Sentenza n. 507/2026 - L'aquila, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato nella parte relativa al pagamento delle spese di giudizio e al rimborso del contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Abruzzo che aveva posto a carico della Regione Abruzzo le spese di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori, nonché il rimborso del contributo unificato di euro 1.300,00. La sentenza era stata notificata alla Regione e all'Avvocatura distrettuale, era passata in giudicato come attestato dalla segreteria del TAR e la Regione, ritualmente intimata, non aveva provveduto al pagamento né si era costituita. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, procedibile e fondato. Ha rilevato che la sentenza azionata era passata in giudicato e che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione era decorso. Ha riconosciuto l'esistenza di un credito liquido ed esigibile sia per le spese legali liquidate, pari a euro 3.000,00 oltre C.A.P., I.V.A. e spese generali dovuti per legge, sia per il contributo unificato di euro 1.300,00. Il rimborso del contributo unificato è stato ritenuto esigibile dalla parte soccombente al passaggio in giudicato anche in mancanza di una specifica statuizione nella sentenza. La Regione è stata ordinata a eseguire il giudicato e a pagare le somme entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Collegio si è riservato, su istanza di parte e in caso di inutile decorso del termine, di nominare un commissario ad acta per l'ulteriore termine di trenta giorni. La Regione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30/1997
Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza prima di procedere all'esecuzione del credito nei confronti di una pubblica amministrazione.
art. 13, comma 6-bis, d.m. n. 115/2002
Il contributo unificato grava sulla parte soccombente ed è rimborsabile al vincitore dopo il passaggio in giudicato, anche in sede di ottemperanza e in mancanza di una specifica statuizione sul punto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il giudicato amministrativo contiene una statuizione sufficientemente determinata sul pagamento delle spese di giudizio e l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
- L'azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione può essere proposta soltanto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Il contributo unificato versato dalla parte vittoriosa grava sulla parte soccombente ed è esigibile in rimborso al passaggio in giudicato della decisione, anche se la sentenza non contiene una specifica statuizione sul relativo rimborso.
- In presenza di un credito derivante da una sentenza passata in giudicato, liquido ed esigibile, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento entro un termine e riservarsi, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1476/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1478/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1479/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →