Cassazione Penale, Sentenza n. 26867/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per truffa per avere, in qualità di socio accomandante della "Real cafè Di Stasi Giuseppe & C", ottenuto fraudolentemente da Invitalia un finanziamento di oltre €126.000 finalizzato all'impiego di disoccupati. Si contestava che dopo l'erogazione dell'ultima rata Stasi si era receduto dalla società (2013/inizio 2014), non aveva comunicato a Invitalia le modifiche della compagine societaria, le attrezzature risultavano non reperite (denunciate come rubate) e l'attività si era interrotta. In Cassazione il difensore ha proposto tre motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento delle prove contestando la data di consumazione, l'inesistenza del profitto e l'assenza di artifici e raggiri; (2) travisamento del contenuto di un decreto del Tribunale di Salerno che, secondo la difesa, avrebbe individuato nella socia superstite la responsabilità del depauperamento; (3) omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione di testimonianze ritenute decisive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo logico e coerente, facendo riferimento alla convergenza delle emergenze processuali (recesso immediatamente dopo l'ultima rata, chiusura dell'attività, mancata comunicazione a Invitalia, irreperibilità delle attrezzature, inverosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente). Ha escluso che vi fossero vizi logici manifesti o travisamenti idonei a giustificare la cassazione, ha inoltre ritenuto infondate le censure sul decreto del Tribunale (atto di volontaria giurisdizione non decisivo sull'attribuzione di responsabilità) e ha considerato legittimo il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in presenza di prove convergenti. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (liquidate in €2.500 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020
art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020
Predisposizione del procedimento con contraddittorio scritto; qui segnalato come modalità seguita per lo svolgimento del giudizio in Cassazione.
art. 640 cod. pen.
Norma sulla truffa: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi tipici (artifici/raggiri e profitto) sulla base della valutazione delle emergenze processuali e delle correlate inferenze logiche.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma sulla motivazione della sentenza impugnata; la Cassazione ha limitato la sindacabilità al solo vizio di motivazione logico-giuridico e ha ritenuto che il ricorso non avesse indicato vizi manifesti e decisivi.
art. 603 cod. proc. pen.
Regola relativa alla rinnovazione dell'istruttoria (testimonianze). La Corte d'appello ha valutato che, dato il carattere univoco e convergente delle prove, la rinnovazione proposta fosse inutile; la Cassazione ha condiviso tale valutazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione che alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e altre sanzioni; applicata dalla Corte per la condanna a spese e alla somma alla Cassa delle ammende.
art. 2323 cod. civ.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di effetti del recesso del socio accomandante; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione difensiva (che il recesso non avrebbe potuto creare lo "stallo") non sia sufficiente a scalfire la valutazione di responsabilità formatasi sul complesso probatorio.
Massime di principio
- La Cassazione esercita un sindacato di legittimità limitato alla verifica della correttezza logico‑giuridica della motivazione e non riesamina il merito valutativo delle prove.
- In ipotesi di finanziamenti pubblici ottenuti per finalità occupazionali, la condotta del socio che si rechi subito dopo l'erogazione e non comunichi modifiche societarie può costituire elemento indiziario rilevante di artifici e profitto illecito.
- La prova del "profitto" e dell'elemento psicologico del reato può emergere dalla convergenza di circostanze (tempistica del recesso, irreperibilità dei beni, inadempimenti informativi) anche se non esiste un'unica prova diretta.
- Gli atti amministrativi o di volontaria giurisdizione (es. decreti in procedimenti non decisori della responsabilità) non valgono automaticamente a esonerare un imputato quando il compendio probatorio di merito è contrario.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria può essere rigettata se il giudice ritiene le prove già convergenti e sufficienti; tale decisione è sindacabile in Cassazione solo se viziata da manifesta illogicità.
- Un ricorso inammissibile o manifestamente infondato può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. contribuzione alla Cassa delle ammende).
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