. L'interessato ha proposto opposizione e, poi, ricorso per cassazione. Con un unico motivo ha denunciato: 1) la violazione delle norme sull'incompatibilità del giudice, sostenendo che la Corte di appello avesse operato in realtà come giudice della cognizione, o comunque che un componente del collegio fosse incompatibile per avere già partecipato alla decisione di merito; 2) la nullità per avere la confisca allargata e il sequestro preventivo sull'immobile sia stati disposti fuori udienza con provvedimento asseritamente abnorme, in violazione degli artt. 205 c.p. e 676 c.p.p.; 3) l'erroneità nel merito della confisca ex art. 240-bis c.p., deducendo che l'immobile era stato acquistato prima del periodo di commissione dei reati presupposto, che la sola sproporzione reddituale non bastava e che la Corte territoriale avrebbe trascurato documentazione attestante la capacità di far fronte alle rate del mutuo con redditi leciti anche della figlia e di altri familiari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondate o inammissibili le censure. Ha stabilito che la Corte di appello di Roma aveva legittimamente agito quale giudice dell'esecuzione, perché competente ex art. 665, comma 2, c.p.p. dopo la riforma della sentenza di primo grado non solo sul trattamento sanzionatorio ma anche sulla concessione delle attenuanti generiche a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. Ha quindi escluso l'incompatibilità dei componenti del collegio ex art. 34 c.p.p., chiarendo che l'istituto opera nel giudizio di cognizione e non si applica al giudice dell'esecuzione. Ha inoltre escluso l'abnormità o nullità del provvedimento adottato de plano, perché la confisca era stata disposta dal giudice dell'esecuzione nelle forme dell'art. 676 c.p.p., richiamando la possibilità di provvedere senza formalità e con successiva opposizione. Nel merito, la Corte ha ritenuto corretta la confisca allargata dell'immobile: il fatto che l'acquisto formale fosse anteriore ai reati non era decisivo, poiché la parte prevalente del prezzo era stata pagata tramite mutuo le cui rate cadevano nel periodo di consumazione dei reati locupletativi, in presenza di accertata sproporzione reddituale; l'operazione economica doveva essere valutata unitariamente come reimpiego di proventi illeciti. La doglianza sulla documentazione circa la capacità reddituale lecita è stata dichiarata inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 34 c.p.p.

    le cause di incompatibilità operano nel giudizio di cognizione e non sono applicabili al giudice dell'esecuzione per il solo fatto di avere pronunciato la sentenza da eseguire

  • art. 35 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle incompatibilità, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto

  • art. 36 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle incompatibilità, ma non ritenuto applicabile al giudice dell'esecuzione

  • art. 37 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle incompatibilità, ma non ritenuto applicabile al giudice dell'esecuzione

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure, senza incidenza autonoma sulla decisione

  • art. 676 c.p.p.

    consente al giudice dell'esecuzione di provvedere senza formalità in materia di confisca, con contraddittorio introdotto dall'opposizione

  • art. 205 c.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la misura di sicurezza dovesse essere applicata solo nella sentenza; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto

  • art. 236 c.p.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonomo rilievo nella motivazione

  • art. 665, comma 2, c.p.p.

    attribuisce la competenza al giudice dell'esecuzione individuato nel giudice di appello quando la riforma della sentenza di primo grado incide sul merito

  • art. 599-bis c.p.p.

    il concordato in appello che ha condotto alla riduzione della pena e al riconoscimento delle attenuanti generiche radica la competenza esecutiva nel giudice d'appello

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    richiamato per la legittimità della decisione de plano nell'esecuzione

  • art. 240-bis c.p.

    disciplina la confisca allargata dei beni sproporzionati rispetto ai redditi leciti e collegati, anche presuntivamente, al reimpiego di proventi illeciti

  • art. 240-bis cod. pen.

    norma applicata per confiscare l'immobile ritenuto reimpiego di proventi illeciti

  • art. 24 Cost.

    richiamato nella prospettata questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata

  • art. 25 Cost.

    richiamato nella prospettata questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata

  • art. 104 Cost.

    richiamato nella prospettata questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata

  • art. 3 Cost.

    richiamato nella prospettata questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata

  • art. 10 Cost.

    richiamato nella prospettata questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata

  • art. 240-bis c.p.

    la presunzione di illecita provenienza dei beni richiede un collegamento temporale ragionevole tra acquisto e reati presupposto, anche quando l'acquisto sia formalmente anteriore ma il pagamento sia posticipato nel periodo criminoso

Massime di principio

  • Nel procedimento esecutivo, la competenza spetta al giudice indicato dall'art. 665, comma 2, c.p.p. anche quando la sentenza di cognizione sia stata riformata in appello per effetto di un concordato ex art. 599-bis c.p.p. che abbia inciso sul merito, come il riconoscimento di attenuanti generiche; non si tratta di mera modifica quoad poenam.
  • L'istituto dell'incompatibilità ex art. 34 c.p.p. opera nel giudizio di cognizione e non è estensibile al giudice dell'esecuzione per il solo fatto che questi abbia concorso a pronunciare la sentenza divenuta irrevocabile.
  • Il provvedimento in materia di confisca adottato dal giudice dell'esecuzione può essere emesso de plano ai sensi dell'art. 676 c.p.p., con successiva introduzione del contraddittorio mediante opposizione; tale modalità non integra abnormità.
  • In tema di confisca allargata ex art. 240-bis c.p., il momento dell'acquisto formale del bene non è da solo decisivo: ciò che rileva è che l'operazione economica, valutata unitariamente, presenti un collegamento temporale ragionevole con i reati presupposto e che il pagamento del prezzo sia avvenuto, in tutto o in parte, nel periodo di consumazione dei reati o in un arco temporale compatibile con la presunzione di reimpiego illecito.
  • Quando il bene è acquistato con acconto iniziale modesto e saldo rateale mediante mutuo, la confisca può colpire l'intero bene se le rate sono state pagate nel periodo di commissione dei reati presupposto e la sproporzione reddituale rende non credibile la copertura con redditi leciti.
  • La deduzione difensiva sulla disponibilità di ulteriori redditi leciti è inammissibile se non è autosufficiente e non è supportata dalla produzione dei documenti richiamati, specie quando contrasti con l'accertamento di merito non specificamente censurato.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniConfisca di prevenzione
RamiReati contro la PAProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiConfiscaNullità processuale

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