Cassazione Civile, Ordinanza n. 16633/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società proprietaria di un immobile sito in Milano ha impugnato un avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate aveva disposto la variazione della rendita catastale dell'unità immobiliare dalla classe 7 alla classe 9. Il ricorso era stato rigettato sia in primo grado sia in appello. In cassazione la contribuente ha dedotto: (1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., relativi alla diversa ubicazione degli immobili comparativi e al diverso classamento di molti immobili della stessa zona; (2) violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per motivazione solo apparente dell'avviso, perché non indicava in modo concreto le caratteristiche di analogia tra l'immobile riclassato e quelli assunti a comparazione; (3) in via subordinata, violazione dell'art. 3, comma 58, l. 662/1996, assumendo che il precedente classamento, aggiornato nel 2011, fosse già congruo rispetto agli immobili circostanti. L'Agenzia delle Entrate ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per la regola della "doppia conforme" e ha accolto il secondo motivo, ritenendo che la motivazione dell'avviso di accertamento catastale fosse meramente apparente perché formulata in termini astratti e generici, senza descrivere in modo concreto le caratteristiche di similitudine tra l'immobile della contribuente e i fabbricati comparativi. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza di appello è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente e annullando l'atto impugnato. Le spese del merito sono state compensate, mentre l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme il motivo di ricorso per cassazione per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non vengono indicate e confrontate le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Nell'ipotesi di doppia conforme il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le rationes decidendi di primo grado e appello siano diverse.
art. 7 della legge n. 212 del 2000
L'avviso di accertamento catastale deve essere motivato in modo concreto e specifico; non è sufficiente una motivazione apparente o meramente astratta fondata su formule generiche.
art. 3, comma 58, della legge n. 662 del 1996
Nel procedimento di riclassamento catastale l'atto deve indicare non solo i fabbricati similari e il loro classamento, ma anche le concrete caratteristiche che giustificano l'analogia con l'immobile oggetto di revisione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di censura per la dedotta violazione di legge sostanziale o processuale prospettata dalla ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro sentenze di merito conformi nei fatti e nella decisione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si confrontano specificamente le rationes decidendi delle due sentenze e non si evidenziano differenze tra esse.
- L'avviso di riclassamento catastale non può limitarsi a enunciare l'esito del giudizio di comparazione o formule generiche: deve contenere una motivazione che consenta al contribuente di comprendere le ragioni concrete della revisione e di difendersi efficacemente.
- Quando il classamento viene rideterminato tramite comparazione con altri immobili, l'amministrazione deve indicare sia gli immobili comparativi sia gli elementi fattuali che rendono effettivamente similari tali immobili a quello oggetto di revisione.
- Una motivazione catastale meramente apparente, costruita su categorie astratte e non su specifici dati concreti, è insufficiente e determina l'illegittimità dell'atto.
- Se l'accoglimento del motivo di ricorso che investe la motivazione dell'atto rende superflui ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito annullando direttamente l'atto impugnato.
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