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Sentenza

Sentenza n. 309/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, previa adozione di idonee misure cautelari anche monocratiche ex art. 56 cod. proc. amm.: - del decreto del Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia n. -OMISSIS- di approvazione degli atti della “procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/2010, S.S.D. -OMISSIS-’, Gruppo scientifico-disciplinare -OMISSIS-’ Codice bando -OMISSIS-”, con cui è stata individuata la vincitrice del concorso; - della deliberazione del Consiglio di dipartimento del Dipartimento di -OMISSIS- dell’Università per stranieri di Perugia del -OMISSIS-, con cui è stata approvata la proposta di chiamata della vincitrice del concorso in qualità di professoressa di I fascia nel SSD -OMISSIS- ai sensi dell’art. 24, comma 6, legge n. 240 del 2010; e per quanto occorrer possa di tutti gli atti della suddetta procedura, nella parte in cui risultano lesivi degli interessi della parte ricorrente e, in particolare: - del bando di cui al D.R. n. -OMISSIS- con il quale è stata indetta la procedura valutativa mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia, in funzione delle necessità didattico-scientifiche ed in coerenza con le esigenze complessive dell’Ateneo, in particolare con il piano strategico pluriennale, per il settore scientifico-disciplinare -OMISSIS- “-OMISSIS-”, gruppo scientifico-disciplinare -OMISSIS- – “-OMISSIS-” ; - del verbale della Commissione di valutazione n. 1 “Criteri di valutazione” del -OMISSIS- comprensivo dell’Allegato A contenente i criteri di valutazione redatti dalla Commissione; - del verbale della Commissione di valutazione n. 2 “Valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica - attività preliminare e sospensione dei lavori” del -OMISSIS-; - del verbale della Commissione di valutazione n. 3 “Ripresa delle operazioni di valutazione all’esito del soccorso istruttorio – ex art. 6 l. 241/1990 avviato dall’amministrazione” del -OMISSIS- ed i relativi allegati; - del verbale della commissione di valutazione n. 4 “Individuazione vincitore” del -OMISSIS-; - della “Relazione riassuntiva” del -OMISSIS-; - delle note prot. n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- inviate tramite PEC ai candidati della procedura de qua con le quali è stato avviato il soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, comma 1, lett. b bis, e 10 bis della legge n. 241 del 1990; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusi, ove occorrer possa: - del Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi della legge n. 240 del 2010 (emanato con D.R. n. 244 del 31 luglio 2019 così come modificato dal D.R. n. 281 del 4 ottobre 2023); - del decreto di nomina della vincitrice del concorso, al momento non conosciuto, se esistente; nonché per la condanna dell’Università per stranieri di Perugia alla riedizione della procedura concorsuale e/o alla rivalutazione dei candidati da parte di una commissione anche in diversa composizione; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla prof.ssa -OMISSIS- in data -OMISSIS-, per l’annullamento: -del decreto del Rettore dell’Università per stranieri di Perugia n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- con il quale è stata decretata la chiamata della prof.ssa -OMISSIS- in qualità di professoressa di I fascia nel settore scientifico disciplinare -OMISSIS- “-OMISSIS-”, Gruppo scientifico-disciplinare -OMISSIS- “-OMISSIS-”, a decorrere dal -OMISSIS-; - del provvedimento del Direttore del Dipartimento-OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- con il quale è stata attestata la presa di servizio della prof.ssa -OMISSIS-; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato; - e per quanto occorrer possa, della deliberazione del Senato accademico dell’Università per stranieri di Perugia n. -OMISSIS- protocollo -OMISSIS- e della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Università per stranieri di Perugia n. -OMISSIS- protocollo -OMISSIS- con le quali è stata approvata la proposta di chiamata della prof.ssa -OMISSIS- da parte del Dipartimento-OMISSIS-, già impugnata con il ricorso principale; nonché per la condanna dell’Università per stranieri di Perugia alla riedizione della procedura concorsuale e/o alla rivalutazione dei candidati da parte di una commissione anche in diversa composizione; per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato dalla prof.ssa -OMISSIS- in data -OMISSIS-: per l’annullamento di alcuni degli atti impugnati con il ricorso principale, limitatamente alle parti in cui essi illegittimamente ammettono e/o non escludono la prof. -OMISSIS- dalla procedura di concorso, in cui attribuiscono punteggi erronei alla prof. -OMISSIS- e alla prof. -OMISSIS- nei termini esposti nel ricorso incidentale, e, per scrupolo, in cui non prevedono la doverosità dell’esclusione della prof. -OMISSIS-, e in specie: del decreto del Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia n. -OMISSIS-; del verbale della commissione giudicatrice n. 1 del -OMISSIS-; del verbale della commissione giudicatrice n. 2 del -OMISSIS-; del verbale della commissione giudicatrice n. 3 del -OMISSIS- e relativi allegati; del verbale della commissione giudicatrice n. 4 del -OMISSIS- ; della «Relazione riassuntiva» del -OMISSIS-; della nota di avvio del procedimento di soccorso istruttorio prot. n. -OMISSIS-; del bando di cui al D.R. n. -OMISSIS-; del Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi della legge n. 240 del 2010 (emanato con D.R. n. 244 del 31 luglio 2019, così come modificato dal D.R. n. 281 del 4 ottobre 2023); di ogni altro atto presupposto, conseguente o collegato ai predetti, ancorché di estremi e contenuti non conosciuti dalla ricorrente incidentale, in quanto lesivo degli interessi di quest’ultima, e per l’accertamento della doverosità dell’esclusione dalla procedura di concorso della prof. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202500486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti della procedura di chiamata per un posto di professore universitario di prima fascia, inclusi i criteri di valutazione, la graduatoria, l’approvazione degli atti, la chiamata e la presa di servizio della candidata vincitrice

