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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25034/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2007 emesso nei confronti di una contribuente, sulla base di dati tratti dalla c.d. "lista Falciani", relativi a rapporti bancari intrattenuti presso una banca svizzera e trasmessi all'Amministrazione italiana mediante cooperazione internazionale. Nei gradi di merito il ricorso della contribuente era stato respinto: la CTR aveva ritenuto utilizzabili i dati acquisiti tramite collaborazione tra autorità fiscali, nonostante la dedotta origine illecita della documentazione, e li aveva considerati sufficienti a dimostrare la disponibilità all'estero di somme non dichiarate in Italia. Con il ricorso per cassazione la contribuente articolava sette motivi: 1) violazione delle norme sullo Statuto del contribuente, sulla cooperazione internazionale e sul regime delle prove, sostenendo che la scheda Falciani non fosse stata legittimamente acquisita e che l'Ufficio non potesse fondare l'accertamento su elementi irritualmente ottenuti; 2) nullità per omessa pronuncia e difetto di motivazione sulla censura relativa alla mancanza di riscontri esterni dell'unico indizio in atti; 3) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per difetto di motivazione dell'avviso, asseritamente fondato anche su documentazione non conosciuta e non allegata; 4) violazione della disciplina dello "scudo fiscale", assumendo che l'avvenuta emersione precludesse ogni ulteriore accertamento; 5) ulteriore nullità per omessa pronuncia sull'asserita attività di accertamento svolta per quantificare importi eccedenti quelli scudati; 6) nullità per la conversione dei saldi da dollari USA a euro senza adeguato riscontro; 7) nullità per avere ritenuto i saldi mensili indicati nella scheda come prova di versamenti o accrescimenti patrimoniali. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha ribadito che, in materia tributaria, possono essere utilizzati anche elementi probatori atipici o acquisiti irritualmente, salvo specifiche previsioni di inutilizzabilità o lesione di diritti fondamentali; ha affermato che la lista Falciani può costituire anche da sola un indizio grave e preciso; ha escluso la violazione del dovere di motivazione, poiché l'avviso era basato su elementi noti alla contribuente e sufficienti a consentirle di difendersi; ha precisato che lo scudo fiscale preclude solo l'accertamento sulle somme effettivamente rimpatriate e dichiarate, non su ulteriori disponibilità estere; ha inoltre applicato il filtro della "doppia conforme" per escludere censure di motivazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della contribuente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della contribuente. Ha confermato la legittimità dell'utilizzo, ai fini fiscali, della documentazione tratta dalla lista Falciani e trasmessa tramite cooperazione internazionale, ritenendo infondate le doglianze sulla inutilizzabilità della prova, sul difetto di motivazione dell'avviso e sulla preclusione derivante dallo scudo fiscale. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure che, in presenza di doppia conforme di merito, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti. La ricorrente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, L. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma la Corte non ne ricava un ostacolo all'utilizzabilità degli elementi acquisiti

  • art. 10, comma 1, L. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente; non viene accolto come limite all'accertamento

  • art. 12, comma 2, L. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente; non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte

  • art. 31-bis d.P.R. 600/1973

    consente lo scambio di informazioni tra autorità fiscali degli Stati membri UE per il corretto accertamento delle imposte

  • art. 41 d.P.R. 600/1973

    in caso di omessa dichiarazione consente la determinazione del reddito in base ai dati e alle notizie comunque raccolti

  • art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973

    richiamato per affermare che gli accertamenti fiscali possono svolgersi con elementi comunque acquisiti

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    richiamato quale disciplina specifica dei poteri istruttori fiscali

  • art. 22 d.P.R. 600/1973

    richiamato quale disciplina specifica dei poteri istruttori fiscali

  • art. 51 d.P.R. 633/1972

    richiamato quale disciplina specifica dei poteri istruttori fiscali in materia IVA

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    richiamato per indicare i poteri di accertamento in materia IVA

  • art. 55 d.P.R. 633/1972

    richiamato per indicare i poteri di accertamento in materia IVA

  • art. 191 c.p.p.

    la regola di inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite è propria del processo penale e non si trasferisce automaticamente nel processo tributario

