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Ordinanza

Ordinanza n. 2445/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la valutazione negativa della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri tramite decreto flussi 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio chiedendone la riforma e la sospensione degli effetti dell’atto amministrativo contestato. La censura riguardava, per quanto emerge dal testo, la verifica del requisito economico del datore di lavoro: il ricorrente invocava il riferimento al fatturato, considerato dalla circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in alternativa al reddito d’impresa. La valutazione amministrativa aveva invece preso in considerazione il reddito di esercizio e la capacità patrimoniale e l’equilibrio economico-finanziario dell’azienda, ritenendo che essa non fosse in grado di sostenere l’assunzione di ulteriori 30 lavoratori stranieri, a fronte di 12 lavoratori già alle dipendenze, e che avesse capacità sufficiente a garantire gli oneri retributivi, contributivi ed erariali soltanto per 5 dei 50 lavoratori richiesti tramite il decreto flussi 2023.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto l’appello non assistito da sufficienti profili di fondatezza. Ha escluso che il mero riferimento al fatturato fosse decisivo, rilevando che la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro lo considera alternativamente al reddito d’impresa e che, nella peculiarità della fattispecie, l’amministrazione aveva ragionevolmente verificato la concreta capacità patrimoniale e l’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro. La valutazione secondo cui l’impresa non poteva sostenere l’assunzione richiesta è stata quindi ritenuta ragionevole. La domanda di sospensione è stata respinta e le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro richiamata nel provvedimento

    Il “fatturato” è preso in considerazione in alternativa al reddito di impresa.

    Il riferimento al fatturato non esclude la possibilità per l’amministrazione di valutare, nella concreta fattispecie, il reddito di esercizio e la complessiva capacità patrimoniale e l’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro.

  • decreto flussi 2023

    Costituisce il quadro procedurale nel quale è stata richiesta l’assunzione dei lavoratori stranieri e verificata la capacità economica del datore di lavoro.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella verifica della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri tramite decreto flussi, il riferimento al fatturato, previsto dalla circolare amministrativa in alternativa al reddito d’impresa, non è decisivo né impedisce all’amministrazione di valutare il reddito di esercizio, la capacità patrimoniale e l’equilibrio economico-finanziario complessivo dell’impresa.
  • La valutazione della capacità del datore di lavoro deve essere riferita concretamente al numero dei lavoratori già impiegati e a quelli che si intendono assumere; è ragionevole il diniego quando gli elementi economici dell’impresa non dimostrino la sostenibilità degli oneri retributivi, contributivi ed erariali derivanti dalle nuove assunzioni.
  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’atto o dell’ordinanza impugnata può essere negata quando, a un primo sommario esame, le censure non presentino sufficienti profili di fondatezza tali da far ipotizzare un esito favorevole nel merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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