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Sentenza

Sentenza n. 15886/2026 - Roma, Sezione 2B

Giustizia amministrativa202310634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del 5 giugno 2023 di annullamento in autotutela della SCIA presentata il 23 febbraio 2023 per lavori già eseguiti nell’immobile, riguardanti la chiusura della riseca del balcone

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria ha impugnato l’annullamento in autotutela della SCIA, sostenendo che la chiusura della riseca del balcone non costituiva un nuovo ampliamento volumetrico, ma una difformità esecutiva preesistente riconducibile alle tolleranze costruttive o qualitative dell’art. 34-bis d.P.R. 380/2001. Ha dedotto che l’opera era già presente alla data del 12 ottobre 2020 e che l’immobile era stato interessato nel tempo da diversi titoli edilizi; ha inoltre sostenuto che non vi fosse stata trasformazione del balcone in un vano chiuso, ma soltanto una diversa definizione della sagoma e del perimetro realizzata in fase di edificazione. In via subordinata, nelle memorie ha affermato che la SCIA avrebbe dovuto essere considerata anche quale istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 37 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 22 l.r. 15/2008, richiamando il pagamento dei contributi e l’indicazione dei titoli edilizi. Roma Capitale ha replicato che la loggia di 3,17 mq era stata interamente incorporata nel soggiorno mediante una nuova parete sul filo esterno e la rimozione delle pareti vetrate, realizzando così un aumento di superficie e volume, non una minima divergenza di cantiere; ha inoltre rilevato che nel modulo della SCIA l’opera era stata dichiarata per tre volte come realizzata il 12 ottobre 2020.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente chiarito che il deposito del 10 settembre 2026, pur qualificato informaticamente come motivi aggiunti, consisteva soltanto in documentazione e non integrava motivi aggiunti. Ha quindi respinto il ricorso. Ha escluso l’applicabilità dell’art. 34-bis d.P.R. 380/2001: le tolleranze costruttive ed esecutive riguardano scostamenti minimi rispetto a un progetto assentito, verificatisi nella fase di esecuzione, e non opere aggiuntive o trasformazioni che producano nuova volumetria e superficie. La chiusura della riseca, con incorporazione della loggia nel soggiorno, costituiva una difformità effettiva e non una tolleranza di cantiere, anche sotto il profilo qualitativo. Ha inoltre ritenuto non provata dalla ricorrente la contemporaneità della difformità rispetto alla costruzione: l’onere di fornire almeno un principio di prova circa i presupposti delle tolleranze grava sul privato e le dichiarazioni rese tre volte nel modulo indicavano la realizzazione al 12 ottobre 2020, in epoca successiva ai precedenti interventi assistiti da titolo. Ha infine escluso che la SCIA potesse essere riqualificata come istanza di sanatoria: tale tesi era in contrasto con le censure del ricorso introduttivo e, comunque, l’istituto delle tolleranze presuppone un titolo edilizio valido e non regolarizza nuove volumetrie autonome, che restano abusive fino all’eventuale rilascio della sanatoria. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    con tale ricorso la ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Roma ha proceduto all’“annullamento in autotutela” della segnalazione certificata di inizio attività da lei presentata in data 23 febbraio 2023

    La disposizione è indicata quale base dell’annullamento in autotutela della SCIA; la sentenza non esamina autonomamente i presupposti dell’annullamento d’ufficio, ma respinge le censure fondate sulla pretesa riconducibilità delle opere alle tolleranze edilizie.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    Si tratta, in sintesi, esclusivamente di difformità minime, occorse in fase esecutiva, rispetto a misure e indicazioni progettuali approvate in un titolo edilizio legittimo, la cui disciplina “di favore” (che la giurisprudenza definisce come una “franchigia, con la conseguenza che difformità contenute entro tale margine devono ritenersi giuridicamente irrilevanti”: Cons. Stato, sez. VI, n. 7504/22) non può pertanto estendersi a manufatti integralmente nuovi o radicalmente diversi, per sagoma, volumetria, posizione e caratteristiche costruttive, rispetto a quanto assentito.

    Le tolleranze costruttive ed esecutive riguardano difformità minime intervenute durante l’esecuzione di un progetto assentito; non coprono opere aggiuntive o manufatti nuovi e diversi, né aumenti autonomi di superficie o volumetria.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    Esponeva la ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio, di aver presentato in data 23 febbraio 2023, tramite tecnico incaricato, una segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001 s.m.i., dell’art. 19 della l. 241/1990 s.m.i. e dell’art. 22 della l.r. 15/2008 s.m.i., per lavori già eseguiti nell’immobile di sua proprietà indicato in epigrafe.

