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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33116/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di pagamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha richiesto l'accisa sul consumo di energia elettrica, ritenendo non dovuta l'esenzione invocata per gli anni 2008-2013. La società sosteneva di essere autoproduttrice di energia da fonte rinnovabile e di poter beneficiare dell'esenzione prevista dal TUA anche per l'energia ceduta ai consorziati; in primo grado il ricorso era stato accolto, mentre in appello l'esenzione è stata negata perché riferita soltanto all'energia autoconsumata dal soggetto produttore. Con il ricorso per cassazione la società ha proposto sei motivi: (1) violazione delle norme sulla prescrizione quinquennale delle accise, assumendo che il termine decorresse dalla dichiarazione di consumo e non dal consumo effettivo; (2) violazione dell'art. 10 l. 212/2000 e dei principi di legittimo affidamento, sostenendo che l'affidamento sulla non debenza dell'imposta derivasse da atti amministrativi specifici; (3) nullità per omessa motivazione e violazione dell'obbligo motivazionale; (4) omesso esame di fatti decisivi relativi all'affidamento sulla qualifica di autoproduttore; (5) violazione dell'art. 11 l. 212/2000, per non avere riconosciuto l'inefficacia/nullità della pretesa fiscale in presenza di precedenti determinazioni favorevoli; (6) violazione della disciplina dell'esenzione per autoproduttori da fonti rinnovabili, assumendo che anche il consorzio distributore ai consorziati rientrasse nella nozione di autoproduttore. Prima dell'esame nel merito, la ricorrente ha però depositato istanza di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, allegando l'avvenuta definizione della lite nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale omologato dal Tribunale.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia, quale atto unilaterale recettizio, era stata portata a conoscenza della controparte prima dell'udienza e quindi aveva prodotto l'effetto estintivo del processo indipendentemente dall'accettazione della controparte. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese, in ragione dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione e della definizione complessiva della posizione debitoria. Ha escluso infine l'applicazione del contributo unificato დამატivo previsto per rigetto/inammissibilità/improcedibilità, poiché la pronuncia è di estinzione.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 504/1995

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la decorrenza della prescrizione quinquennale del credito d'accisa

  • art. 57 d.lgs. n. 504/1995

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la decorrenza della prescrizione quinquennale del credito d'accisa

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione

  • art. 10 l. n. 212/2000

    richiamato per sostenere la tutela del legittimo affidamento del contribuente anche rispetto a prassi e atti interpretativi dell'Amministrazione

  • art. 11 l. n. 212/2000

    richiamato per sostenere l'inefficacia/nullità della pretesa fiscale in presenza di precedenti determinazioni amministrative favorevoli

  • art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995

    richiamato per delimitare l'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai soli casi di autoproduzione e consumo proprio

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999

    richiamato per sostenere che la nozione di autoproduttore comprenderebbe il consorzio distributore ai consorziati

  • artt. 2602 ss. c.c.

    richiamati per valorizzare la disciplina codicistica dei consorzi ai fini della nozione di autoproduttore

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo sulla nullità per omessa motivazione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla nullità per omessa motivazione

  • art. 118 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro di ricorso invocato per plurime censure di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    parametro di ricorso invocato per la nullità della sentenza

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    parametro di ricorso invocato per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 182-bis l. fall.

    richiamato come base dell'accordo di ristrutturazione dei debiti allegato alla rinuncia

  • art. 183-ter l. fall.

    richiamato come base della transazione fiscale conclusa con l'Agenzia

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte esclude la sua applicazione perché opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

  • Cass., Sez. U., 24 dicembre 2019, n. 34429

    richiamata per affermare che la rinuncia al ricorso per cassazione, una volta conosciuta dalla controparte prima dell'udienza, estingue il processo anche senza accettazione

  • Cass., 4 maggio 2023, n. 11761

    richiamata a sostegno della compensazione delle spese in presenza di omologazione dell'accordo di ristrutturazione

  • Cass., 12 ottobre 2018, n. 25698

    richiamata per l'esclusione dell'ulteriore contributo unificato nei casi diversi da rigetto/inammissibilità/improcedibilità

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando è portata a conoscenza della controparte prima dell'udienza, produce l'estinzione del processo come atto unilaterale recettizio, senza necessità di accettazione; l'eventuale accettazione rileva solo ai fini delle spese.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.
  • In presenza di una definizione concordata della crisi e di omologazione dell'accordo di ristrutturazione, la Corte può disporre la compensazione delle spese processuali.
  • Nei contenziosi sulle accise sull'energia elettrica, l'esenzione per energia prodotta da fonti rinnovabili è interpretata in senso stretto e, secondo la decisione impugnata richiamata nel ricorso, opera solo per l'energia autoconsumata dal soggetto produttore, non per quella ceduta a soggetti giuridici distinti; tuttavia tale profilo non è stato deciso nel merito per l'intervenuta estinzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneTutela del legittimo affidamento

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