Ordinanza n. 1833/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell’Ordinanza n. 13 del 03.02.2026 del Comune di Procida con la quale, anche, al ricorrente, è ordinato, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii, ai proprietari dell'immobile sito in Procida di procedere al ripristino dello stato legittimo dei luoghi, mediante la rimozione delle opere edilizie realizzate in difformità rispetto allo stato assentito e/o storicamente documentato, ed in particolare: - la ricollocazione della porta di ingresso del locale wc nella posizione risultante dagli elaborati planimetrici storici e attuali; - la rimozione delle porzioni murarie che hanno determinato la parziale inglobatura dell'antico parapetto del ballatoio; - il ripristino della continuità del cordolo/cornicione in aggetto e delle originarie caratteristiche formali della facciata del bagno verso il ballatoio; - l'eliminazione delle modifiche plano-volumetriche di lieve entità eventualmente intervenute, con conseguente ricondizione del manufatto alla configurazione legittima preesistente, come da Verbale di sopralluogo prot. del 12.11.2025 che recita nello specifico "rilevata una difformità di lieve entità, consistente nella traslazione della porta d'ingresso del locale wc rispetto alla posizione indicata nella planimetria storica e attuale..." e "…si evidenzia la presenza di alcuni elementi che lasciano supporre la realizzazione di opere edilizie non riconducibili allo stato preesistente, quali la parziale inglobatura dell'antico parapetto del ballatoio nella muratura del locale wc, e piccole irregolarità formali rilevabili sulla facciata del bagno verso il ballatoio tra le quali l'interruzione del cordolo/cornicione in aggetto. Le misurazioni acquisite potrebbero lasciare ipotizzare un lieve riassetto volumetrico del manufatto, verosimilmente riconducibile a modesti interventi di adeguamento intervenuti nel tempo..." con l’avvertenza <<… - che le opere di demolizione e rimessione in pristino dovranno essere eseguite entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza; - che, decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune procederà all'esecuzione in danno delle opere di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 380/2001, con addebito integrale delle spese sostenute in capo al responsabile dell'abuso; - che, trattandosi di interventi insistenti su area sottoposta a vincolo paesaggistico, l'inottemperanza all'ordine di rimessione in pristino comporterà altresì l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 516,00 prevista dall'art. 33, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001; - che l'esecuzione delle opere dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza nei cantieri, nonché adottando ogni accorgimento necessario a tutela della pubblica e privata incolumità; - che il materiale di risulta dovrà essere conferito presso impianti autorizzati allo smaltimento o recupero, nel rispetto della normativa ambientale vigente, con oneri interamente a carico dell'interessato; - in caso di inottemperanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio della demolizione a spese del responsabile, ai sensi dell'art. 27 e dell'art. 35 del D.P.R. 380/01 per la parte sul demanio marittimo; la presente viene trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli quale informativa di reato ai sensi dell'art. 44 lett. c) del D.P.R. 380/2001 e per le violazioni del D.Lgs. 42/2004;…>>; b) Della Comunicazione del Comune di Procida avente ad oggetto “Riscontro all’istanza di riesame in autotutela prot. n. 4142 del 17.02.2026 relativa all’ordinanza n. 13 del 03.02.2026 – Immobile sito in Procida, via Marina Corricella n. 105” con la quale si respinge l’istanza di riesame, in autotutela, prodotta dal ricorrente, in riferimento all’ordinanza di ripristino n. 13 del 03.02.2026, e si conferma l’efficacia, appunto, della predetta Ordinanza di ripristino n. 13/2026, con espresso avvertimento che, in caso di inottemperanza, si procederà secondo i termini di legge; c) del Verbale di sopralluogo della Sezione V – Servizi Tecnici del Comune di Procida; d) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato legittimo dei luoghi, confermata in sede di riesame in autotutela, relativa a opere edilizie asseritamente difformi dallo stato assentito o storicamente documentato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale n. 13 del 3 febbraio 2026, il successivo riscontro negativo all'istanza di riesame in autotutela, il verbale di sopralluogo e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'ordinanza imponeva il ripristino mediante ricollocazione della porta del locale wc, rimozione di porzioni murarie, ripristino della continuità del cordolo o cornicione e delle caratteristiche formali della facciata, nonché l'eliminazione di eventuali modifiche plano-volumetriche. Dal testo non risultano specificamente enunciati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; emerge tuttavia che il ricorrente contestava l'efficacia dell'ingiunzione e ne chiedeva la sospensione, pur avendo precedentemente diffidato gli altri comproprietari a eseguire integralmente l'ordine demolitorio, sul presupposto della sua validità ed efficacia.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda incidentale di sospensione. In sede cautelare ha ritenuto non ravvisabili i presupposti per adottare misure interinali, sottolineando che la tutela cautelare ha carattere eccezionale e residuale e serve a neutralizzare un pregiudizio non altrimenti evitabile, o evitabile soltanto con sacrificio sproporzionato. Ha rilevato, inoltre, che l'intervento repressivo comunale si era già concretizzato, almeno in parte, nell'ingiunzione di demolizione ex art. 33 d.P.R. 380/2001 e che la sua perdurante efficacia non comprimeva la sfera giuridica del ricorrente, il quale si era espressamente attivato per ottenere l'esecuzione dell'ordine da parte degli altri comproprietari. La successiva domanda cautelare è stata quindi ritenuta incompatibile con la precedente condotta, integrando un venire contra factum proprium. Il TAR ha altresì affermato che la qualità non contestata di comproprietario dell'immobile comporta, indipendentemente dall'effettivo possesso o dalla concreta disponibilità del manufatto, la qualità di destinatario passivo del potere ingiuntivo comunale, secondo il principio cuius commoda, eius et incommoda. Nulla sulle spese nei confronti del Comune non costituito; spese compensate nei confronti del controinteressato costituito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti propri delle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 33 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell'ingiunzione comunale di demolizione e ripristino contestata.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Richiamato nell'ordinanza comunale per l'eventuale esecuzione d'ufficio della demolizione.
art. 35 d.P.R. 380/2001
Richiamato nell'ordinanza comunale con riferimento alla parte insistente sul demanio marittimo.
art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
Richiamato nell'ordinanza comunale per la trasmissione dell'informativa di reato alla Procura della Repubblica.
d.lgs. 42/2004
Richiamato nell'ordinanza comunale in relazione alle violazioni paesaggistiche.
Massime di principio
- La tutela cautelare nel processo amministrativo ha carattere eccezionale e residuale e può essere accordata soltanto quando sia necessario neutralizzare un pregiudizio non altrimenti evitabile, oppure evitabile solo mediante un sacrificio sproporzionato.
- La proposizione di una domanda cautelare incompatibile con una precedente condotta processuale o sostanziale con cui la parte abbia riconosciuto, valorizzato o sollecitato l'efficacia dell'atto impugnato può integrare un venire contra factum proprium e impedire l'accoglimento della tutela richiesta.
- La comproprietà dell'immobile sul quale insiste l'abuso edilizio è sufficiente a fondare la qualità di destinatario passivo dell'ingiunzione comunale di demolizione, anche se non sia dimostrato l'effettivo possesso o la concreta disponibilità del manufatto.
- In materia di repressione degli abusi edilizi, la responsabilità derivante dalla titolarità del bene e i correlati oneri di ripristino possono gravare sul comproprietario in applicazione del principio cuius commoda, eius et incommoda.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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