Ordinanza n. 2445/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la valutazione negativa della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri tramite decreto flussi 2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio chiedendone la riforma e la sospensione degli effetti dell’atto amministrativo contestato. La censura riguardava, per quanto emerge dal testo, la verifica del requisito economico del datore di lavoro: il ricorrente invocava il riferimento al fatturato, considerato dalla circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in alternativa al reddito d’impresa. La valutazione amministrativa aveva invece preso in considerazione il reddito di esercizio e la capacità patrimoniale e l’equilibrio economico-finanziario dell’azienda, ritenendo che essa non fosse in grado di sostenere l’assunzione di ulteriori 30 lavoratori stranieri, a fronte di 12 lavoratori già alle dipendenze, e che avesse capacità sufficiente a garantire gli oneri retributivi, contributivi ed erariali soltanto per 5 dei 50 lavoratori richiesti tramite il decreto flussi 2023.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto l’appello non assistito da sufficienti profili di fondatezza. Ha escluso che il mero riferimento al fatturato fosse decisivo, rilevando che la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro lo considera alternativamente al reddito d’impresa e che, nella peculiarità della fattispecie, l’amministrazione aveva ragionevolmente verificato la concreta capacità patrimoniale e l’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro. La valutazione secondo cui l’impresa non poteva sostenere l’assunzione richiesta è stata quindi ritenuta ragionevole. La domanda di sospensione è stata respinta e le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro richiamata nel provvedimento
Il “fatturato” è preso in considerazione in alternativa al reddito di impresa.
Il riferimento al fatturato non esclude la possibilità per l’amministrazione di valutare, nella concreta fattispecie, il reddito di esercizio e la complessiva capacità patrimoniale e l’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro.
decreto flussi 2023
Costituisce il quadro procedurale nel quale è stata richiesta l’assunzione dei lavoratori stranieri e verificata la capacità economica del datore di lavoro.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella verifica della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri tramite decreto flussi, il riferimento al fatturato, previsto dalla circolare amministrativa in alternativa al reddito d’impresa, non è decisivo né impedisce all’amministrazione di valutare il reddito di esercizio, la capacità patrimoniale e l’equilibrio economico-finanziario complessivo dell’impresa.
- La valutazione della capacità del datore di lavoro deve essere riferita concretamente al numero dei lavoratori già impiegati e a quelli che si intendono assumere; è ragionevole il diniego quando gli elementi economici dell’impresa non dimostrino la sostenibilità degli oneri retributivi, contributivi ed erariali derivanti dalle nuove assunzioni.
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’atto o dell’ordinanza impugnata può essere negata quando, a un primo sommario esame, le censure non presentino sufficienti profili di fondatezza tali da far ipotizzare un esito favorevole nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 357/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 358/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 359/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 360/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 97/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 98/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →