Sentenza del 07/11/2019 n. 28678 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva confermato un avviso di accertamento relativo al 2005, con rettifica ai fini IRPEF e IRAP e rideterminazione dell'IVA. L'accertamento si fondava sul rilievo che i ricavi dichiarati fossero inferiori al costo del venduto e sulla conseguente applicazione di una percentuale di ricarico. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, il difetto di motivazione dell'avviso, l'omessa considerazione delle proprie contestazioni, l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti e il mancato espletamento di una consulenza tecnica sulla percentuale di ricarico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi quattro motivi sono stati dichiarati inammissibili, principalmente per difetto di autosufficienza, mancata specifica indicazione degli atti processuali rilevanti e tentativo di ottenere una rivalutazione dei fatti e degli elementi presuntivi, non consentita in sede di legittimità. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato, poiché la consulenza tecnica estimatoria rientra nei poteri discrezionali del giudice tributario e il suo mancato svolgimento non è censurabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Disciplina la motivazione dell'avviso di accertamento. La relativa censura non è stata esaminata nel merito perché il contribuente non aveva indicato con precisione dove tale eccezione fosse stata proposta nei precedenti gradi di giudizio.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d)
Riguarda l'accertamento induttivo e l'utilizzo di presunzioni. La Corte ha ritenuto che il ricorrente mirasse in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e degli elementi presuntivi, attività non consentita al giudice di legittimità.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012
Ha ristretto il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione. Non sono più deducibili genericamente insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo il mancato esame di un fatto storico decisivo o la violazione del minimo costituzionale della motivazione.
Art. 111, comma 6, Costituzione
Richiede che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati. La violazione rileva in cassazione solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Individua la motivazione quale requisito essenziale della sentenza. La sua violazione può determinare la nullità della decisione quando la motivazione sia sostanzialmente inesistente o meramente apparente.
Art. 2697 c.c.
Stabilisce le regole sull'onere della prova. Nel caso concreto il richiamo è stato collegato alla contestazione dell'accertamento e della percentuale di ricarico, ma la censura non poteva trasformarsi in una nuova valutazione dei fatti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 2
Attribuisce al giudice tributario determinati poteri istruttori, tra cui la possibilità di disporre consulenze tecniche. Il loro esercizio è discrezionale e il mancato ricorso alla consulenza non è, di regola, censurabile in cassazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede il pagamento dell'ulteriore contributo unificato quando il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione occorre indicare con precisione gli atti e i passaggi processuali in cui una questione è stata sollevata e riproposta; il mancato rispetto del principio di autosufficienza può comportare l'inammissibilità della censura.
- La Cassazione non è un terzo grado di merito: non può rivalutare la percentuale di ricarico, la credibilità delle spiegazioni del contribuente o la maggiore attendibilità degli elementi presuntivi, salvo vizi giuridici specifici.
- Un ricavo dichiarato inferiore al costo del venduto può costituire, soprattutto in relazione a un'attività commerciale, un elemento presuntivo rilevante per giustificare l'accertamento, se adeguatamente valorizzato dal giudice di merito.
- Le contestazioni sulla diversa tipologia dei prodotti venduti devono essere concrete e documentate: è insufficiente richiamare genericamente la varietà della merce senza indicare quali prodotti incidano sui margini e in che misura.
- Dopo la riforma del vizio di motivazione, in cassazione non è sufficiente lamentare una motivazione insufficiente o non condivisa; occorre indicare l'omesso esame di un fatto storico decisivo oppure una motivazione radicalmente mancante o apparente.
- La consulenza tecnica non è normalmente un diritto della parte: il giudice tributario può disporla secondo una valutazione discrezionale e il mancato svolgimento non determina automaticamente un vizio della sentenza.
- Per contestare efficacemente un accertamento fondato su ricarichi e presunzioni, è necessario fornire elementi analitici sulla struttura dei costi, sulla tipologia dei prodotti, sui prezzi praticati, sulle rimanenze e sulle specifiche condizioni commerciali.
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