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Sentenza

Sentenza del 20/02/2020 n. 4399 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva rigettato l'appello dell'Agenzia avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso di F.C.A. contro l'avviso di accertamento catastale relativo alla rideterminazione del classamento (L. n. 311/2004, art. 1, comma 335) di due unità immobiliari. L'Agenzia deduceva: (i) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 311/2004, art. 1, comma 335 e della L. n. 241/1990, art. 3, sostenendo che l'avviso conteneva i valori e gli scostamenti per microzona e dunque era sufficientemente motivato; (ii) omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la Commissione regionale non avrebbe considerato le argomentazioni dell'Ufficio secondo cui l'aumento di classe era giustificato dal mutamento delle caratteristiche estrinseche e dalla rivalutazione del mercato immobiliare della zona (Centro Storico). La resistente non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di autosufficienza del ricorso per cassazione. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato né trascritto nel ricorso i passi dell'avviso di accertamento o gli atti del giudizio di merito rilevanti per le doglianze, obbligo previsto dall'art. 366 c.p.c. e dalla giurisprudenza consolidata. Per tale motivo il giudice di legittimità non ha potuto valutare le censure sostanziali (motivazione dell'avviso e omesso esame) e ha rigettato il ricorso per inammissibilità. Non sono state liquidate spese per l'assenza di difesa della parte intimata.

Norme richiamate

  • L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335

    L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335

    Norma richiamata dall'Ufficio quale base giuridica per la riclassificazione catastale; l'Agenzia sosteneva che l'avviso motivava adeguatamente i valori e gli scostamenti per microzona. La Corte non ha esaminato il merito dell'applicazione della norma per inammissibilità del ricorso.

  • L. n. 241 del 1990, art. 3

    L. n. 241 del 1990, art. 3

    Richiama il principio generale della motivazione degli atti amministrativi; l'Agenzia assumeva che l'avviso fosse conforme a tale principio, ma la Corte non ha potuto entrare nel merito in mancanza degli elementi testuali riportati nel ricorso.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Consente la censura per omesso esame di un fatto decisivo. L'Agenzia ha invocato questa fattispecie, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché il ricorso non aveva la necessaria autosufficienza e non indicava espressamente i fatti/atti che si ritenevano trascurati.

  • art. 366 c.p.c., comma 1 (principio di autosufficienza)

    Stabilisce l'obbligo di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorso deve contenere gli elementi e le trascrizioni necessarie per consentire alla Corte di Cassazione di valutare le censure senza ricorrere ad atti esterni. La mancata trascrizione testuale dei passi dell'avviso impugnato o la mancata indicazione puntuale degli atti depositati comporta l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Per i ricorsi in Cassazione che censurano la motivazione di un avviso di accertamento amministrativo è indispensabile rendere il ricorso autosufficiente: trascrivere testualmente i passi dell'avviso che si contestano oppure allegarli e indicare esattamente dove si trovano nel fascicolo.
  • Quando si denuncia omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) bisogna specificare nel ricorso quali sono i fatti/argomentazioni allegati e dove risultano depositati nel processo di merito, con riferimento puntuale alla fase processuale e, se possibile, alle pagine del fascicolo.
  • La Corte di Cassazione non può valutare il merito di motivazioni amministrative se il ricorso non contiene gli estratti o le indicazioni necessarie: la carenza di autosufficienza è causa di inammissibilità a prescindere dal valore sostanziale delle doglianze.
  • Nelle controversie sul classamento dovuto a variazioni delle caratteristiche estrinseche o a rivalutazioni del mercato (es. Centro Storico), è fondamentale produrre in primo grado e in grado di appello documentazione e allegazioni dettagliate; per il ricorso per cassazione occorre poi riprodurre e richiamare tali documenti in modo puntuale.
  • Prassi consigliata: nel preparare il ricorso per cassazione elencare e allegare gli atti rilevanti (avviso, perizie, memorie), trascrivere i passi contestati, indicare con precisione dove nel fascicolo d'ufficio o di parte gli atti si trovano e qualificare le violazioni di diritto o gli omissioni di fatto con riferimenti normativi e giurisprudenziali concreti.
  • In assenza di difese della controparte nel merito, la Corte può comunque dichiarare inammissibile il ricorso se esso non rispetta i requisiti formali sostanziali richiesti per il controllo di legittimità.

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