Cassazione Penale, Sentenza n. 34003/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il ricorrente, detenuto in regime ex art. 41-bis presso la casa di reclusione di Spoleto, ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia del 12 marzo 2026, che aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Spoleto del 14 febbraio 2025. Quest’ultimo aveva disposto il trattenimento di una missiva del difensore contenente in allegato una copia non ufficiale, di oltre mille pagine, della sentenza della Corte di cassazione n. 46038/2024, non riferita alla posizione processuale del detenuto. Con sei motivi il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 18-ter Ord. pen. e delle garanzie costituzionali per la mancanza di specifici elementi concreti a fondamento del trattenimento e per l’insufficiente motivazione sulle esigenze di sicurezza; motivazione apparente e assenza di un effettivo vaglio giurisdizionale; lesione del diritto di difesa e del contraddittorio per non aver potuto conoscere il contenuto della missiva; illegittima valorizzazione del solo regime ex art. 41-bis; introduzione del requisito dell’originalità della corrispondenza del difensore; vizio di motivazione e travisamento del fatto quanto alla leggibilità del provvedimento del magistrato di sorveglianza, scritto a mano.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati congiuntamente i motivi. Ha premesso che il trattenimento della corrispondenza richiede un pericolo concreto riconducibile ai presupposti dell’art. 18-ter, comma 1, Ord. pen., da motivare indicando gli elementi pertinenti; la tutela delle comunicazioni difensive non sottrae tuttavia gli atti giudiziari trasmessi al detenuto in regime ex art. 41-bis alle verifiche formali volte ad accertarne provenienza, natura e integrità. Nel caso concreto, la sentenza allegata non riguardava la posizione processuale del detenuto, era una copia non ufficiale e mancavano le formalità previste dall’art. 35 disp. att. c.p.p.; non risultava quindi dimostrata la pertinenza della trasmissione all’esercizio delle facoltà difensive. La Corte ha ribadito che è legittimo trattenere un atto giudiziario trasmesso dal difensore al detenuto in regime differenziato quando manca l’attestazione di autenticità, adempimento funzionale a verificare la natura dell’atto e l’assenza di alterazioni dirette a veicolare informazioni non consentite. Ha inoltre rilevato che la censura sulla leggibilità non si confrontava specificamente con la motivazione del Tribunale, il quale aveva riportato il testo del provvedimento reclamato; il detenuto e il difensore ne avevano comunque avuto conoscenza, e la questione era inconferente rispetto all’ordinanza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 18-ter Ord. pen.
Il trattenimento può essere disposto solo qualora ricorrano i presupposti indicati dal comma 1 del citato art. 18-ter, e quindi nella ipotesi in cui l'autorità giudiziaria ritenga che sussista una situazione di pericolo concreto per le esigenze relative alle indagini o di prevenzione dei reati, di ordine e di sicurezza pubblica che costituiscono i presupposti per l'adozione della prima forma di controllo.
Il trattenimento della corrispondenza richiede un pericolo concreto riferibile alle esigenze indicate dal comma 1, che deve essere illustrato con motivazione fondata su elementi concreti.
art. 41-bis Ord. pen.
Pertanto, anche alla consegna, da parte del difensore, di atti giudiziari al detenuto ristretto in regime di art. 41-bis Ord. pen. si applicano le disposizioni dettate in materia di corrispondenza tra difensore e detenuto, nonostante che tali documenti non configurino una «corrispondenza» in senso stretto.
La trasmissione di atti giudiziari del difensore al detenuto sottoposto al regime differenziato ricade nella disciplina delle comunicazioni difensive, ma è soggetta alle verifiche formali previste per accertarne l’effettiva inerenza all’esercizio della difesa.
art. 35 disp. att. c.p.p.
Quest'ultimo articolo, in particolare, stabilisce, al comma 1, che la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore debba riportare: a) il nome e il cognome dell'imputato; b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore; c) la dicitura «corrispondenza per ragioni di giustizia» con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce.
La corrispondenza difensiva deve recare le indicazioni formali prescritte, compresa l’indicazione del procedimento cui si riferisce; tali formalità consentono di verificare che la comunicazione sia effettivamente connessa all’esercizio della difesa.
art. 103, comma 6, c.p.p.
Trasferisce su un soggetto 'esterno' una importante funzione di garanzia (attestazione di identità e qualità del mittente) da cui deriva, come conseguenza, la totale assenza di controllo sui contenuti del plico, ai sensi dell'art. 103, comma 6, cod. proc. pen.
L’attestazione del mittente svolge una funzione di garanzia che giustifica l’assenza di controllo sul contenuto del plico; le formalità di autenticazione assumono pertanto rilievo per accedere al regime di riservatezza.
artt. 18 e 19 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45
Per tale ragione, in casi del tutto analoghi a quello di specie, è stata affermata la legittimità della decisione con cui la direzione del carcere aveva richiesto al difensore di un detenuto di attestare, nelle forme stabilite dagli artt. 18 e 19 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, la conformità della copia all'originale dell'atto giudiziario oggetto di consegna.
La richiesta al difensore di attestare la conformità della copia all’originale è legittima quale adempimento formale volto a verificare l’autenticità e l’integrità dell’atto giudiziario trasmesso.
art. 616 c.p.p.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Il trattenimento della corrispondenza di un detenuto è legittimo soltanto in presenza di un pericolo concreto riconducibile ai presupposti dell’art. 18-ter, comma 1, Ord. pen.; il provvedimento deve indicare, anche sinteticamente, gli elementi concreti dai quali il pericolo è desunto.
- Gli atti giudiziari inviati dal difensore a un detenuto sottoposto al regime ex art. 41-bis, pur non costituendo corrispondenza in senso stretto, sono assoggettati alla disciplina delle comunicazioni difensive e alle formalità dirette a verificarne la pertinenza all’esercizio della difesa.
- È legittimo trattenere un atto giudiziario trasmesso dal difensore al detenuto in regime differenziato quando manca l’attestazione della sua autenticità, poiché tale adempimento serve a verificarne la natura e a escludere alterazioni idonee a veicolare informazioni non consentite.
- La tutela rafforzata della corrispondenza difensiva non implica che ogni comunicazione proveniente dal difensore debba essere ammessa senza verifiche: occorre una connessione effettiva tra la comunicazione e l’esercizio delle facoltà difensive.
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