Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45301/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Carmine Semplice impugnava l'ordinanza del GIP del 25/07/2024 che aveva rigettato la sua opposizione alla decisione del 19/04/2024. Con il provvedimento del 19/04/2024 il GIP aveva applicato l'indulto (art. 1 legge n. 241/2006) limitatamente alla pena pecuniaria (condonata) ma aveva rigettato l'applicazione dell'indulto alla pena detentiva (1 anno e 4 mesi) inflitta con sentenza irrevocabile del 13/07/2006 per ricettazione. Semplice chiedeva invece l'estinzione dell'intera pena per decorso del tempo (art. 173 cod. pen.). Il GIP, nell'ordinanza del 25/07/2024, ritenne ostativa all'estinzione la successiva emissione (23/05/2013) di un decreto penale di condanna per un reato simile, divenuto irrevocabile il 15/12/2015. Il ricorrente contestava che tale decreto penale aveva imposto solo una pena pecuniaria, per la quale era intervenuta l'estinzione ex art. 460, comma 5, c.p.p., e che pertanto non poteva impedire la maturazione della causa di estinzione per decorso del tempo prevista dall'art. 172 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la decisione del giudice dell'esecuzione perché questi aveva considerato ostativa alla maturazione del termine di estinzione (art. 172, ultimo comma, cod. pen.) l'emissione di un decreto penale di condanna contenente una pena pecuniaria. La Corte ha chiarito che la disposizione di cui all'art. 172 si riferisce esclusivamente alle condanne a pena detentiva; dunque una successiva condanna a pena non detentiva (pecuniaria), per di più estinta ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p., non può precludere l'estinzione per decorso del tempo della precedente pena detentiva. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Padova per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • legge n. 241/2006 (art. 1 - indulto)

    Il GIP aveva applicato l'indulto solo alla pena pecuniaria, condonando la multa; la decisione sulla portata dell'indulto non è stata invece decisiva per la parte della pronuncia cassata, che riguarda l'estinzione per decorso del tempo.

  • art. 173 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma che disciplina la causa di estinzione per decorso del tempo; la questione centrale però è stata interpretare il collegamento tra la decorrenza dei termini e le condanne successive disciplinato dall'art. 172.

  • art. 172 cod. pen., ultimo comma

    La Corte ha interpretato questa disposizione nel senso che l'effetto preclusivo che impedisce la maturazione dell'estinzione per decorso del tempo si ricollega esclusivamente alle condanne a pena detentiva. Pertanto condanne successive a pena pecuniaria non impediscono la maturazione dell'estinzione.

  • art. 460, comma 5, cod. proc. pen.

    Rilevata dalla difesa: il decreto penale che aveva inflitto una pena pecuniaria era stato estinto ai sensi di questa norma; la Corte ha considerato questo elemento coerente con la conclusione che quella condanna non poteva essere valutata come ostativa all'estinzione per decorso del tempo.

  • artt. 5 e 52 d.P.R. n. 313/2002

    Richiamati nella censura difensiva; la pronuncia non si sofferma in dettaglio su di essi ma li inserisce nel contesto delle doglianze sul calcolo dei termini e sugli effetti delle pronunce amministrative e penali sul casellario e sull'esecuzione.

  • art. 101 cod. pen.

    Menziionato fra le norme contestate dal ricorrente; la decisione della Corte si concentra comunque sull'interpretazione dell'art. 172 cod. pen. e sulla corretta individuazione delle condanne ostative.

Massime di principio

  • Per valutare l'estinzione della pena per decorso del tempo va calcolato il termine a partire dall'irrevocabilità della sentenza e vanno considerate come ostative solo le condanne successive che comportano pena detentiva; le condanne solo pecuniarie non ostano all'estinzione prevista dall'art. 172 cod. pen.
  • Un decreto penale di condanna che impone solo una pena pecuniaria e che risulta estinto secondo le norme processuali (es. art. 460 c.p.p.) non interrompe né preclude la maturazione della causa di estinzione per decorso del tempo riferita a una precedente condanna detentiva.
  • È fondamentale verificare le date di irrevocabilità delle decisioni (sia della sentenza originaria sia di eventuali provvedimenti successivi) per calcolare correttamente il decorso dei termini; errori su questa ricostruzione possono determinare annullamenti e rinvii.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente se ritiene che una successiva condanna osti all'estinzione: la valutazione deve distinguere la natura della pena (detentiva vs pecuniaria) e l'effettiva operatività di norme che possono aver estinto il provvedimento successivo.
  • Quando sono pendenti più impugnazioni o decisioni collegate (per es. su istanze diverse relative allo stesso soggetto e allo stesso arco temporale) è opportuno valutare la riunione dei procedimenti per evitare decisioni contrastanti e valutazioni disgiunte che possano richiedere successivi provvedimenti di rinvio o riunione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.