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Sentenza

Sentenza n. 565/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della delibera del Direttore Generale AREU n. 214/2025 del 6.6.2025 avente ad oggetto “Indizione procedura aperta per l'affidamento del servizio aeronautico di elisoccorso h24 presso le basi Hems di Caiolo (SO) e Montichiari (BS) per la durata di 108 mesi"; - dell’intera lex specialis relativa alla procedura aperta mediante piattaforma di intermediazione telematica Sintel per l’affidamento del servizio aeronautico di elisoccorso H24 presso le Basi HEMS di Caiolo (SO) e di Montichiari (BS), suddivisa nei seguenti lotti: Lotto 1 – Base HEMS di Caiolo (SO) CIG B73C4C8D4E; Lotto 2 – Base HEMS di Montichiari (BS) CIG B73C4C9E21, con Bando di gara pubblicato in G.U.U.E. S: 112/2025 in data 13.6.2025 e in Banca Dati ANAC in data 16.6.2025, e, in particolare, del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale di Appalto, del Capitolato Tecnico, e di tutti i loro allegati; - di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.

Giustizia amministrativa202502628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di indizione e lex specialis della gara per l'affidamento del servizio aeronautico di elisoccorso H24 presso le basi HEMS di Caiolo e Montichiari

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera AREU n. 214/2025 e la lex specialis della procedura aperta, deducendo, con il primo motivo, la nullità della delibera per violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 3180/2025, che aveva dichiarato la nullità della precedente delibera AREU n. 124/2024 e ordinato la riedizione della gara per i servizi presso le basi di Brescia e Sondrio. Con il secondo motivo ha contestato la previsione del possesso della Certificazione di Operatore Aereo (COA), ritenendola una clausola immediatamente escludente, sproporzionata e discriminatoria, poiché avrebbe imposto costi ingenti e tempi tecnicamente incompatibili per l'acquisto o il noleggio degli elicotteri. Con il terzo motivo ha censurato il limite di anzianità di quindici anni degli elicotteri, sostenendo che esso avrebbe reso inconsapevole e antieconomica l'offerta, obbligando l'aggiudicatario alla sostituzione dei mezzi durante la durata novennale del servizio senza conoscere i relativi costi. Con il quarto motivo ha contestato i prezzi a base d'asta, ritenendoli insufficienti a consentire la formulazione di un'offerta remunerativa e sostenibile. La ricorrente ha poi dichiarato di rinunciare al primo motivo dopo il rilievo d'ufficio della possibile incompetenza funzionale del TAR. AREU ha eccepito l'inammissibilità dei motivi e ha contestato nel merito le censure.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile per difetto di competenza funzionale e per irrituale cumulo di domande. La prima censura riguardava sostanzialmente una domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato, non una mera domanda di annullamento per illegittimità: tale domanda deve essere proposta in sede di ottemperanza davanti al giudice che ha emesso la pronuncia da eseguire. Poiché la sentenza del Consiglio di Stato n. 3180/2025 aveva riformato nel dispositivo la sentenza di primo grado n. 2175/2024, la competenza funzionale spettava al Consiglio di Stato ai sensi degli artt. 14 e 113 c.p.a. La ricorrente aveva invece proposto davanti al TAR, con rito ordinario, sia la domanda di ottemperanza sia le domande di annullamento della lex specialis. Il cumulo è ammissibile solo quando le domande appartengono alla competenza dello stesso giudice; in caso contrario, il giudice della cognizione non può né esaminare la domanda di ottemperanza né disporre la conversione o la riassunzione, poteri che spettano al giudice dell'ottemperanza. Il vizio del rito e della competenza funzionale costituisce un difetto originario e non sanabile del presupposto processuale, rilevabile d'ufficio, che investe l'intero ricorso e non soltanto il primo motivo. La rinuncia successiva al primo motivo non poteva quindi sanare il vizio, né il TAR poteva valutarne la conformità, trattandosi di questione riservata al giudice dell'ottemperanza. Il Collegio ha comunque osservato, per completezza, che le censure contro la lex specialis sarebbero state infondate, perché generiche e non supportate dalla dimostrazione, mediante fonti o stime attendibili, degli effettivi costi dell'appalto. Le spese sono state compensate in ragione della complessità del contenzioso.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 3, c.p.a.

    La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all'articolo 13.

    La competenza funzionale nei giudizi di ottemperanza è inderogabile e il suo difetto impedisce al giudice privo di competenza di esaminare la domanda.

  • art. 32 c.p.a.

    Il cumulo di domande è ammesso solo quando esse siano proponibili davanti allo stesso giudice competente; diversamente, il cumulo eterogeneo davanti al giudice della sola cognizione determina l'inammissibilità del gravame.

  • art. 35, comma 2, lett. b), c.p.a.

    La mancanza del presupposto processuale derivante dalla proposizione della domanda davanti a un giudice privo di competenza comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 113, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado.

    Quando la sentenza di primo grado è stata riformata nel dispositivo dal giudice d'appello, la competenza sull'ottemperanza alla pronuncia spetta al giudice d'appello.

  • art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    La nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato deve essere accertata dal giudice dell'ottemperanza.

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale base normativa della procedura aperta indetta da AREU.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale base normativa del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

  • art. 77 d.lgs. 36/2023

    È indicato tra le norme invocate dalla ricorrente in relazione alle censure sulla lex specialis.

  • art. 92 d.lgs. 36/2023

    È indicato tra le norme invocate dalla ricorrente in relazione alle censure sulla lex specialis.

  • art. 18 direttiva 2014/24/UE

    È invocato dalla ricorrente a sostegno dei principi di proporzionalità, non discriminazione e favor partecipationis.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di primo grado è stata riformata nel dispositivo dal giudice d'appello, la competenza funzionale per il giudizio relativo alla violazione o elusione del giudicato spetta al giudice d'appello, ai sensi dell'art. 113, comma 1, c.p.a.
  • La domanda con cui si deduce che un atto adottato in asserita ottemperanza a una sentenza sia nullo perché viola o elude il giudicato ha natura di domanda di ottemperanza, anche se formulata come censura di illegittimità o violazione di legge.
  • Il cumulo, davanti al giudice amministrativo, di una domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato e di una domanda di annullamento per vizi di legittimità è ammissibile solo se entrambe le domande appartengono alla competenza dello stesso giudice. Se la domanda di ottemperanza appartiene alla competenza funzionale del giudice d'appello e viene proposta davanti al TAR in sede ordinaria insieme alla domanda di annullamento, l'intero ricorso è inammissibile.
  • Il difetto originario del presupposto processuale costituito dalla proposizione della domanda con rito e davanti al giudice non competenti non è sanabile mediante la successiva rinuncia al motivo che introduce la domanda estranea alla competenza del giudice adito, poiché il vizio investe l'unitario rapporto processuale e non può essere circoscritto al singolo motivo.
  • Il giudice della cognizione, privo di competenza sulla domanda di ottemperanza, non può disporre autonomamente la conversione dell'azione o la riassunzione davanti al giudice competente; tale potere appartiene al giudice dell'ottemperanza.
  • Le censure contro la lex specialis che contestano l'insostenibilità economica o l'inadeguatezza dei prezzi a base d'asta devono essere supportate da allegazioni specifiche e da fonti o stime idonee a dimostrare i costi effettivi dell'appalto; deduzioni generiche non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimento

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