Cassazione Civile, Ordinanza n. 38575/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rivendica immobiliare proposta da una parte che assumeva di essere proprietaria del bene. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, rilevando che non era stata fornita la prova piena della proprietà: non risultava dimostrata la catena dei titoli di acquisto fino a un acquisto a titolo originario, né l'usucapione in favore dell'attore. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, sostenendo che i titoli di provenienza erano stati prodotti in giudizio e che la Corte territoriale non aveva spiegato perché fossero insufficienti a provare la proprietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, da un lato, che dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non è più deducibile il semplice vizio di insufficienza o contraddittorietà della motivazione; dall'altro, che la Corte d'appello aveva in realtà motivato sulle ragioni dell'inidoneità dei titoli prodotti. Ha quindi ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui l'attore in rivendica deve provare integralmente la propria proprietà, dimostrando il proprio titolo e quello dei danti causa sino a un acquisto a titolo originario. La domanda di rivendica restava pertanto respinta e il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
riformulazione disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012
Dopo la riforma non è più denunciabile come vizio di legittimità il mero difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione; il sindacato è più ristretto.
art. 54 del d.l. n. 83 del 2012
conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012
Ha riformulato il motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riducendo l'ambito del vizio motivazionale deducibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, il giudice deve dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
Individua il contributo unificato base cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nell'azione di rivendica, l'attore deve fornire la prova piena della proprietà, dimostrando il proprio titolo di acquisto e la continuità dei titoli dei danti causa fino a un acquisto a titolo originario; non è sufficiente la mera produzione di atti di provenienza se la catena dominicale resta incompleta.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il ricorso per cassazione non può essere fondato sul semplice rilievo di motivazione insufficiente o contraddittoria, ma solo nei limiti del vizio motivazionale oggi tipizzato.
- Il giudice di merito che esamini la domanda di rivendica deve verificare l'idoneità dei titoli prodotti alla dimostrazione della proprietà; se motiva sul punto, non può essere censurato in cassazione con una doglianza che si risolva in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 D.P.R. 115/2002.
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