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    impone il rispetto delle norme processuali penali quando emergono indizi di reato, ma solo ai fini penali

  • art. 2 c.p.p.

    richiamato come disposizione generale dell'autonomia tra processo penale e tributario

  • art. 654 c.p.p.

    richiamato come disposizione generale dell'autonomia tra processo penale e tributario

  • art. 70 d.P.R. 600/1973

    ha natura sussidiaria e residuale e non consente di trasferire nel processo tributario la regola penale dell'inutilizzabilità

  • Direttiva 77/799/CEE

    consente lo scambio di informazioni tra Stati membri per l'accertamento corretto delle imposte

  • Convenzione tra Italia e Francia del 5 ottobre 1989 ratificata con L. 20/1992

    legittima la cooperazione e lo scambio informativo tra le autorità fiscali dei due Stati

  • art. 12 d.l. 78/2009

    prevede una presunzione legale relativa per attività finanziarie detenute in Stati a fiscalità privilegiata e non dichiarate, ma la disposizione è sostanziale e non retroattiva

  • art. 13-bis d.l. 78/2009

    richiamato dalla ricorrente in tema di scudo fiscale; la Corte precisa che la preclusione opera solo per le somme effettivamente emerse/rimpatriate

  • art. 14, comma 1, d.l. 350/2001

    richiamato quale base della preclusione connessa allo scudo fiscale, limitata alle attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    richiamato per il requisito di motivazione dell'avviso di accertamento; nel caso concreto la motivazione è ritenuta sufficiente

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per le censure di omessa pronuncia, ritenute infondate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte evidenzia che si chiedeva una rivalutazione del fatto

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare il prudente apprezzamento delle prove, censura in realtà diretta alla rivalutazione del merito

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità motivazionale, ma le censure sono ritenute inammissibili o infondate

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come norma sulla motivazione della sentenza

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme di merito, preclude il ricorso per cassazione fondato sul vizio di motivazione

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso; la Corte distingue tra violazione di legge e inammissibile richiesta di rivalutazione del fatto

  • art. 13 Cost.

    richiamato indirettamente nel discorso sul segreto bancario e sui diritti costituzionali fondamentali

  • art. 53 Cost.

    richiamato per affermare che la riservatezza bancaria non può ostacolare l'obbligo di concorrere alle spese pubbliche secondo capacità contributiva

Massime di principio

  • In materia tributaria l'Amministrazione finanziaria può utilizzare, ai fini dell'accertamento, anche elementi probatori atipici o acquisiti con modalità non rituali, salvo che una specifica norma ne preveda l'inutilizzabilità o che l'acquisizione abbia leso diritti fondamentali di rango costituzionale.
  • La documentazione proveniente dalla c.d. lista Falciani può costituire, anche da sola, un indizio grave e preciso sufficiente a sorreggere la pretesa fiscale, spettando al contribuente fornire la prova contraria o spiegare l'incoerenza delle disponibilità estere contestate.
  • La regola di inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite prevista dal processo penale non si trasferisce automaticamente nel processo tributario, perché l'accertamento fiscale è autonomo e segue una disciplina propria dei poteri istruttori.
  • Lo scambio di informazioni tra autorità fiscali, previsto dal diritto unionale e dalle convenzioni bilaterali, consente l'utilizzo in sede tributaria dei dati bancari trasmessi da un'autorità estera, senza che assuma rilievo dirimente l'eventuale illiceità originaria della loro acquisizione da parte di terzi.
  • La riservatezza bancaria non integra, di regola, un limite opponibile al Fisco quando le informazioni siano rilevanti per l'accertamento della capacità contributiva; il segreto bancario non ha copertura tale da prevalere sull'obbligo tributario.
  • La preclusione conseguente allo scudo fiscale opera solo rispetto alle somme o attività effettivamente oggetto di emersione/rimpatrio, e non impedisce l'accertamento di ulteriori disponibilità estere non comprese nell'operazione di regolarizzazione.
  • In presenza di doppia decisione conforme di merito, il ricorso per cassazione non può risolversi in una nuova richiesta di valutazione del materiale istruttorio, né può introdurre censure sulla motivazione se precluse dal regime dell'art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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