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Sentenza

Sentenza n. 1598/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, 21 ottobre 2024, n. 18204, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202409649

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento del GSE di adeguamento dell'algoritmo per l'applicazione della tariffa fissa omnicomprensiva rimodulata, di rideterminazione del conguaglio 2021 e delle successive erogazioni, nonché contro la comunicazione di sospensione dei corrispettivi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e GSE)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l'impugnazione degli atti del GSE relativi all'adeguamento dell'algoritmo di applicazione della tariffa fissa omnicomprensiva rimodulata ai sensi dell'art. 26 del d.l. n. 91/2014, alla rideterminazione del conguaglio per il 2021 e delle successive erogazioni, nonché alla sospensione dei corrispettivi comunicata il 20 ottobre 2022. Nel corso del giudizio di secondo grado, la società ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, rilevando che appelli analoghi erano stati respinti dal Consiglio di Stato e che si era consolidato un orientamento sfavorevole. Ha chiesto, per ragioni di economia processuale, la compensazione delle spese.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento degli atti originariamente impugnati. La carenza di interesse è intervenuta nelle more del giudizio di appello ed è stata determinata da eventi relativi a tale grado, in particolare dal consolidamento di un orientamento giurisprudenziale sfavorevole in controversie analoghe. Le spese del grado sono state compensate tra le parti, conformemente alla richiesta dell'appellante e in assenza di opposizione delle altre parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso o dell'appello.

  • art. 38 c.p.a.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

  • art. 26 d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 116

    La disposizione è richiamata quale base normativa della tariffa fissa omnicomprensiva rimodulata applicata agli impianti fotovoltaici.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza dell'interesse all'annullamento degli atti impugnati, verificatasi nel corso del giudizio di appello anche per eventi maturati nell'ambito dello stesso grado, determina l'improcedibilità dell'appello.
  • La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione può fondare la declaratoria di improcedibilità quando il venir meno dell'interesse sia sopravvenuto e riguardi concretamente la domanda di annullamento.
  • Le spese del grado possono essere compensate quando la parte appellante lo richieda e le altre parti non si oppongano.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàIncentivi energetici
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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