Cassazione Penale, Sentenza n. 4162/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che ha confermato la condanna per detenzione di circa 25 kg di marijuana (più altri involucri per complessivi grammi 30) da cui si ricavavano 30.969 dosi, sostenendo: 1) violazione di legge e vizio motivazionale sulla responsabilità penale per mancata prova della esclusiva titolarità sull'intero quantitativo; 2) errata qualificazione della fattispecie non come reato rilevante ai sensi dell'art.73 comma 5 DPR 309/90 (ipotesi meno grave); 3) carenza motivazionale sulla misura della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) in una memoria difensiva tardiva, nuova doglianza sul rigetto non motivato della richiesta di concordato in appello e sulla impossibilità di formulare nuova richiesta difensiva, con prospettazione di questione di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e meramente ripropositivi, senza confutare adeguatamente la motivazione del giudice di merito. Ha confermato la valutazione probatoria sulla disponibilità dell'intero quantitativo a carico del SINA, basata su osservazioni, pedinamento e sul fatto che il SINA era stato monitorato mentre entrava nel casolare dove era occultata la droga e prelevava confezioni. Ha escluso l'applicazione dell'ipotesi meno grave di cui all'art.73 comma 5 DPR 309/90 in considerazione del rilevante dato ponderale, del numero di dosi ricavabili e degli elementi indicativi di capacità organizzativa, e ha motivato congruamente l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche in ragione del numero di dosi, di un precedente specifico e della mancanza di elementi positivi. Il motivo nuovo è stato dichiarato improponibile per mancanza di correlazione con i motivi principali e per tempestività mancata. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
DPR 309/1990 art.73, comma 5
L'ipotesi attenuante speciale (minore gravità) può essere riconosciuta solo quando la condotta sia di minima offensività, valutata complessivamente con i parametri qualitativi e quantitativi e le modalità dell'azione; se anche uno solo degli indici indicati risulta negativo, l'attenuante va esclusa.
DPR 309/1990 art.80
Prevede aggravanti per l'ingente quantitativo di stupefacente; il giudice ha ritenuto la fattispecie prossima a tale ipotesi, influenzando la determinazione della pena.
art. 62-bis c.p. (richiamato nella giurisprudenza) e modifiche per effetto del D.L. 23 maggio 2008 n.92, conv. Legge 24 luglio 2008 n.125
Dopo le modifiche non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: occorrono elementi di favore concreti; l'assenza di elementi positivi può giustificare l'esclusione della diminuente.
D.L. 146/2013, convertito in legge 10/2014 (richiamato)
Modifica normativa richiamata in relazione al concetto di attenuante speciale ex art.73: la giurisprudenza interpreta la norma nel senso che la minore gravità richiede valutazione complessiva e negativa di anche un solo indice esclude l'attenuante.
art. 616 cod. proc. pen.
Regola le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione: il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria, salvo che l'inammissibilità derivi da causa non colpevole.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile limitarsi a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti senza criticare specificamente e puntualmente la motivazione del giudice di merito: i motivi vaghi o meramente riduplicativi sono dichiarati inammissibili.
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.73 comma 5 DPR 309/90 è necessario dimostrare la minima offensività della condotta con riferimento a tutti gli indici previsti (quantità, qualità, mezzi, modalità, circostanze); se anche uno di questi indici è contrario, l'attenuante va esclusa.
- La disponibilità materiale dell'ingente stupefacente può essere pienamente dimostrata da attività di osservazione, pedinamento e controllo che colleghino l'imputato al luogo e ai movimenti di prelievo; tali elementi, se congruamente motivati, sono idonei a fondare la responsabilità.
- L'esclusione delle circostanze attenuanti generiche è legittima quando mancano elementi positivi di favore: dopo le modifiche normative del 2008 non è più sufficiente l'assenza di precedenti per ottenere la diminuente.
- Motivi nuovi introdotti con memoria difensiva devono essere connessi ai motivi originari e tempestivi; altrimenti risultano improponibili in Cassazione.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, è normale l'imposizione delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente salvo giustificazioni di non colpevolezza nella determinazione dell'inammissibilità.
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