Cassazione Civile, Ordinanza n. 29807/2021 del 25/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali in relazione alla registrazione di una sentenza del Tribunale di Napoli pronunciata ex art. 2932 c.c., che disponeva il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente. La CTR aveva ritenuto dovute le imposte in misura fissa, valorizzando il fatto che l'effetto traslativo era subordinato al pagamento del residuo corrispettivo e, a sua volta, alla regolarizzazione amministrativa dell'accorpamento di una porzione dell'unità immobiliare e alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo la violazione dell'art. 8, comma 1, lett. a), tariffa parte prima, nonché degli artt. 37, comma 1, e 27, comma 3, del D.P.R. 131/1986, sostenendo che la sentenza doveva essere assoggettata a imposta proporzionale perché, ai fini dell'imposta di registro, rileva l'esistenza del provvedimento giudiziario come tale e non la sola efficacia concreta delle statuizioni condizionate.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia, affermando che i provvedimenti giudiziari conclusivi di un giudizio e dotati di esecutività sono soggetti a imposta proporzionale ai sensi del D.P.R. 131/1986, art. 37, e dell'art. 8 della tariffa. Richiama inoltre il principio secondo cui la sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisce un immobile subordinatamente al pagamento del prezzo è assoggettata a imposta proporzionale e non fissa, anche se impugnabile. Respinge quindi l'originario ricorso del contribuente, cassando la decisione della CTR e decidendo nel merito. Quanto alle spese, compensa quelle di merito per l'alternarsi delle decisioni giudiziali e dichiara irripetibili quelle di legittimità per la mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, lett. a), tariffa parte prima, D.P.R. 131/1986
Richiamato come base normativa per l'assoggettamento del provvedimento giudiziario a imposta di registro proporzionale.
art. 37, comma 1, D.P.R. 131/1986
I provvedimenti giudiziari conclusivi di un giudizio, anche non passati in giudicato ma esecutivi, rientrano tra quelli soggetti a imposta proporzionale.
art. 27, comma 3, D.P.R. 131/1986
Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, per condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente; tale regola è richiamata per escludere la tesi della tassazione in misura fissa.
art. 2932 c.c.
La sentenza costitutiva che trasferisce il bene in esecuzione dell'obbligo di contrarre, anche se subordinata al pagamento del prezzo, è soggetta a imposta proporzionale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, i provvedimenti giudiziari conclusivi di un giudizio o di una sua fase, se esecutivi, scontano l'imposta proporzionale anche quando non siano ancora passati in giudicato.
- La sentenza resa ex art. 2932 c.c. che trasferisce un immobile in favore del promissario acquirente è soggetta a imposta proporzionale, non a imposta fissa, anche se l'effetto traslativo è subordinato al pagamento del prezzo.
- Nel sistema del D.P.R. 131/1986, la tassazione del provvedimento giudiziario si valuta in relazione all'esistenza e alla natura del provvedimento stesso, non alle sole conseguenze pratiche delle singole statuizioni in esso contenute.
- La condizione collegata al pagamento del corrispettivo non impedisce, di regola, l'applicazione dell'imposta proporzionale alla sentenza costitutiva di trasferimento, quando il provvedimento è idoneo a produrre effetti traslativi secondo la disciplina richiamata.
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