    La disposizione è richiamata come fondamento della SCIA edilizia presentata per i lavori già eseguiti; la decisione non ne sviluppa una distinta interpretazione.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    Rilevava, in via subordinata, che, in ogni caso, la S.C.I.A. presentata avrebbe comportato la regolarizzazione/sanatoria, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 22 L.R. 15/2008 delle opere, stante l’integralmente assolvimento dei relativi adempimenti, considerato sia il calcolo e versamento dei contributi di costruzione che il completamento della Sezione F e della Sezione 3 con esplicita indicazione dei titoli abilitativo-legittimanti.

    La norma è richiamata dalla ricorrente per sostenere che la SCIA potesse valere come sanatoria; il TAR respinge tale prospettazione, ma non svolge una distinta ricostruzione dei presupposti dell’art. 37.

  • art. 46 d.P.R. 445/2000

    Inoltre, l’ampliamento oggetto di contestazione sarebbe stato espressamente dichiarato per ben tre volte, in seno al modulo presentato, con dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, come realizzato in data 12 ottobre 2020, precisamente all’interno delle sezioni b), c) ed f) della S.C.I.A.

    La sentenza valorizza le dichiarazioni rese nel modulo della SCIA sulla data di realizzazione dell’opera come elemento contrario alla prova della contemporaneità della difformità rispetto alla costruzione.

  • art. 47 d.P.R. 445/2000

    Inoltre, l’ampliamento oggetto di contestazione sarebbe stato espressamente dichiarato per ben tre volte, in seno al modulo presentato, con dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, come realizzato in data 12 ottobre 2020, precisamente all’interno delle sezioni b), c) ed f) della S.C.I.A.

    La sentenza considera le dichiarazioni rese nel modulo della SCIA, ai sensi degli artt. 46 e 47, come ammissioni della data di realizzazione dell’opera e le utilizza per escludere la prova dei presupposti delle tolleranze.

  • art. 22 l.r. 15/2008

    Rilevava, in via subordinata, che, in ogni caso, la S.C.I.A. presentata avrebbe comportato la regolarizzazione/sanatoria, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 22 L.R. 15/2008 delle opere, stante l’integralmente assolvimento dei relativi adempimenti, considerato sia il calcolo e versamento dei contributi di costruzione che il completamento della Sezione F e della Sezione 3 con esplicita indicazione dei titoli abilitativo-legittimanti.

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente come base della pretesa regolarizzazione delle opere; il TAR non riconosce alla SCIA presentata l’effetto di sanatoria prospettato.

  • art. 19 l. 241/1990

    Esponeva la ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio, di aver presentato in data 23 febbraio 2023, tramite tecnico incaricato, una segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001 s.m.i., dell’art. 19 della l. 241/1990 s.m.i. e dell’art. 22 della l.r. 15/2008 s.m.i., per lavori già eseguiti nell’immobile di sua proprietà indicato in epigrafe.

    La disposizione è richiamata quale disciplina generale della SCIA presentata dalla ricorrente; la sentenza non ne sviluppa una distinta interpretazione.

Massime di principio

  • Le tolleranze costruttive ed esecutive riguardano scostamenti minimi dal progetto assentito, intervenuti durante la fase di realizzazione per esigenze o imperfezioni esecutive; non possono essere invocate per opere aggiuntive o trasformazioni che introducano nuova superficie o volumetria e che risultino diverse dal progetto per sagoma, volume, posizione o caratteristiche costruttive.
  • La parte privata che invoca le tolleranze edilizie deve fornire almeno un principio di prova dei relativi presupposti, compresa la contemporaneità della difformità rispetto alla costruzione; l’amministrazione non è tenuta ad accertare d’ufficio l’astratta sanabilità dell’opera o l’applicabilità delle soglie di tolleranza.
  • La disciplina delle tolleranze edilizie, in quanto riconosce una franchigia per difformità che non costituiscono violazione edilizia entro i limiti previsti, presuppone un titolo edilizio valido e non equivale a una sanatoria di opere abusive o di nuove volumetrie autonome.
  • La riqualificazione della SCIA impugnata come istanza di sanatoria non può essere accolta quando sia proposta in modo logicamente incompatibile con le censure formulate nel ricorso introduttivo e quando le opere contestate consistano in nuove volumetrie estranee all’ambito delle tolleranze edilizie.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSanatoria e condono edilizio
RamiEdilizia
IstitutiAutotutela decisoriaOnere della prova e principio dispositivo

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