Cassazione Penale, Sentenza n. 41203/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunto "errore percettivo" della Corte di cassazione nella valutazione di quattro profili: 1) incompatibilità della dott.ssa Simion, componente del collegio della Corte d'appello in sede di rinvio; 2) violazione del divieto di reformatio in peius con riguardo alla conferma di una condanna più grave dopo annullamento di una precedente sentenza più favorevole; 3) erronea attribuzione dell'elemento soggettivo del reato (art. 452-quinquiesdecies o 452-quaterdecies) nonché travisamento delle prove con riferimento al ruolo di Inter Waste; 4) generale travisamento dei fatti e delle prove. Il ricorrente sosteneva che le omissioni della Corte avessero consistito in vere e proprie sviste percettive e che, se correttamente rilevate, il ricorso sarebbe stato deciso diversamente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che l'art. 625-bis c.p.p. tuteli soltanto l'errore di fatto di tipo percettivo consistente in una svista o equivoco nella lettura degli atti, mentre i motivi proposti da Biondi sollevano questioni di merito e valutazioni logico-giuridiche non sindacabili con il rimedio straordinario. In particolare: per la contestata incompatibilità del giudice la Corte ha osservato l'onere della parte di allegare o indicare gli atti comprovanti; le doglianze sulla reformatio in peius e sulla valutazione dell'elemento soggettivo sono valutazioni di merito; il supposto travisamento delle prove comporterebbe una rivalutazione del percorso argomentativo non consentita in sede di art. 625-bis. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Rimedio applicabile soltanto all'errore di fatto di natura percettiva (svista o equivoco nella lettura degli atti) che abbia inciso sulla decisione; non copre valutazioni giuridiche o giudizi di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese del procedimento e all'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, come disposto dalla Corte
artt. 81, comma 1; 110; 452-quaterdecies, comma 1 cod. pen.; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256 commi 1,2,3
Norme substantive relative alle fattispecie per le quali Biondi è stato condannato (reati collegati alla gestione illecita di rifiuti); la Corte si è limitata a ricordare i reati contestati senza riaprire la valutazione di merito
Giurisprudenza richiamata: Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023 e altre pronunce (Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002)
Richiamata per definire il concetto di errore di fatto rilevante ai fini dell'art. 625-bis: distinzione tra errore percettivo (ammissibile) ed errori di valutazione/giudizio (inammissibili)
Massime di principio
- Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. tutela solo l'errore di fatto di natura percettiva dovuto a svista o equivoco nella lettura degli atti; le contestazioni che implichino rivalutazioni logico-giuridiche del materiale probatorio sono inammissibili con questo strumento
- Per dedurre l'incompatibilità o altre nullità connesse alla composizione del collegio è necessario allegare i documenti probatori o indicare con precisione dove si trovano negli atti: la mera allegazione di rilievi generici è insufficiente
- Le censure sulla reformatio in peius richiedono un'analisi specifica della sequenza motivazionale e delle conseguenze dell'annullamento precedente; se l'annullamento ha eliminato la sentenza più favorevole, tale circostanza potrebbe risultare irrilevante a fini del rimedio straordinario
- I profili che riguardano l'interpretazione delle intercettazioni, il significato di conversazioni e l'attribuzione dell'elemento soggettivo configurano valutazioni di merito non sindacabili per errore di fatto: vanno proposti nei mezzi ordinari di impugnazione o con motivazioni documentali molto specifiche
- Chi intende proporre ricorso ex art. 625-bis dovrebbe documentare puntualmente la 'svista' o l'equivoco (es. atto mancato, pagina non considerata, errore materiale di trascrizione) e spiegare perché l'eliminazione di quella svista avrebbe determinato diversa decisione
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