Cassazione Penale, Sentenza n. 15630/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della declaratoria di inammissibilità dell'appello per carenza di specificità. Il ricorrente deduce che l'atto di appello non si è limitato alla pedissequa riproduzione di un memoriale, ma ha articolato specificamente le censure, confrontando i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado in fatto e in diritto e confutandone le argomentazioni. Inoltre, viene denunciata la contraddittorietà della decisione di ammettere, in relazione ai medesimi reati comuni, l'atto di appello proposto per la moglie e coimputata, mentre quello del ricorrente sarebbe stato ritenuto identico e invece dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha riconosciuto che l'atto di appello era sufficientemente specifico perché articolava un confronto esplicito tra i motivi espressi dal primo giudice e le ragioni difensive, per cui non sussisteva il difetto di specificità contestato dalla Corte di appello. Per tali ragioni la sentenza della Corte di appello è stata annullata senza rinvio nei confronti di Pugliese Pietro e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Torino. Il secondo motivo è stato ritenuto pleonastico e dunque non esaminato.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
La norma è richiamata quale criterio di valutazione dei motivi di ricorso in cassazione attinenti alla motivazione della sentenza impugnata. Nella fattispecie è stata utilizzata per censurare la valutazione della Corte di appello sulla presunta carenza di specificità dell'atto di appello e per verificare se la motivazione dell'impugnazione fosse adeguatamente articolata in fatto e in diritto.
Massime di principio
- L'atto di appello deve indicare con sufficiente specificità i punti della sentenza di primo grado che si intendono censurare; non è però necessario che consista in una nuova esposizione completa se risulta chiaro e concreto il confronto tra motivi di fatto e di diritto e le ragioni difensive.
- La mera riproduzione formale di un memoriale non rende automaticamente inammissibile l'appello se dall'atto risulta comunque un confronto organico e specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- Se per coimputati sono depositati atti di impugnazione sostanzialmente identici, la diversa valutazione di ammissibilità da parte del giudice d'appello può integrare profili di contraddittorietà; tuttavia, la Corte di cassazione può non affrontare tutti i motivi se ritiene risolutivo un vizio già accertato.
- Quando la Corte di cassazione accerta un errore del giudice d'appello nella declaratoria di inammissibilità, può annullare la decisione e disporre la trasmissione degli atti alla Corte di appello per un nuovo esame, reintegrando il ricorrente nel necessario grado di giudizio.
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