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente principale, collocata seconda con 80,4 punti contro gli 88,9 della vincitrice, ha impugnato la procedura di chiamata ex art. 24, comma 6, della l. n. 240/2010, deducendo: l’illegittimità del regolamento di Ateneo per mancata puntuale individuazione degli standard qualitativi; l’illegittimità del bando per l’assenza di criteri sufficientemente predeterminati; la violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio, poiché la Commissione avrebbe predeterminato i criteri dopo aver conosciuto la platea dei candidati; l’illegittimità della griglia elaborata dalla Commissione, ritenuta non coerente con il profilo bandito, eccessivamente quantitativa e sproporzionata nel peso attribuito alla didattica, nonché fondata su sub-criteri non previamente conoscibili, tra cui attività di relatore di tesi, tutorato e seminari; plurimi errori, omissioni, duplicazioni, travisamenti e carenze motivazionali nell’attribuzione dei punteggi. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, deducendo l’illegittima ammissione della ricorrente principale per irregolarità del curriculum, omissioni nella dichiarazione di incarichi istituzionali e erronea attribuzione dei punteggi.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto le eccezioni di inammissibilità fondate sulla mancanza della prova di resistenza e sulla genericità del terzo motivo, ritenendo che la deduzione di vizi radicali della procedura escluda la necessità di dimostrare preventivamente il possibile conseguimento del primo posto e che gli atti contestati fossero chiaramente individuati. Nel merito, ha rigettato i primi tre motivi: il d.m. n. 344/2011 contiene criteri analitici e tendenzialmente esaustivi, direttamente utilizzabili, sicché non è necessario che il regolamento di Ateneo li specifichi ulteriormente; il regolamento dell’Università, il bando e il profilo indicato dal Dipartimento delimitavano comunque il potere della Commissione, che poteva predeterminare la griglia valutativa nel rispetto del decreto ministeriale e degli ulteriori elementi del profilo. Non è stata ravvisata violazione dell’imparzialità, poiché dalla documentazione risultava che la Commissione aveva conosciuto soltanto il numero dei partecipanti, non i loro nominativi; la conoscibilità astratta dei possibili candidati, propria di una procedura riservata a soggetti interni abilitati, non costituisce di per sé vizio. È stato respinto anche il quarto motivo: la griglia analitica era riconducibile ai criteri del d.m. n. 344/2011 e coerente con il profilo bandito; il peso di 30 punti alla didattica non era abnorme rispetto ai 45 punti attribuiti alla produzione scientifica. I sub-criteri relativi a relatore, tutorato e seminari erano ricompresi nei criteri ministeriali e non costituivano elementi introdotti a sorpresa. La mancata attribuzione alla ricorrente dei relativi punteggi dipendeva dalla mancata dichiarazione delle attività nella domanda, secondo il principio di autoresponsabilità. Il soccorso istruttorio aveva riguardato solo la precisazione di attività già dichiarate, in particolare il numero delle ore di didattica, e non l’integrazione di nuovi titoli. Il quinto motivo è stato respinto sia perché le censure sulle valutazioni tecniche non superavano la prova di resistenza, sia perché il ricalcolo prospettato dalla ricorrente avrebbe comunque lasciato la controinteressata in posizione prevalente; inoltre, la Commissione dispone di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento o contraddittorietà manifesta. La motivazione della Commissione è stata ritenuta sufficiente: ai punteggi numerici, validi come sintesi dell’apprezzamento tecnico in presenza di criteri predeterminati, si aggiungeva una motivazione descrittiva degli elementi distintivi della vincitrice nei diversi ambiti. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati integralmente respinti. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per effetto del rigetto del ricorso principale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 24, commi 5 e 6, l. 240/2010

