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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12214/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2003 con cui l’Ufficio gli aveva recuperato a tassazione maggiori redditi di capitale ritenuti derivanti dalla partecipazione in una società di capitali a ristretta base partecipativa. La C.T.P. aveva rigettato il ricorso, mentre la C.T.R. aveva inizialmente accolto l’appello del contribuente; tale decisione era stata cassata con rinvio dalla Corte di cassazione, che aveva richiamato la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra-bilancio di società a ristretta base azionaria e l’inversione dell’onere della prova. In sede di rinvio la C.T.R. aveva rigettato l’eccezione dell’Ufficio sull’inammissibilità dell’appello per tardivo deposito, ritenendo l’errore commesso in buona fede e non lesivo del contraddittorio, ma aveva poi escluso le sanzioni amministrative ex art. 6 d.lgs. n. 472/1997, valorizzando la condanna dell’amministratore per bancarotta e l’oggettiva impossibilità del socio di conoscere la reale situazione contabile. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) nullità della sentenza per violazione delle norme processuali sul termine di deposito dell’appello e sulla rimessione in termini, sostenendo che la questione di tardività non poteva essere superata e che mancava comunque una rituale istanza di parte; (2) violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 472/1997, perché la C.T.R. aveva applicato d’ufficio la scriminante/esimente in materia di sanzioni nonostante il contribuente non l’avesse mai richiesta.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ma ha accolto il secondo. Ha ritenuto che la questione di inammissibilità dell’appello per tardivo deposito fosse ormai preclusa nel giudizio di rinvio, poiché non trattata nel precedente giudizio di legittimità e quindi non più proponibile come questione nuova in sede di rinvio; ha però corretto la motivazione della C.T.R. ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. Ha invece affermato che le esimenti e cause di non punibilità in materia sanzionatoria tributaria non sono rilevabili d’ufficio: occorre una specifica domanda del contribuente e la prova dei relativi presupposti. Poiché dall’atto di riassunzione non risultava alcuna richiesta di disapplicazione delle sanzioni, la C.T.R. aveva errato nell’escluderle. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, dichiarando dovute le sanzioni. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’intimato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato come base della presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra-bilancio accertati in capo alla società a ristretta base partecipativa, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

  • art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Le esimenti e cause di esclusione della responsabilità/sanzione previste dalla norma non sono rilevabili d’ufficio: occorre una specifica domanda del contribuente e la prova dei relativi presupposti.

  • art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Per l’esclusione della responsabilità sanzionatoria il contribuente deve provare l’assenza assoluta di colpa; la norma opera con una presunzione di colpa per l’atto vietato, superabile solo con prova contraria.

  • art. 3 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamato in via sistematica come principio generale recepito nella materia fiscale: non basta la mera volontarietà del comportamento sanzionato, ma occorre anche la rimproverabilità soggettiva, salvo prova liberatoria dell’assenza di colpa.

  • art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato dal ricorrente nel censurare la tardività del deposito dell’appello nel processo tributario.

  • art. 22, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato dal ricorrente nel censurare la tardività del deposito dell’appello nel processo tributario.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della rimessione in termini.

  • art. 184-bis c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della rimessione in termini.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma di deduzione del motivo di ricorso per nullità della sentenza e/o del procedimento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma di deduzione del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, accogliendo il secondo motivo, ha cassato la sentenza e deciso nel merito, dichiarando dovute le sanzioni, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio non possono essere introdotte questioni nuove, anche se astrattamente rilevabili d’ufficio, quando la sentenza rescindente non le abbia investite: il rinvio è un processo chiuso, vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
  • Nel processo tributario la tardività del deposito dell’impugnazione e, in generale, le questioni pregiudiziali non esaminate nel giudizio di legittimità non possono essere riesaminate in sede di rinvio se la pronuncia rescindente ha già deciso sul merito della controversia nei limiti devoluti.
  • Le cause di esclusione delle sanzioni tributarie previste dall’art. 6 d.lgs. n. 472/1997 non sono rilevabili d’ufficio dal giudice: devono essere espressamente dedotte dal contribuente e supportate dalla prova dei relativi presupposti.
  • In materia sanzionatoria tributaria grava sul contribuente l’onere di provare l’assenza assoluta di colpa; la sola deduzione di difficoltà conoscitive o dell’altrui condotta fraudolenta non basta, se non è fatta valere come specifica esimente nei modi processualmente corretti.
  • Nelle società a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di distribuzione ai soci, in proporzione alle rispettive quote, degli utili extra-bilancio accertati in capo alla società, con conseguente inversione dell’onere probatorio a carico del socio contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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