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Sentenza

Sentenza n. 767/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di revoca del contratto di soggiorno per lavoro subordinato n. -OMISSIS-/-OMISSIS- e del mod. 209 notificato in data -OMISSIS- con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Latina ha disposto il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. -OMISSIS- in favore del Sig. -OMISSIS- in data -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202200012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di revoca del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, fondato sulla falsità della certificazione di idoneità alloggiativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con un unico motivo, deducendo difetto di motivazione, violazione degli obblighi di partecipazione procedimentale, eccesso di potere e violazione della buona fede. Ha sostenuto di avere agito in buona fede, confidando nella disponibilità dell’alloggio messogli a disposizione da un terzo, e di avere successivamente reperito un altro alloggio idoneo. L’amministrazione aveva fondato il rigetto della dichiarazione di emersione sulla falsità delle dichiarazioni relative all’idoneità alloggiativa, accertata sulla base di una certificazione del Comune competente. Il ricorrente ha inoltre contestato la rilevanza della falsità, assumendo che la mancata disponibilità dell’alloggio dipendesse dal diniego del proprietario.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto irrilevante il reperimento di un altro alloggio nel dicembre 2022, successivo all’adozione del provvedimento, poiché la legittimità dell’atto deve essere valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione. Ha considerato adeguatamente motivato il provvedimento, che indicava espressamente la falsità della certificazione di idoneità alloggiativa sulla base della dichiarazione del Comune che risultava aver rilasciato il titolo. La circostanza del diniego del proprietario, anche ove verificata, non avrebbe inciso sulla dirimente inidoneità dell’alloggio, né sul rilievo della falsità documentale. Il giudice ha inoltre escluso la rilevanza della violazione delle garanzie partecipative, qualificando il provvedimento come atto necessitato: una volta accertata la falsità del certificato e l’inidoneità dell’alloggio, il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. Le spese sono state compensate in ragione della mera costituzione formale dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; le circostanze sopravvenute non possono sanare o rendere illegittimo l’atto impugnato nel giudizio di annullamento.
  • Quando il rigetto di una dichiarazione amministrativa è fondato sulla falsità di una certificazione proveniente dall’ente competente al suo rilascio, la motivazione è adeguata se individua espressamente la falsità documentale e la relativa fonte di accertamento.
  • L’accertata falsità della certificazione di idoneità alloggiativa rende irrilevanti, ai fini della legittimità del rigetto, le vicende privatistiche relative alla mancata disponibilità dell’alloggio e il successivo reperimento di un diverso alloggio idoneo.
  • Le garanzie partecipative non comportano l’annullamento del provvedimento quando, alla luce dell’accertamento vincolante o dirimente posto a fondamento dell’atto, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiBuona fede e correttezza della PA

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