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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26643/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un detenuto sottoposto al regime speciale ex art. 41-bis ord. pen. che aveva reclamato contro il trattenimento di cinque fotografie in entrata, consegnate all'ufficio matricola dell'istituto al personale del G.O.M. Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato il reclamo e il Tribunale di sorveglianza aveva a sua volta respinto il reclamo avverso tale provvedimento, ritenendo tardiva la produzione dei documenti di identità delle persone ritratte e comunque mancante una prova del legame parentale tra il detenuto e i soggetti effigiati. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge, sostenendo che il trattenimento della corrispondenza sarebbe stato effettuato direttamente dall'amministrazione penitenziaria, senza un provvedimento dell'autorità giudiziaria, mentre il magistrato di sorveglianza si sarebbe pronunciato solo su un reclamo generico; 2) vizio di motivazione, lamentando che il tribunale non aveva considerato una memoria depositata nel procedimento nella quale il detenuto aveva indicato i nomi dei familiari ritrattti nelle fotografie e che non esisterebbe una preclusione normativa alla produzione di documenti in sede di gravame.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. Ha richiamato l'art. 18-ter ord. pen. e l'art. 15 Cost., osservando che il trattenimento della corrispondenza per esigenze di indagine, prevenzione, sicurezza o ordine dell'istituto, incidendo su un diritto fondamentale, deve essere disposto con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e con le garanzie di legge. Ha quindi rilevato che il Tribunale di sorveglianza non aveva risposto alla doglianza relativa all'assenza di un valido provvedimento dell'autorità giudiziaria, limitandosi a considerazioni sulla genericità del reclamo. Inoltre, nell'ordinanza impugnata si dava conto di un diverso provvedimento di trattenimento datato 11 gennaio 2024 e recante un diverso numero di procedimento SIUS, la cui riferibilità alle fotografie controverse era peraltro dubitata dallo stesso giudice di merito. Per tale ragione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Perugia.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    indica il regime speciale in cui era sottoposto il detenuto; il testo non sviluppa ulteriormente il contenuto della norma

  • art. 18-ter ord. pen.

    il trattenimento della corrispondenza, per esigenze investigative, preventive, di sicurezza o di ordine interno, è legittimo solo se disposto con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e con le garanzie previste dalla legge

  • art. 15 Cost.

    la compressione della corrispondenza incide su un diritto fondamentale e richiede una base provvedimentale dell'autorità giudiziaria motivata e conforme alle garanzie di legge

Massime di principio

  • Il trattenimento della corrispondenza del detenuto è misura incidenti su un diritto fondamentale e, quando disposto per esigenze di indagine, prevenzione, sicurezza o ordine dell'istituto, richiede un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 18-ter ord. pen. in relazione all'art. 15 Cost.
  • Il giudice di sorveglianza deve esaminare e rispondere specificamente alla doglianza con cui si contesta l'esistenza o la validità del provvedimento che dispone il trattenimento della corrispondenza; non è sufficiente liquidare il reclamo come generico.
  • Quando l'ordinanza impugnata si fonda su un diverso provvedimento di trattenimento, il giudice deve verificare con precisione la riconducibilità di tale provvedimento al materiale oggetto di reclamo; in mancanza, la motivazione risulta carente.
  • In sede di legittimità, il vizio di omessa risposta a un motivo decisivo del reclamo integra un errore censurabile che può condurre all'annullamento con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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