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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12371/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila che, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Pescara, aveva confermato la responsabilità penale del Capurri per il reato di bancarotta fraudolenta documentale in qualità di amministratore pro tempore della T&A s.r.l. in liquidazione. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) censura di violazione di legge e vizio di motivazione per presunta omessa valutazione di prove (sostenendo che parte della contabilità per gli anni 2014/2015 era presente e che la documentazione mancante riguarderebbe solo 2012/2013, rendendo impossibile la sottrazione o comunque la prova contraria); (2) contestazione della sussistenza del dolo specifico, deducendo che non sarebbe provata l'inesistenza oggettiva di una operazione commerciale (acquisti 10/2013 dalla Mediterranea Trade s.r.l. che avrebbero generato un credito IVA di €443.300) e che la condotta non dimostrerebbe finalità fraudolente né premeditazione del fallimento; deduzione alternativa che la fattispecie andava qualificata come bancarotta semplice perché parte della documentazione non obbligatoria era coinvolta; (3) censura sul trattamento sanzionatorio per mancata applicazione piena delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute, sostenendo che la condotta processuale e la collaborazione avrebbero giustificato l'estensione massima dell'attenuante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso nel suo complesso infondato e lo ha respinto. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile come manifestamente infondato: le censure riproponevano valutazioni di merito già sottoposte ai giudici di appello e non emergono vizi logici nella motivazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato sul merito: la Corte ha confermato che è integrata la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla sottrazione/omessa consegna di libri contabili (libro giornale anni 2012-2013 e registri IVA 2011-2012), e che il dolo specifico può essere desunto dal contesto, dalle condotte e dall'alterazione della continuità contabile (compresa la distruzione di libri 2013 e la fattura sospetta del 2013 che generava un credito IVA utilizzato per compensare debiti fiscali). È stata inoltre ritenuta irrilevante la mancata contestazione del reato tributario (art.8 D.lvo 74/2000) ai fini della configurazione del dolo per bancarotta. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile e manifestamente infondato: la valutazione sulla misura dell'attenuante generica e la relativa graduazione della pena sono di merito e non sindacabili in Cassazione in assenza di arbitrio o illogicità; la Corte ha condiviso la motivazione del giudice di merito che spiegava la limitata estensione dell'attenuante in relazione alla scarsa valenza probatoria dell'ammissione del Capurri.

Norme richiamate

  • art. 216 comma 1 n. 2 L. Fall.

    Norma che punisce la bancarotta fraudolenta documentale; applicata per la sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili (anche non obbligatorie) finalizzate a impedire la ricostruzione del patrimonio e recare pregiudizio ai creditori. La Corte ha ritenuto integrata la prima ipotesi (sottrazione/omessa consegna).

  • art. 217 L. Fall.

    Norma sulla bancarotta semplice documentale (riguarda le scritture obbligatorie e gli ultimi tre anni): la Corte ha distinto la fattispecie dalla bancarotta semplice, ritenendo applicabile invece la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale che può riguardare anche scritture non obbligatorie e periodi anteriori.

  • art. 8 D.lvo 74/2000

    Norma penale tributaria relativa alle operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini della configurazione del dolo per bancarotta l'eventuale mancata contestazione di tale reato, non essendo necessario che il delitto tributario sia autonomamente accertato per desumere la finalità fraudolenta nell'occultamento contabile.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Connotano i motivi di ricorso in Cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge ed illogicità o mancanza di motivazione). La Corte ha esaminato questi profili e li ha ritenuti in buona parte inammissibili o infondati perché attengono a valutazioni di merito correttamente svolte.

  • art. 132 e 133 cod. pen.

    Principi che disciplinano la determinazione della pena e la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha ricordato che la graduazione della pena è discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile se motivata e non arbitraria.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata in relazione alla sintesi del ricorso: disciplina la forma di riepilogo dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato valutato nei termini richiesti ma ritenuto infondato/ammissibile solo parzialmente.

Massime di principio

  • In ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale la sottrazione, distruzione o omessa consegna di scritture contabili (anche non obbligatorie) può integrare il reato se è finalizzata a impedire la ricostruzione della gestione e a recare pregiudizio ai creditori.
  • Il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale può essere desunto dalle circostanze di fatto e dalla condotta complessiva (alterazione della continuità contabile, operazioni sospette, uso di crediti IVA fittizi per coprire deficit), non richiedendo necessariamente l'accertamento autonomo di un reato tributario.
  • La Cassazione non procede a una nuova valutazione di merito dei fatti (riequilibrio delle prove): se le motivazioni dei giudici di merito sono coerenti e non illogiche, le deduzioni meramente riformulative del ricorrente sono inammissibili.
  • La distinzione tra bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice dipende dall'oggetto materiale della condotta: la fraudolenta può riguardare qualsiasi scrittura utile a ricostruire la gestione, mentre la semplice è limitata alle scritture obbligatorie e al periodo degli ultimi tre anni.
  • La determinazione della pena e l'estensione delle attenuanti sono rimessi alla discrezionalità del giudice di merito; contestazioni sulla congruità della pena in Cassazione richiedono la dimostrazione di arbitrio o ragionamento illogico per essere accolte.

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