    «la valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»

    La disposizione non impone necessariamente che il regolamento di Ateneo specifichi ulteriormente ogni criterio ministeriale, quando il d.m. n. 344/2011 contiene criteri analitici e direttamente applicabili; è sufficiente che regolamento, bando e criteri della Commissione rispettino il quadro ministeriale e gli ulteriori elementi del profilo.

  • d.m. 4 agosto 2011, n. 344

    «quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato»

    Il decreto contiene criteri tendenzialmente esaustivi e autoesecutivi per la valutazione; i sub-criteri relativi a relatore di tesi, tutorato e seminari possono essere ricondotti direttamente ai suoi contenuti.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di imparzialità e parità di trattamento nella procedura selettiva; non è stata ravvisata una violazione concreta.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’attività della Commissione; la predeterminazione dei criteri è stata ritenuta legittima.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto mediante l’utilizzo di punteggi numerici fondati su criteri previamente stabiliti e mediante la motivazione descrittiva della preferenza accordata alla vincitrice.

  • art. 6, comma 1, lett. b-bis, l. 241/1990

    Il soccorso istruttorio può consentire chiarimenti o precisazioni su elementi già dichiarati, ma non può trasformarsi nell’acquisizione d’ufficio o nella tardiva dichiarazione di nuovi titoli valutabili.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato negli atti di avvio del soccorso istruttorio; la decisione non attribuisce alla disposizione un’autonoma ratio decisoria.

  • art. 15 del Regolamento di Ateneo

    «In caso di pluralità di candidati la Commissione è chiamata ad una motivazione rigorosa che dia conto in concreto degli elementi sui quali la stessa ha fondato il proprio giudizio»

    La motivazione rigorosa richiesta dal regolamento può essere soddisfatta da punteggi numerici fondati su criteri predeterminati, integrati da una descrizione concreta degli elementi che rendono preferibile il candidato vincitore.

Massime di principio

  • Il d.m. 4 agosto 2011, n. 344 contiene criteri analitici e tendenzialmente esaustivi per la valutazione dei candidati nelle procedure di chiamata universitaria; pertanto, non è indispensabile che il regolamento di Ateneo declini ulteriormente ogni criterio, purché regolamento, bando e attività della Commissione rispettino il quadro ministeriale e gli eventuali ulteriori elementi del profilo richiesto.
  • Nelle procedure di chiamata universitaria, il regolamento e il bando possono affidare alla Commissione la predeterminazione della griglia di valutazione, purché delimitino tale potere mediante il richiamo agli standard ministeriali e agli ulteriori elementi qualificanti del profilo da ricoprire.
  • La mera possibilità di individuare in anticipo i potenziali candidati, quando la procedura è riservata a categorie interne all’Ateneo, non dimostra di per sé che la Commissione abbia conosciuto i nominativi prima di fissare i criteri e non integra una violazione dei principi di imparzialità e par condicio.
  • Il soccorso istruttorio nelle procedure selettive può servire a chiarire o precisare titoli e attività già dichiarati, ma non può consentire la tardiva indicazione di nuovi titoli valutabili o l’acquisizione d’ufficio di elementi omessi nella domanda, poiché ciò violerebbe il principio di autoresponsabilità e la par condicio.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni della Commissione di concorso, espressione di discrezionalità tecnica, è limitato ai casi di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o contraddittorietà manifesta; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico.
  • Nelle procedure concorsuali il voto numerico può assolvere l’obbligo motivazionale quando siano stati previamente fissati criteri idonei a rendere verificabile l’omogeneità delle valutazioni; una motivazione descrittiva ulteriore è sufficiente a esplicitare le ragioni della preferenza per il vincitore.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneSoccorso istruttorioLegittimazione e interesse a ricorrere

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